Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19007 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9543-2014 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE U TUPINI 103, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE GIANESE,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RINALDO

SARTORI e DINO SARTORI;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE

FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato RENZO CUONZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO GATTAMELATA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 135/2013 della COMM. TRIB. REG. VENETO SEZ.

DIST. di VERONA, depositata il 07/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Il Consorzio di Bonifica (OMISSIS) propone sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 135/21/13 del 7.10.2013, con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittima (salva la disposta rideterminazione del tributo in ragione dell’accertata minore superficie del terreno in proprietà del consorziato, in (OMISSIS)) l’ingiunzione di pagamento notificata a S.M. in recupero di contributi consortili per l’anno 2009.

La commissione tributaria regionale, per quanto qui interessa, ha rilevato che:

– l’opposizione all’ingiunzione doveva ritenersi tempestiva;

– l’opposizione stessa era sufficientemente specifica perchè ‘qualificavà in modo adeguato la domanda, così da consentire al Consorzio, com’era in effetti avvenuto, una puntuale difesa;

– il contribuente aveva dimostrato indiziariamente, mediante una perizia stragiudiziale asseverata, la fondatezza della propria contestazione, concernente la minor superficie riportata dal proprio terreno a seguito dell’occupazione e della ablazione di parte di esso per effetto dei lavori di bonifica del canale confinante, eseguiti negli anni precedenti;

– il quadro indiziario circa la minor superficie era stato comunque confortato dalla consulenza tecnica d’ufficio depositata in diverso giudizio pendente tra le stesse parti avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ed acquisita d’ufficio dalla stessa commissione tributaria regionale;

– in particolare, risultava peritalmente provato ‘uno spostamento del limite dell’argine rispetto al limite cementato e del limite di proprietà pari mediamente a circa 110 cm per l’intera lunghezza del canale, con conseguente riduzione di proprietà fondiaria (e di contributo) in pari misura.

L’intimato non si è costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c..

Il consorzio ricorrente ha depositato memoria.

p. 2. Con i sette motivi di ricorso si lamenta: – (primo motivo) carenza di giurisdizione (come già lamentato in primo ed in secondo grado) del giudice tributario, spettando la giurisdizione al tribunale regionale delle acque pubbliche (avente competenza generale sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 140, lett. c)) ovvero al giudice di pace come autorità giudiziaria ordinaria dell’opposizione all’ingiunzione R.D. 639 del 1910, ex art. 3; – (secondo motivo) erronea affermazione di tempestività dell’opposizione originaria, in quanto proposta (23 dicembre 2010) oltre il termine decadenziale di 30 giorni dalla notificazione dell’ingiunzione (8 novembre 2010) R.D. 639 del 1910 cit., ex art. 3; – (terzo motivo) erronea affermazione di sufficiente specificità e determinatezza del ricorso originario in opposizione, dal momento che lo S. si era limitato a lamentare un asserito errore nella determinazione della superficie imponibile, senza però specificare nè dettagliare le lamentate discrepanze; – (quarto motivo) omessa pronuncia sull’eccezione di genericità delle difese svolte dallo S. in appello, così come opposta dal Consorzio in quel grado di giudizio; – (quinto motivo) omessa pronuncia sulla eccezione di ‘irricevibilità’ del ricorso contro l’ingiunzione di pagamento, in quanto basato sull’asserita divergenza di superficie imponibile, là dove in quella sede dovevano ritenersi ammissibili solo le contestazioni sulla ricomprensione del terreno nel piano di classifica ovvero sulla insussistenza di specifico beneficio fondiario; – (sesto motivo) erronea determinazione della minor superficie fondiaria, dal momento che ai fini consortili rilevava la superficie catastale e non la superficie reale; ciò secondo quanto si desumeva dalle norme sui catasti consortili di cui al R.D. n. 368 del 1904, artt. 109-110, e R.D. n. 215 del 1933, art. 90, nonchè alla L.R. Veneto n. 3 del 1976, art. 20, modificata dalla L.R. n. 25 del 1996; – (settimo motivo, in via subordinata) erronea determinazione della superficie reale del terreno, dal momento che la commissione tributaria regionale, nel recepire la citata consulenza tecnica d’ufficio, aveva determinato il confine, tra proprietà demaniale e proprietà privata, ‘all’inizio dell’argine del canale tenuto conto della baulatura dei terreni e del riporto di terra, senza considerare che il confine doveva invece corrispondere, non già al limite esterno dell’argine, bensì al ‘livello medio della piena ordinarià (SSUU 19703 del 2012); da qui l’errore del giudice di appello che aveva impiegato, quale riferimento, l’argine anzichè l’alveo del canale.

p. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

E’ ormai consolidato l’indirizzo per cui, indipendentemente dalla modalità di riscossione in concreto adottata, i contributi di bonifica e miglioramento fondiario dovuti pro quota dai proprietari dei fondi rientranti nell’ambito territoriale (secondo il perimetro di contribuzione ed il piano di classifica) affidato ai relativi consorzi (R.D. n. 215 del 1933, art. 21, e legislazione regionale di riferimento) hanno natura tributaria, con conseguente loro assegnazione – D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 2 – alla giurisdizione del giudice tributario (tra le altre, Cass. SSUU n. 8770/16; Cass. SSUU n. 31760/19; Cass. n. 29805/19). Si è inoltre precisato (Cass. SSUU n. 8770/16 cit.) che la giurisdizione tributaria in materia, come per regola generale, “si estende ad ogni questione relativa all’an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell’esecuzione tributaria”.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Esso si basa, nell’affermare la tardività dell’opposizione iniziale del contribuente, sull’asserita violazione del termine (di cui si assume la perentorietà) di trenta giorni per l’opposizione, secondo quanto stabilito dal R.D. n. 639 del 1910, art. 3. Contrariamente a tale assunto, si è più volte stabilito che “l’inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3, non preclude l’opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l’esistenza della pretesa creditoria, tale termine non avendo natura perentoria, nè per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità” (Cass. n. 13751/03, così Cass. n. 1571/96). Nella specie risulta che l’ingiunzione sia stata opposta nel termine di 45 giorni dalla sua notificazione.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Esso non si confronta con il fatto che la valutazione di specificità e determinatezza della domanda (da individuarsi nell’iniziale ricorso in opposizione all’ingiunzione di pagamento) rientra nell’ambito della delibazione affidata al giudice di merito, il quale deve rilevare la nullità dell’atto introduttivo del giudizio solo allorquando risulti omesso o assolutamente incerto il suo contenuto sostanziale ed identificativo degli elementi dedotti (art. 164 c.p.c.). E’ dunque necessario, perchè si abbia nullità dell’atto introduttivo, che gli elementi in esso contenuti siano a tal punto incerti, indeterminati, equivoci o generici da precludere di tratteggiare l’azione e da indurre incertezze non marginali nè superabili sulla sua esatta portata. Questa valutazione si riverbera sulla verifica sostanziale e non formalistica – del pieno esercizio del diritto di difesa della controparte e dei presupposti di valida instaurazione del contraddittorio su tutti gli elementi fondamentali e caratterizzanti della domanda. Ed è proprio in questa ottica che il giudice regionale, nella specie, ha escluso la sussistenza delle cause di nullità appena rappresentate, avendo egli esaminato questo profilo, e quindi concluso nel senso che l’atto di opposizione del contribuente era comunque tale da porre il Consorzio in condizione di prendere posizione e di svolgere piena difesa su tutti gli aspetti di lite, essenzialmente riconducibili alla contestazione di minor superficie fondiaria imponibile. Si tratta di una ratio non solo del tutto rispondente al dettato legislativo, ma neppure censurata dal Consorzio il quale non ha evidenziato alcuna particolare menomazione della propria posizione processuale asseritamente conseguente alla vaghezza dell’opposizione introduttiva.

Il quarto motivo è infondato.

Ricorre anche in tal caso il costante indirizzo secondo cui, per integrare gli estremi del vizio di ‘omessa pronuncià non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi, in proposito, una specifica argomentazione; dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda (ovvero con l’eccezione) non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (tra le molte: Cass. nn. 452/15, 16254/12, 20311/11). Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha esaminato partitamente, dandone conto, gli atti del giudizio di appello, ed ha affrontato il merito delle questioni devolutele, così da univocamente denotare l’implicito superamento e reiezione dell’eccezione di indeterminatezza opposta dal Consorzio.

Il quinto motivo è infondato.

A tacere del fatto che l’ordinamento processuale tributario non conosce la categoria della ‘irricevibilità’ del ricorso, quanto soltanto quelle della sua inammissibilità o improcedibilità, è dirimente osservare come l’ingiunzione sia stata dal contribuente contestata sotto il profilo dell’erronea quantificazione del contributo (tributo) consortile, a sua volta indotta dall’erronea determinazione della superficie fondiaria imponibile a seguito di determinati e recenti lavori di bonifica e regimazione. Vale dunque anche in proposito quanto poc’anzi ad altro fine osservato, secondo cui la giurisdizione tributaria in materia, come per regola generale, “si estende ad ogni questione relativa all’an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell’esecuzione tributaria” (Cass. SSUU cit.).

Il sesto motivo è infondato.

La particolarità della lite sta nel fatto che il contribuente ha inteso contestare la minor superficie fondiaria posseduta rispetto al piano di classifica; e ciò non per l’originaria affermata illegittimità di quest’ultimo, bensì per il mutamento dello stato dei luoghi. In particolare, dall’esecuzione dei lavori di allargamento del condotto demaniale ‘Donne Nuovè posto a confine della sua proprietà, sarebbe derivata l’erosione di una superficie fondiaria lungo il canale (situazione che ingenerò anche un contenzioso avanti al tribunale regionale delle acque pubbliche); così da comportare un minor beneficio specifico e diretto al terreno delle opere di bonifica e regimazione idrica e, conseguentemente, un minor onere contributivo. Da ciò si evince come la sostanza della contestazione del contribuente vertesse dunque proprio sul beneficio causalmente ascrivibile alle opere di bonifica: non nell’an, ma nel ‘quantum’.

Ebbene, in tale situazione la superficie influente a fini contributivi non poteva che essere quella effettiva, vista anche la rilevanza non costitutiva e l’efficacia dimostrativa meramente indiziaria delle risultanze catastali, con possibilità per il contribuente di contestarle, anche solo in via incidentale, così da altrimenti comprovare una superficie imponibile minore. La stessa legislazione in materia di cui il Consorzio lamenta qui la violazione ricollega l’onere contributivo al beneficio tratto dal fondo, assunto quest’ultimo in una determinata tipologia ed estensione; in tal senso, la L.R. Veneto n. 3 del 1976, poi sostituita dalla L.R. n. 12 del 2009, richiamava espressamente, all’art. 20, il parametro della ‘superficie degli immobili oggetto del beneficiò.

Sebbene con riguardo ad altra fattispecie (illegittimità, per contrasto con l’art. 119 Cost., della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a), di debenza delle spese istituzionali del Consorzio ‘indipendentemente dal beneficio fondiariò), la Corte Costituzionale (sent. 188/18) ha riaffermato “il principio (settoriale) del sistema tributario, secondo il quale la contribuzione consortile, in quanto tributo che in senso lato può definirsi di scopo, ha come suo necessario presupposto il beneficio che gli immobili dei consorziati traggono dall’attività di bonifica”; con la conseguenza che “non può il legislatore regionale – la cui pur ampia competenza in materia è limitata dai principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario anche con riferimento a tributi di fonte statale – disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio derivante dall’attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l’immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, perchè in tal caso si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un’imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale”.

Il settimo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.

Le norme di cui si assume la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 (art. 822 c.c., R.D. 1775 del 1933, art. 1 previg.) si limitano alla definizione delle acque pubbliche, senza dettare un criterio di confinamento nell’ipotesi di contiguità tra proprietà demaniale e proprietà privata. Tuttavia, il criterio qui adottato dal giudice di merito non tiene conto dell’interpretazione di queste disposizioni così come rinveniente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU nn. 13834/05; 16241/11; 19703/12) e concernente il criterio del limite delle piene ordinarie ‘senza tener conto del perturbamento determinato da cause eccezionali, nè computarsi l’altezza delle opere antropiche realizzate su detti terreni, le quali rimangono acquisite al demanio per accessione una volta accertata la demanialità dell’area su cui siano sortè (sentenze citate).

Va poi considerato che la commissione tributaria regionale ha fondato il proprio convincimento sia sulle prove fornite dal contribuente, sia sulla CTU disposta in altro giudizio ed acquisita d’ufficio; CTU dalla quale doveva evincersi, secondo la ricostruzione tecnica più completa che teneva conto “della baulatura dei terreni, delle quote rilevabili in loco della strada e dei campi e dell’evidente riporto di terreno rilevato nella parte nord dei campi di proprietà S.”, uno spostamento “del limite dell’argine rispetto al limite cementato e del limite di proprietà pari mediamente a circa 110 cm per l’intera lunghezza del canale”.

Con la rassegnata memoria il Consorzio ricorrente ha però dedotto il sopravvenire della allegata sentenza Tribunale Superiore Acque Pubbliche n. 286/16 che, a conferma della sentenza (anche questa sopravvenuta) del Tribunale Regionale Acque Pubbliche del Veneto (n. 942/15), ha accertato (seppure ai diversi fini petitori, ma all’esito di una ricostruzione fattuale oggettiva e valevole anche ai presenti fini) una diversa regolazione del confine in esito a supplemento della CTU sull’incidenza fondiaria dei lavori eseguiti sull’alveo fluviale.

In questa situazione si impone l’accoglimento del presente motivo, la cassazione in parte qua della sentenza ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che riesaminerà, alla luce di quanto sopra, la questione della delimitazione di confine tra proprietà demaniale e proprietà privata effettivamente tenuta alla contribuzione consortile.

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

la Corte:

– accoglie il settimo motivo di ricorso, respinti gli altri;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi con modalità da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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