Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19007 del 02/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 02/09/2010), n.19007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22482/2006 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta

e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.G., E.E., R.C., T.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE 5697,

presso lo studio dell’avvocato IOPPOLI Cesare, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MANGOGNA CORRADO, giusta mandato a

margine de controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1114/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il. 16/07/2005 r.g.n. 1382/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato GRECO MAURIZIO; udito l’AvvocatO POLI CESARE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione dichiara inammissibile l’appello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e conferma la decisione del Tribunale di Grosseto n. 391/2002, con la quale si ordinava all’amministrazione di inquadrare i dipendenti D. C., E., R. e T. in Area (OMISSIS) con decorrenza giuridica ed economica dal 26.10.2000 e di corrispondere le differenze di trattamento economico rispetto alla retribuzione corrisposta in relazione all’inquadramento in (OMISSIS) attribuito dall’Amministrazione.

2. La Corte di Firenze, limitatamente alle questioni che rilevano nel giudizio di legittimità, dichiara inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi, essendo stata riprodotta la tesi difensiva dell’Amministrazione senza censurare le argomentazioni della sentenza di primo grado.

2.1. Tuttavia, esamina ugualmente nel merito, “rigettando” il terzo motivo di appello, la questione dell’inquadramento spettante agli ispettori del lavoro, già appartenenti alla (OMISSIS) qualifica funzionale, alla stregua della classificazione del personale attuata dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri. Al riguardo, ritenute contraddittorie le disposizioni del contratto collettivo nazionale e rilevante ai fini interpretativi la previsione del contratto integrativo di inquadramento finale degli ispettori del lavoro in (OMISSIS) – profilo professionale di ispettore del lavoro -, ha ritenuto che le funzioni ispettive dei funzionali delle direzioni provinciali del lavoro dovessero essere ritenute corrispondenti alla posizione (OMISSIS) ai sensi dell’art. 13, comma 5, del c.c.n.l., non essendo abilitato il contratto integrativo a prevedere una fase transitoria di permanenza degli ispettore in (OMISSIS) – profilo professionale di collaboratore dell’ispettorato del lavoro – ed il loro passaggio in (OMISSIS) sulla base di selezione per titoli e anzianità.

3. Il ricorso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (denominazione ripristinata dalla L. 13 novembre 2009, n. 172) si articola in tre motivi; resistono con controricorso i dipendenti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello, deducendone l’erroneità perchè l’appello conteneva tutte le argomentazioni dirette a confutare le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado.

1.1. Con il secondo motivo di denunzia vizio di motivazione contraddittoria per avere la sentenza impugnata prima affermato l’inammissibilità dell’appello e poi esaminato ugualmente nel merito la questione interpretativa dei contratti nazionale e integrativo.

2. E’ manifestamente fondato il primo motivo, restando assorbito l’esame del secondo.

2.1. Per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame, prescritto dall’art. 342 c.p.c., occorre indicare nell’atto di appello, anche mediante un’esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado. Non è necessario, però, che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano evidenziati con nuove argomentazioni, in quanto non esiste alcuna correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti addotti a sostegno di essi, che si collega alla scelta che l’appellante ha di completare ed integrare le difese con il solo limite del rispetto della norma dell’art. 345 c.p.c. (tra gli altri precedenti, Cass. 19 ottobre 2009, n. 22123; 25 novembre 2008 n. 28057).

2.2. A questo principio non si è attenuta la sentenza impugnata, giudicando privo del requisito di specificità un appello nel quale si riproducevano le difese già svolte in primo grado e fondate sulla correttezza degli inquadramenti attribuiti ai lavoratori in base alle disposizioni della contrattazione collettiva. Si trattava, all’evidenza, di considerazioni incompatibili con quelle poste dalla sentenza appellata a sostegno della decisione, e, di conseguenza, non potevano che sottoporre al vaglio del giudice dell’impugnazione le critiche specifiche che la diversa interpretazione sostenuta necessariamente implicava, come del resto dimostra la motivazione alternativa concernente, appunto, la questione di merito di cui si dirà nell’esame del terzo motivo di ricorso, 3. Con il terzo motivo del ricorso, l’amministrazione denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 CCNL 1998 – 2001 comparto Ministeri e dell’art. 10 contratto integrativo 25.10.2000 in relazione alle norme del codice civile sull’interpretazione dei contratti, sostenendo, in sintesi, che era stato attribuito ai lavoratori esattamente l’inquadramento previsto dal contratto nazionale, mentre l’integrativo aveva previsto la progressione alla posizione (OMISSIS) solo all’esito di procedure selettive (il che era avvenuto nei confronti dei resistenti con decorrenza dal 2003).

4. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

4.1. Va disattesa la tesi della sentenza impugnata secondo cui l’inquadramento attribuito dall’amministrazione non sarebbe corrispondente alle mansioni proprie degli ispettori del lavoro e avrebbe perciò violato le disposizioni contrattuali collettive correttamente interpretate.

L’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri 1998 – 2001 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni mediante accorpamento delle nove qualifiche funzionali, previste anteriormente alla “contrattualizzazione”, in tre aree:

Area (OMISSIS) – comprendente i livelli dal (OMISSIS);

Area (OMISSIS) – comprendente i livelli dal (OMISSIS);

Area (OMISSIS) – comprendente i livelli dal (OMISSIS) ed il personale del ruolo ad esaurimento. Il comma 4 dello stesso articolo dispone che ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita.

L’art. 16, poi, detta le norme di prima applicazione e, al comma 1 (che rappresenta la disposizione che effettivamente rileva nella controversia) dispone che il personale in servizio alla data di entrata in vigore del contratto è inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante l’attribuzione dell’area e della posizione al suo interno secondo la tabella all. B di corrispondenza, senza incremento di spesa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. La tabella B, relativa alla “trasposizione automatica nel sistema di classificazione”, stabilisce la corrispondenza tra qualifiche funzionali di cui alla L. n. 312 del 1980 e le aree e le nuove posizioni economiche, corrispondenza che, per tutti i dipendenti già inquadrati in (OMISSIS) qualifica funzionale, conduce alla classificazione in area (OMISSIS) posizione economica (OMISSIS).

4.2. I resistenti, quindi, già inquadrati in (OMISSIS) q.f. non potevano che essere classificati in posizione (OMISSIS) e nessun problema interpretativo o contraddizioni presentavano le riferite disposizioni contrattuali, nè è possibile ravvisare un qualsiasi contrasto tra l’automatismo previsto dal contratto e norme imperative.

Già, con riguardo al lavoro subordinato privato di diritto comune, la giurisprudenza della Corte ha affermato che deve ritenersi conforme al disposto dell’art. 2103 c.c., la clausola del contratto collettivo che introduca meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo la fungibilità di mansioni che esprimano in concreto diverse professionalità (vedi Cass. S.u. 24 novembre 2006, n. 25033).

Ma, nel sistema speciale della disciplina del lavoro pubblico contrattuale (il tasso di specialità è stato più volte posto in evidenza dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: vedi in particolare, C. cost. nn. 313/1996; 309/1997, 89/2003, 199/2003), è proprio l’art. 2103 c.c., a non trovare applicazione nella parte in cui attribuisce rilievo ai fini dell’inquadramento alle mansioni svolte, che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, secondo periodo, non possono avere effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.

4.3. Ne deriva l’erroneità dell’eventuale riferimento al disposto dell’art. 2103 c.c., ovvero degli artt. 2071 e 2095 c.c..

La giurisprudenza della Corte, infatti, afferma che la disciplina prevista nel lavoro privato in materia di categorie e qualifiche non è applicabile al rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, attesa la specialità del regime giuridico che lo caratterizza, soprattutto con riferimento al sistema delle fonti quale emerge dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (che costituisce lo “statuto” di tale rapporto di lavoro), il quale, dettando regole peculiari solo per i dirigenti ed i vicedirigenti, attribuisce per il restante personale piena delega alla contrattazione collettiva, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato privato (Cass. 5 luglio 2005, n. 14193). Più specificamente, per il personale “contrattualizzato”, il disegno di delegificazione è stato attuato affidando allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico (vedi Corte Cost. n. 199 del 2003) anche la materia degli inquadramenti (in quanto non esclusa dalla previsione di cui all’art. 40, comma 1). E dunque, per il personale dei comparti, sono stati i contratti collettivi (della seconda tornata contrattuale) ad introdurre il sistema di classificazione per aree di inquadramento, cui lo stesso testo del D.Lgs. n. 165 del 2001, come successivamente modificato e integrato, si riferisce (art. 30, comma 2 bis, quanto alla disciplina della mobilità; art. 34 bis, comma 1, quanto ai concorsi per l’assunzione; si veda inoltre l’art. 52, comma 1 ter, inserito dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1); di conseguenza, il sistema di inquadramento per aree sostituisce quello per categorie, di cui all’art. 2095 c.c. (vedi Cass. S.u. 8 maggio 2006, n. 10419).

4.4. Conclusivamente, nello stabilire in sede di prima applicazione la collocazione in area (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS), di tutto il personale già inquadrato nella soppressa (OMISSIS) qualifica funzionale, senza alcuna distinzione o possibilità di deroga, il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri 1998/2001, stipulato il 16.2.1999, non si è posto in contrasto con alcuna norma imperativa, nè è ravvisabile altra causa di nullità (art. 1418 c.c.), giacchè nel settore pubblico le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramenti sono sottratte al sindacato giudiziale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.

In questi sensi si è già espressa ripetutamente la giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte: sent. 19 dicembre 2008, n. 29829, con specifico riguardo alla contrattazione del comparto Ministeri;

sent. 10 marzo 2009, n. 5726, 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676, in relazione al CCNL comparto scuola).

4.5. Le considerazioni che precedono assorbono l’esame delle questioni concernenti il contratto integrativo, atteso che la sentenza impugnata, lungi dal fondare la decisione sulle sue clausole, si è discostata proprio dalle previsioni concernenti l’inquadramento degli ispettori del lavoro nell’area (OMISSIS), ritenendo (erroneamente, come si è detto) che dovesse prevalere il contratto nazionale sulle disposizioni di quello integrativo, nella parte in cui contemplavano un percorso professionale per l’inquadramento dei dipendenti provenienti dalla (OMISSIS) q.f. in Area (OMISSIS), osservando che:

“la gradualità sancita dagli ulteriori commi dell’art. 10 (del contratto integrativo) per l’accesso effettivo a tale posizione (OMISSIS) per passaggio da CI si mostra di conseguenza un mero artificio – giustificato forse dalla necessità di risparmi di spesa -…..ma assolutamente incongruente sotto il profilo della valutazione giuridica”.

5. L’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui in base alle disposizioni del contratto integrativo l’inquadramento in Area (OMISSIS) – profilo professionale di ispettore del lavoro – è stato attribuito ai resistenti con decorrenza 9.1.2003, consente alla Corte di decidere la causa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 1), rigettando la domanda dei lavoratori. La sentenza impugnata, infatti, ha deciso la causa, riconoscendo il diritto alla posizione (OMISSIS) da data precedente a quella spettante secondo le disposizioni dei contratto integrativo, in violazione delle clausole del contratto collettivo nazionale, che sono equiparate alle norme giuridiche in forza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, e art. 64 (vedi, tra le altre decisioni, Cass. 8 settembre 2008, n. 22586).

6. La soccombenza dei dipendenti, resistenti in questo giudizio, ne comporta la condanna al pagamento delle spese dell’intero processo, determinate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta dagli attuali resistenti con ricorso al Tribunale di Grosseto; condanna in solido i resistenti al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di cassazione, liquidate: per il primo grado, in complessive Euro 2.930,00, di cui Euro 1695,00 per diritti e Euro 1.230,00 per onorario; per il secondo grado in complessive Euro 3.395,00, di cui Euro 1680,00 per diritti e Euro 1.710,00 per onorario; per il giudizio di cassazione in Euro 26,00 per spese e Euro 4.000,00 per onorari; alle spese si aggiungono spese generali, IVA e CPA per ciascuno dei giudizi di merito e per quello di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

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