Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19006 del 31/07/2017
Cassazione civile, sez. I, 31/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.31/07/2017), n. 19006
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18967/2012 proposto da:
S.M., G.N., elettivamente domiciliati in Roma,
Via Angelo Emo n. 106, presso l’avvocato Chiapparelli Franco, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sala Vittorio, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
V. A. S.p.a., + ALTRI OMESSI
– intimati –
avverso il Decreto n. 902 del 2010 del TRIBUNALE di MONZA, depositato
il 27/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
il tribunale di Monza rigettava l’istanza di esdebitazione proposta da S.M. e da G.N. in relazione al fallimento della Ies Impianti s.n.c. e di essi soci in proprio;
il reclamo dei predetti veniva a sua volta rigettato dalla corte d’appello di Milano con decreto in data 27-6-2012, sul rilievo che, a fronte di un passivo fallimentare di Euro 2.517.923,44, l’ammontare di quanto distribuito al netto delle spese di procedura era stato pari a Euro 398.892,60, con conseguente soddisfacimento parziale (al 24%) dei soli crediti privilegiati; donde i pagamenti non erano stati di consistenza tale da rendere giustificato il beneficio richiesto;
gli istanti hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, il primo teso a far valere la violazione e falsa applicazione della L.Fall., artt. 142 e 143, il secondo teso a denunziare il vizio di motivazione;
gli intimati, curatela fallimentare e creditori, non hanno svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
nel procedimento di esdebitazione del fallito, la domanda e il decreto di fissazione dell’udienza innanzi al tribunale vanno notificati a tutti i creditori non integralmente soddisfatti i quali, in quanto litisconsorti necessari, non possono essere pretermessi neppure nella fase di reclamo, dovendosi escludere, a pena di nullità rilevabile d’ufficio della decisione assunta, che il contraddittorio possa essere circoscritto a coloro che si siano costituiti innanzi al primo giudice, sicchè, in tal caso, la decisione va cassata con rinvio al giudice del reclamo per l’integrazione del contraddittorio (v. per tutte Cass. n. 23303-15);
nel caso in esame, risulta dal decreto del tribunale di Monza, al quale la Corte ha accesso al fine di verificare il rispetto del contraddittorio, che era stato ivi osservato l’onere del notificazione dell’istanza di esdebitazione ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti (v. C. cost. n. 181-08);
viceversa, dal decreto della corte d’appello non risulta che analogo onere sia stato osservato in sede di reclamo;
consegue che non è dato riscontrare la regolarità del contraddittorio dinanzi al giudice a quo;
per tale ragione il decreto della corte d’appello di Milano è affetto da nullità e come tale va cassato, con assorbimento delle questioni di merito peraltro astrattamente definibili in base a Cass. Sez. U n. 24214-11 e successive conf.;
il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della medesima corte d’appello, rinnoverà il giudizio previa integrazione del contraddittorio e provvederà anche sulle spese della fase di legittimità.
PQM
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017