Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19006 del 17/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19006 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: BILLI STEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso 30380-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente dcmiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

TREVISAN GIADA;
– intimata –

Nonché da:
TREVISAN GIADA, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZA DELLA LIBERIA’ 20, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO COEN, che la rappresenta e
difende;

Data pubblicazione: 17/07/2018

- con troricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

avverso

il

provvedimento

n.

105/2010

della

COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 25/10/2010;

consiglio

del

STEFANIA BILLI.

22/06/2018

dal

Consigliere

Dott.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

RITENUTO CHE

la controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di
liquidazione della maggiore imposta di registro ed ipotecaria,
dovuta in dipendenza di un acquisto di un terreno agricolo
per l’importo di C 89.806,91, a causa dell’intervenuta
decadenza dall’agevolazione di cui alla I. n. 604 del 1954;

l’attuale controricorrente ha acquistato con atto notarile

nel comune di Civitella Paganino (GR), località Pian di Cetina,
ottenendo in data 7 luglio 2000 di potere beneficiare delle
agevolazioni di cui alla legge sopra citata;

le agevolazioni, concesse in via provvisoria al momento della
registrazione dell’atto, sono state revocate in data 27/5/2006
per non avere la parte acquirente, odierna controricorrente,
prodotto nel triennio dalla registrazione della vendita il
certificato definitivo rilasciato dall’autorità competente, come
previsto dall’art. 4, comma 2, I. n. 604 del 1954;

la Commissione tributaria provinciale di Grosseto, adita dalla
parte acquirente / ha accolto il ricorso; in particolare, pur
confermando il corretto operato dell’Ufficio, ha accertato la
responsabilità

dell’inadempienza

del

competente

Dipartimento della provincia di Grosseto, che aveva
provveduto al rilascio del certificato solo in data 11.7.2006;

la Commissione tributaria regionale di Firenze ha confermato
tale decisione rilevando che: a) la contribuente aveva con
largo

margine

di

anticipo

interessato

la

pubblica

amministrazione per il rilascio del definitivo certificato
attestante il possesso dei requisiti necessari per fruire
dell’agevolazione; b) la perdita del beneficio non si verifica
ogni qualvolta essa dipenda dall’omissione dell’ufficio tenuto
al rilascio del certificato;

l’Agenzia delle entrate con un unico motivo lamenta la
violazione degli artt. 3 e 4, commi 1 e 2, della I. n. 604 del

dell’11/7/2000, registrato il 27/7/2000, un terreno agricolo

1954, nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c., laddove la sentenza, in assenza di alcuna valida prova
da parte della contribuente, ha addebitato
all’Amministrazione il ritardo nel rilascio del definitivo
certificato attestante il possesso dei requisiti necessari per il
conseguimento del beneficio in oggetto; in particolare,
censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha

presupposto che la contribuente

“ha correttamente

interessato la Pubblica Amministrazione con largo margine di
anticipo per il rilascio del definitivo certificato ……”;

resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato la
contribuente. In particolare, con il primo eccepisce
l’inammissibilità del ricorso principale, in quanto non vertente
su questioni di legittimità, nonché per l’intervenuto giudicato
interno non avendo l’Agenzia delle Entrate impugnato
l’affermazione della Commissione tributaria provinciale circa
l’effettiva sussistenza dei requisiti di coltivatore diretto in
capo al contribuente;

nel ricorso incidentale condizionato lamenta la violazione e la
falsa applicazione dell’art. 4 della I. n. 604 del 1954, in virtù
del combinato disposto degli artt. 18 della I. n. 241 del 1990
e 6 della I. n. 212 del 2000; in particolare, sostiene
l’avvenuta abrogazione dell’obbligo in capo al contribuente di
provvedere

alla

presentazione

all’Ufficio

dell’attestato

definitivo di idoneità, entro il triennio dalla registrazione
dell’atto di compravendita, in virtù dell’entrata in vigore
dell’art. 18, comma 2, della I. n. 241 del 1990;

la controricorrente ha depositato memoria difensiva.

RITENUTO CHE
1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

1.1. L’art. 3 della I. n. 604 del 1954 prevede che: ” A partire
dall’entrata in vigore della presente legge, per conseguire
2

riconosciuto la responsabilità dell’Amministrazione sul

le agevolazioni tributarie di cui alla I. 6 agosto 1954, n.
604, e successive modificazioni ed integrazioni,
l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre,
al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di
famiglia e un certificato dell’Ispettorato provinciale agrario
competente per territorio, che attesti la sussistenza dei
requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo precedente”.

dell’Ispettorato agrario richiesto dall’art. 3 può essere
prodotta una attestazione provvisoria dell’Ispettorato
medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli
accertamenti per il rilascio.
In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al
momento della registrazione, ma entro un anno da tale
formalità l’interessato deve presentare all’Ufficio del
registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti
richiesti sussistevano fin dal momento della stipula
dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo
quanto stabilito dall’articolo seguente.” Il termine di un
anno è stato successivamente portato a tre anni
dall’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 542 del 1996.
1.3. Come si evince facilmente dal tenore letterale della norma
sopra riportata l’obbligo di presentazione del certificato
definitivo presso l’Ufficio del registro incombe sul
contribuente. La disposizione evidentemente addossa gli
obblighi inerenti al perfezionamento del procedimento a
carico del soggetto interessato al conseguimento del
beneficio. In tal senso v. Cass. n. 15953 del 2003, n.
21050 del 2007, n. 15489 del 2016.
1.4. Ritiene, poi, il Collegio di dare seguito al consolidato
orientamento espresso dalla S.C. secondo cui “In tema di
agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli
stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla
3

1.2. Ai sensi del successivo art. 4 “In luogo del certificato

legge 6 agosto 1954, n. 604, ove il contribuente non
adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto
certificato definitivo entro il prescritto termine
decadenziale, non perde il diritto ai benefici qualora provi
che il superamento del termine è stato dovuto a colpa
degli uffici competenti, che abbiano indebitamente
ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo

allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile.”
(Cass. n. 9159 del 2010, n. 10406 del 2011, n. 21980 del
2014).
1.5.

La S.C. ha di recente (Cass. n. 12479 del 2018)
ulteriormente specificato la portata dell’onere di diligenza
posto in capo al richiedente il beneficio, chiarendo che:
“detta diligenza, che deve essere ‘adeguata alle
circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di
formulare tempestivamente l’istanza ma anche di
seguirne riter”, fornendo la documentazione mancante
eventualmente richiesta dall’ufficio (Sez. 5, n. 9842 del
19/04/2017; Sez. 6-5, n. 117 del 04/01/2018; Sez. 5, n.
10406 del 12/05/2011; Sez. 5, n. 9159 del 16/04/2010)”;

1.6. Nel caso di specie risulta incontestato che la contribuente
ha ottenuto il certificato provvisorio in data 7/7/2000, ha
stipulato il contratto 1’11/7/2000 ed è stata ammessa
all’agevolazione.
1.7. Non è contestato tra le parti che da tale certificato
provvisorio risulta che il rilascio dell’attestazione definitiva
è “subordinato all’esito degli accertamenti per la
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2 della legge in
oggetto e alla presentazione di copia dell’atto di
compravendita”.
1.8. La sentenza impugnata non si è attenuta all’orientamento
sopra riportato, in quanto non ha considerato che l’onere
4

anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza

di dimostrare di avere utilizzato l’adeguata diligenza per
conseguire la certificazione utile era a carico della
contribuente, posto che la legge pone a suo carico
l’obbligo della presentazione del certificato definitivo,
quale soggetto interessato al conseguimento del
beneficio.
1 9. La motivazione per la quale la contribuente aveva con

amministrazione per il rilascio del definitivo certificato
attestante il possesso dei requisiti necessari per fruire
dell’agevolazione, lascia intendere che il rilascio di
quest’ultimo prescinde da qualunque attività del
contribuente interessato al beneficio e ciò è in contrasto
con l’esplicito tenore della norma sopra richiamata, alla
luce di quanto sopra esposto.
1 10. Nel caso di specie è pacifico tra le parti che la stipula
dell’atto è avvenuta in epoca successiva a quella di
presentazione della richiesta di ammissione
all’agevolazione. Ne consegue evidentemente che: al
momento del rilascio della certificazione provvisoria,
l’Amministrazione competente non era in possesso di tutti
gli elementi richiesti dalla normativa per la concessione
del beneficio; era onere della contribuente attivarsi per la
consegna dalla documentazione utile al conseguimento
del beneficio.
c.

A ‘ 4…4

1.11. Le censure contenute nel 1~corso non possono
trovare accoglimento. Va respinta preliminarmente
l’eccezione di inammissibilità perché il ricorso conterrebbe
sostanzialmente un richiesta di riesame del merito. Le
doglianze del ricorso principale sono, infatti, dirette alla
verifica della sussistenza dei presupposti per
l’applicazione delle norme di cui agli artt. 3 e 4 della I. n.

largo margine di anticipo interessato la pubblica

604 del 1954, ma non dei fatti posti a base della decisione
impugnata.
1.12. Non può, inoltre, ritenersi dirimente l’eccezione per la
quale dall’attestazione definitiva del 2006 risulta che i
requisiti per l’agevolazione sussistevano sin dal momento
della stipula, in quanto, nella specie, non si controverte
sulla esistenza o meno dei presupposti per il

questione se la parte abbia posto tempestivamente
l’Ufficio nelle condizioni di verificare la sussistenza dei
requisiti per il rilascio dell’attestazione definitiva nel
triennio per non incorrere nella decadenza.
1.13. Deve essere, poi, respinta l’eccezione di giudicato interno
sulla mancata impugnazione da parte dell’Agenzia delle
Entrate dell’affermazione, effettuata dalla Commissione
tributaria provinciale, circa l’effettiva sussistenza dei
requisiti di coltivatore diretto, posto che oggetto del
giudizio era la sussistenza dell’obbligo di presentazione
del certificato definitivo ed, in particolare, l’individuazione
del soggetto onerato.
1.14. Sotto altro profilo si richiama, inoltre, quanto di recente
affermato da questa Corte (Cass. n. 2942 del 2018),
ovvero come “la possibilità di autonomo vaglio probatorio
dei requisiti agevolativi da parte del giudice tributario,
non valga in via generale, ma unicamente nel caso in cui
la mancata tempestiva allegazione del certificato sia appunto – dovuta alla comprovata inerzia della PA”.
1.15. Ne consegue che “L’applicazione al caso di specie di
questi principi esclude altresì la fondatezza dell’eccezione
di giudicato interno (asseritamente formatosi sui requisiti
agevolativi) opposta dal contribuente; atteso che, come
detto, in tanto può darsi ingresso nel giudizio tributario
all’accertamento probatorio di tali requisiti, in quanto il
6

riconoscimento dell’agevolazione, quanto, invece, della

contribuente non abbia tempestivamente prodotto il
certificato IPA per causa a sè non imputabile”.
1 16. Dovendosi escludere nella specie, alla luce di quanto
sopra esposto, un ritardo imputabile alla pubblica
amministrazione, è da ritenere precluso al giudice
tributario un vaglio probatorio circa la sussistenza dei
requisiti per ottenere l’agevolazione, con conseguente

eventualmente formatosi su tale aspetto.
1.17. In relazione al ricorso incidentale, va disattesa l’eccepita
abrogazione dell’obbligo del contribuente di attivarsi per
l’ottenimento dell’attestazione definitiva imposto dall’art.
4 della I. n. 604 del 1954 per effetto dell’art. 18 della I. n.
241 del 1990, non essendo sufficienti gli elementi allegati
per potere effettuare una siffatta comparazione. In
proposito, infatti, il contribuente, odierno controricorrente
e ricorrente in via incidentale, non ha dimostrato il
ricorrere dei presupposti per l’applicazione dell’art. 18
della legge sopra citata ovvero di avere dichiarato che la
documentazione mancante fosse già in possesso
dell’amministrazione procedente o di altra pubblica
amministrazione.
1.18. In ogni caso, la specialità della I. n. 604 del 1954 e delle
procedure amministrative di attestazione in essa previste
ai fini dell’agevolazione esclude l’applicazione della
disciplina generale di cui alla I. n. 241 del 1990, in virtù
del principio secondo il quale la legge generale posteriore
non deroga la precedente legge speciale.
2.

Ne consegue il rigetto dell’eccezione di giudicato interno,
l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso
incidentale condizionato e la cassazione della sentenza
impugnata. Non avendo la contribuente offerto alcuna
prova per dimostrare di avere posto l’adeguata diligenza
7

irrilevanza ai fini di causa di un giudicato interno

nel fornire la documentazione utile per il rilascio del
certificato definitivo, non si ritengono necessari ulteriori
accertamenti in fatto, con conseguente decisione nel
merito, ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso
introduttivo.
3.

L’assenza, prima della proposizione del ricorso, di un
consolidato orientamento di questa Corte sulla questione

presente giudizio.
P.Q.M

Rigetta l’eccezione di giudicato interno;

accoglie il ricorso principale;

rigetta il ricorso incidentale;

cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito,
respinge il ricorso introduttivo proposto da Giada Trevisan;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2018.

qui esaminata, giustifica la compensazione delle spese del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA