Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19006 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 16/07/2019), n.19006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18511-2012 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAMPERTICO

FEDELE 12, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI BIANCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO SILVIO CLAUDIO

MARINO, NICOLETTA D’AGOSTINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO VERONA 1, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 30/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

Fatto

RITENUTO

Che:

– L.G., ricorrente avverso la sentenza n. 17/15/2012 della CTR di Venezia, si è avvalsa della procedura di definizione di cui al D.L. n. 50 del 2017 (conv. con mod. nella L. n. 96 del 2017) ed ha provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto, come attestato anche dall’Agenzia delle entrate, con nota 30/7/2018;

– l’Avvocatura dello Stato ha, pertanto, chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– alla luce della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta di estinzione con compensazione delle spesa e che va esclusa, inoltre, l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 8 marzo 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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