Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19006 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27049-2018 proposto da:

A.M., B.L., in proprio e nella qualità di

soci della MICAR LUX SNC DI B.L. & A.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 86, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO MORELLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MICHELA SPLENDIANI;

– ricorrenti –

contro

F. Gomme SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1024/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1024/2018, del 21 giugno 2018, la Corte di appello di Ancona ha respinto il reclamo ex art. 18 L.fall. proposto da B.L. e A.M., “in proprio e quali soci illimitatamente responsabili della Micar Lux s.n.c. di B.L. & A.M.”, avverso la dichiarazione del fallimento proprio e della menzionata società pronunciata dal Tribunale di Fermo il 29 novembre 2017. Ha ritenuto, in particolare, non adeguatamente dimostrati: i) la contemporanea sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall.; ii) il mancato superamento del limite di cui all’art. 15, u.c., l.fall.; iii) l’insussistenza del credito della F. Gomme s.r.l., creditrice istante ex art. 6 l.fall..

2. Avverso detta sentenza, che assumono essergli stata notificata, tramite P.E.C., il 28 giugno 2018 (benchè nell’attestazione di conformità all’originale della medesima sentenza, sottoscritta dall’Avv. Michele Sezanonno, ivi difensore dei reclamanti, si legga dell’avvenuta notificazione della stessa, al menzionato difensore, tramite PEC, il 21 giugno 2018), la B. e l’ A., in proprio e nella indicata qualità, ricorrono per cassazione, affidandosi a sei motivi, il quarto ed il quinto dei quali subordinati all’eventuale mancato accoglimento del terzo. La curatela fallimentare e la suddetta creditrice istante sono rimaste solo intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente all’esame dei formulati motivi – così, rispettivamente, rubricati: 1. “Falsa applicazione di una norma di diritto, ed in particolare dell’art. 2435 c.c. e art. 15, comma 4, l.fall., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 2. “Violazione di una norma di diritto, ed in particolare dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 3. “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 (ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente”; 4. “Violazione di una norma di diritto, ed in particolare dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 5. “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; 6. “Nullità del procedimento per “error in procedendo” dovuto alla mancata pronuncia del giudice sulla istanza istruttoria avanzata dalla parte, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″ – rileva il Collegio che l’odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè tardivamente proposto.

1.1. Va evidenziato, infatti, che, come peraltro riferito dai medesimi ricorrenti (cfr. pag. 2 del ricorso), la sentenza impugnata, resa dalla corte anconetana il 21 giugno 2018, è stata ad essi ritualmente notificata (evidentemente dalla cancelleria), tramite PEC, il successivo 28 giugno 2018. Nell’attestazione di conformità all’originale della medesima sentenza, sottoscritta dall’Avv. Michele Sezanonno, ivi difensore dei reclamanti, si legge, invece, dell’avvenuta notificazione della stessa, al menzionato difensore, tramite PEC, il 21 giugno 2018.

1.1.2. La B. e l’ A., poi, risultano aver notificato, tramite PEC, l’odierno ricorso (già datato 13 settembre 2018) alle controparti (curatela fallimentare e F. Gomme s.r.l.) solo il 17 settembre 2018, ben oltre, dunque, il termine di 30 giorni (anche a farlo decorrere dal 28 giugno 2018, invece che dal 21 giugno) previsto dall’art. 18, comma 14, 1.fall..

1.2. Costituisce, del resto, orientamento ormai consolidato di questa Corte che “la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, e ettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13, l.fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PECE, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dalD.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.l.fall.” Cass. nn. 34103, 23443 e 23007 del 2019; Cass. nn. 26872 e 27685 del 2018; Cass. nn. 23575, 14972, 13529 e 2315 del 2017; Cass. n. 10525 del 2016; in senso analoga, si veda anche la precedente Cass. 23526 del 2014 con riguardo all’impugnazione in cassazione ex art. 348-ter c.p.c.).

1.2.1. E’ stato, infatti, chiarito che la menzionata modifica dell’art. 133 codice di rito ad opera del D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b), riguarda solo le notifiche che vengono effettuate su impulso di parte, e non incide invece sulle norme processuali – di carattere derogatorio e speciale – in base alle quali la notifica deve essere effettuata a cura della cancelleria, come appunto l’art. 18 l.fall. (che richiama l’art. 17) ove, stanti le esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, si reputa che la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione sia assicurata anche dalla comunicazione in forma integrale, al pari della notificazione (cfr anche l’art. 99, u.c., L.fall. nonchè l’art. 348-ter c.p.c., art. 669-terdecies c.p.c., comma 1 e art. 702-quater c.p.c.); al tempo stesso, è stato precisato che l’operatività di tale principio vale solo per il periodo successivo alla modifica dell’art. 45 disp. att. c.p.c. adopera del citato D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, che ha imposto la comunicazione del testo integrale del provvedimento da parte della cancelleria (fr. Cass. n. 23575 del 2017).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della B. e dell’ A. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste solo intimate, mentre, invece, deve darsi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

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