Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19006 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3471-2014 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO BALDASSARI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

e contro

D.C., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

GARUTTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPA CASCIANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 74/2013 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 17/06/2013; udita la relazione della causa svolta

nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott.

GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Il Consorzio di Bonifica (OMISSIS) propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 74 del 17.6.2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di pagamento notificati ad un gruppo di consorziati (persone fisiche e società) in recupero di contributi di bonifica, per l’anno 2009, su terreni da questi posseduti e siti all’interno del perimetro di contribuzione e relativo piano di classifica.

La commissione tributaria regionale, per quanto qui interessa, ha rilevato che il piano di classifica degli immobili e lo stesso perimetro di contribuenza erano stati, nella specie, adottati non già dal Consiglio dei Delegati secondo quanto previsto dalla poi abrogata, L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 23, bensì da una commissione provvisoria che aveva avocato a sè la relativa competenza. Ciò determinava l’illegittimità di questi atti, con conseguente loro disapplicazione incidentale da parte del giudice tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7.

Gli intimati non si sono costituiti ex art. 370 c.p.c., risultando depositata unicamente un’istanza irrituale 13.6.2014 di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, stante l’asserita violazione degli artt. 117 e 23 Cost. da parte degli artt. 28 e 29 L.R. Toscana n. 79 del 2012 (nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica, abrogativa della cit. L.R. n. 34 del 1994) nonchè di quest’ultima L., art. 16, comma 3. Ciò nella parte in cui queste disposizioni consentirebbero alla Regione di determinare l’entità del contributo in applicazione di indici non di effettivo beneficio, ma meramente presuntivi, perchè costituiti dalla rendita catastale degli immobili e dai coefficienti del piano di classifica.

Questa istanza è stata ribadita con ‘memorià 22.4.2021, peraltro inammissibile stante la mancata formale costituzione degli intimati mediante controricorso.

Il Consorzio ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Consorzio lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L.R. n. 34 del 1994, artt. 16 e 21, art. 23, comma 1, lett. c), art. 47, comma 6, e art. 52, stante l’illegittima disapplicazione del piano di classifica da parte della commissione tributaria regionale. Trattandosi infatti di consorzio di bonifica istituito d’ufficio (2005), gli ordinari organi consortili, così come previsti dall’art. 19 L.R., non erano ancora stati costituiti nell’anno di contribuzione dedotto. Per questa ragione la Provincia di Arezzo aveva provveduto, con delibere del luglio 2005, a nominare la commissione provvisoria del consorzio la quale, con propria deliberazione n. 3 del marzo 2008, aveva ridelimitato il perimetro di contribuenza ed adottato il piano di classifica (sottoposti dalla Provincia a controllo di legittimità e merito, e quindi pubblicato in albo pretorio) fin vista l’istituzione degli organi consortili, ancora da eleggere (le elezioni, prima sospese dalla Regione, si sarebbero poi tenute solo il 31.11.2013). Dunque, nell’anno 2009 il consorzio non poteva avere un Consiglio dei Delegati, e legittimamente la gestione dell’ente era assunta dalla commissione provvisoria (poi dal commissario straordinario) ex art. 52 L.R. cit..

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per sostanziale inesistenza di motivazione. Ciò per non avere la Commissione Tributaria Regionale minimamente considerato che se il piano di classifica, ai sensi della L.R. n. 34 del 1994, art. 23, comma 1, lett. c), doveva effettivamente essere approvato dal Consiglio dei Delegati, questa disposizione non poteva tuttavia che valere per i soli consorzi già operanti, mentre il Consorzio di Bonifica (OMISSIS) era, all’epoca, legittimamente amministrato (fino alla elezione dei delegati da parte dei consorziati) appunto dalla commissione provvisoria. L’omessa considerazione di questo aspetto fondamentale di causa rendeva sostanzialmente inesistente la motivazione della sentenza.

Con il terzo motivo di ricorso si riproduce analoga doglianza come vizio di ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziò, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

p. 2.2 Il primo motivo di ricorso è fondato, ed il suo accoglimento assorbe le ulteriori censure.

Il rapporto contributivo dedotto in giudizio (2009) era ancora sottoposto alla L.R. Toscana n. 34 del 1994 (poi abrogata dalla L.R. 79/2012) la quale assegnava al consiglio dei delegati (art. 23) il compito, tra gli altri, di approvare “il perimetro di contribuenza ed il piano di classifica degli immobili di cui all’art. 16, comma 3”.

Il consiglio dei delegati doveva essere costituito a seguito di elezione da parte dei consorziati (art. 21) i quali dovevano essere suddivisi in sezioni elettorali in modo, tra l’altro, che “ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo” (comma 3).

Per l’ipotesi di istituzione d’ufficio del consorzio di bonifica da parte del consiglio regionale su proposta della giunta, stabiliva la L.R. in esame (art. 52) che: “entro sessanta giorni dalla deliberazione consiliare, la Provincia competente nomina una commissione provvisoria di amministrazione del Consorzio, incaricata di elaborare lo statuto consortile e di indire le prime elezioni per la costituzione del Consiglio dei delegati”.

Tra i compiti della commissione provvisoria vi era l’elaborazione dello statuto provvisorio del Consorzio e, nei 180 giorni successivi all’approvazione dello statuto, l’adozione degli “adempimenti di cui all’art. 51, comma 8”, a sua volta richiamante l’art. 47, comma 6.

Quest’ultima disposizione stabiliva che: “Entro i centottanta giorni dall’approvazione dello statuto modificato, i Consorzi provvedono all’aggiornamento del catasto consortile, alla determinazione del perimetro di contribuenza ed all’indizione delle elezioni consortili nell’ambito dell’intero comprensorio nonchè agli altri adempimenti prescritti dalla presente legge per la costituzione del Consiglio dei delegati”.

Dopo l’istituzione d’ufficio del consorzio e prima delle elezioni per la costituzione del Consiglio dei delegati, spettava dunque alla commissione provvisoria la competenza, tra il resto, per l’aggiornamento del catasto consortile, la determinazione del perimetro di contribuenza e l’adozione altresì del piano di classifica dal quale scaturivano i carichi contributivi la cui determinazione era, per legge, prodromica alla formazione delle sezioni elettorali dei consorziati.

Nel caso di specie non è contestato che gli eventi amministrativi si siano succeduti conformemente a quanto così prescritto dalla legge regionale in esame, nel senso che:

il consorzio venne istituito d’ufficio con delibera del consiglio regionale n. 25 del 16 febbraio 2005;

– con delibera della Provincia di Arezzo n. 418 e decreto del presidente n. 136 del 2005 veniva istituita la commissione provvisoria;

– con delibera n. 4 del giugno 2007 la commissione provvisoria delimitava il perimetro di contribuenza provvisorio;

– con delibera n. 5 del 4 aprile 2008 la commissione provvisoria approvava il piano di classifica (sottoposto a controllo di legittimità e merito della provincia, nonchè a pubblicazione in albo pretorio), con successiva istituzione del catasto consortile individuante gli immobili di proprietà dei consorziati;

– a seguito delle leggi regionali n. 8 e n. 47 del 2010, di sospensione delle procedure elettorali degli organi dei consorzi di bonifica, le elezioni per la formazione del Consiglio dei delegati si svolsero soltanto nel novembre 2013 (per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 3 citata L.R. n. 79 del 2012 la commissione provvisoria del consorzio sarebbe poi stata sostituita da un commissario).

Non è dunque condivisibile l’affermazione della commissione tributaria regionale secondo cui l’adozione del piano di classifica da parte della commissione provvisoria, in luogo del Consiglio dei delegati ex art. 23 L.R. n. 34 del 1994, sarebbe viziata per incompetenza, con conseguente potere-dovere del giudice tributario di disapplicare questo atto amministrativo.

Contrariamente a tale assunto – e fermo restando che la competenza del Consiglio dei delegati, ex art. 23 cit., presupponeva l’avvenuta istituzione di tale organo in esito a procedura elettorale implicante la previa formazione del catasto consortile, del perimetro di contribuenza e del piano di classifica – la competenza della commissione provvisoria discendeva nella specie proprio dal regime transitorio previsto dalla legge regionale nel caso di nuova istituzione d’ufficio del consorzio.

Non è qui dunque in discussione il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo posto a base dell’imposizione, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, quanto il presupposto in concreto della ravvisata illegittimità (incompetenza della commissione provvisoria); presupposto che, per quanto indicato, va escluso.

Ne segue pertanto, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla commissione tributaria regionale della Toscana, avanti alla quale potrà essere eventualmente riproposta la su riferita questione di legittimità costituzionale (tenuto anche conto di quanto desumibile, seppure con riguardo a diversa legge regionale, da C. Cost. 188/18) ove ritenuta, oltre che non manifestamente infondata, in concreto rilevante per la decisione.

Il giudice di rinvio pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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