Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19005 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19005 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: MONDINI ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 23373-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CASTRIGNANO’ ANTONIO;
– intimato –

avverso

la

n.

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

LECCE,

164/2013
depositata

della
il

03/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Data pubblicazione: 17/07/2018

MONDINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Premesso che:
1. con sentenza in data 3 luglio 2013, la commissione tributaria regionale della
Puglia dichiarava illegittimo l’avviso emesso dalla Agenzia delle Entrate in
rettifica della dichiarazione presentata, ai fini Irpef ed Ilor per il 1994, da
Antonio Castrignanò, sul motivo che la rettifica, riferita alla falsa fatturazione di
acquisti di ingenti quantitativi di olio, era stata eseguita, da un lato, sulla base
delle risultanze di accertamenti svolti nei confronti degli ipotetici venditori

considerando come indicativi della inesistenza degli acquisti elementi – la
irragionevolezza degli acquisti rispetto alla dimensione e al tipo di attività del
Castrignanò (venditore ambulante di frutta e verdura); l’inidoneità dell’unico
mezzo a disposizione del contribuente (un autocarro di portata di 10 quintali) a
trasportare i quantitativi molto superiori di olio fatturati; la mancanza di
personale dipendente in grado di lavorare la materia prima apparentemente
acquistata e la mancanza di locali atti al relativo immagazzinamento – i quali
avrebbero potuto essere considerati veramente tali solo se il Castrignanò
avesse avuto modo di interloquire nel corso dell’attività di accertamento; e,
dall’altro lato, aumentando l’imponibile dichiarato dei costi delle operazioni
fittizie senza però sottrarre dall’ammontare del reddito dichiarato i ricavi
corrispondenti;
2. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della
commissione tributaria regionale, sulla base di due motivi;
3. il contribuente non ha svolto difese;
4. la Procura Generale ha depositato conclusioni;
considerato che,
1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta, in relazione all’art.360,
comma 1, n.3 c.p.c., che la commissione ha falsamente applicato l’art. 39,
comma 1, lett.c) del d.P.R. 600/73, e gli artt. 2697 e 2727 c.c., laddove ha
escluso la valenza probatoria sia degli elementi acquisiti presso i terzi
cessionari sia degli elementi direttamente riferiti al contribuente sul solo ed
erroneo presupposto che, per riconoscere tale valenza, sarebbe stato
necessario che il Castrignanò avesse potuto esercitare il diritto al
contraddittorio durante gli accertamenti nei confronti dei terzi;

senza che il Castrignanò fosse stato posto in grado di parteciparvi e

2. con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, in relazione all’art.360,
comma 1, n.3 c.p.c. che la commissione ha falsamente applicato l’art.39,
comma 1, lett.d) del d.P.R. 600/73, l’art.54 d.PR. 633/1972, gli artt. 2697,
2700, 2727 e 2729 c.c. e gli artt. 18, 19, 21 comma 7, del d.P.R. 633/72,
laddove ha ritenuto che l’ufficio, corrispondentemente all’aumento
dell’imponibile per i costi delle operazioni ritenute fittizie, avrebbe dovuto
ridurre i redditi dichiarati in ragione dei ricavi non conseguiti, senza

dichiarati per operazioni inesistenti e ammontare dei ricavi dichiarati, e che
degli eventuali minori ricavi il contribuente non aveva dato prova;
3. i motivi di ricorso, connessi e pertanto suscettivi di esame congiunto, sono
fondati in quanto la commissione tributaria regionale della Puglia annullando
l’avviso in ragione della ritenuta inutilizzabilità degli elementi posti a base
dell’avviso per assenza di spazi di contraddittorio offerti al contribuente nel
corso delle indagini sui terzi venditori, ed in ragione della ritenuta sussistenza
di ricavi fittizi di cui l’ufficio non avrebbe tenuto conto:
– ha falsamente applicato l’art.39, comma 1, lett.c) d.P.R. 600/73, che
consente di procedere alla rettifica del reddito del contribuente anche quando
l’incompletezza della dichiarazione risulti “dai verbali relativi ad ispezioni
eseguite nei confronti di altri contribuenti”, senza subordinare l’utilizzabilità dei
dati alla preventiva interlocuzione con il contribuente medesimo (Cass.13 luglio
2017, n. 17260);
– ha falsamente applicato gli artt. gli artt. 2697 e 2727 c.c. che non
condizionano la portata presuntiva di dati direttamente riferibili al contribuente
alla interlocuzione tra fisco e contribuente nel corso di accertamenti, a carico di
terzi, in esito ai quali quei dati sono emersi;
– ha falsamente applicato l’art. 2697 c.c. laddove ha assunto che l’ufficio,
recuperati a tassazione i costi delle operazioni fittizie, avrebbe dovuto
correlativamente ridurre i ricavi, senza considerare che non sussistendo
automatismo tra la ritenuta fittizietà e tale riduzione, in tanto
l’amministrazione avrebbe dovuto operare la riduzione, in quanto il
contribuente avesse dato prova della non veridicità delle registrazioni dei
ricavi;

considerare che non vi è alcun nesso di implicazione necessaria tra costi

4. su questo ultimo punto occorre precisare che ai sensi dell’art.8, co.2, d.l. 2
marzo 2012, n. 16, convertito dalla I. 26 aprile 2012, n. 44 (“Non concorrono
alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi
direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o
servizi non effettivamente scambiati o prestati”), sopravvenuto ma applicabile
retroattivamente in quanto più favorevole del previgente art. 4 bis dell’art. 14
della I. 24 dicembre 1993, n, 537, spetta al contribuente provare la specifica

negativi relativi a beni non effettivamente scambiati (v. già Cass. sentenza n.
7896 del 20/04/2016);
5.

la sentenza deve quindi essere cassata con rinvio della causa alla

commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, perché
la stessa compia un nuovo esame della controversia alla luce delle statuizioni
di cui al precedenti punti 3 e 4, ed in riferimento a quanto dedotto dal
contribuente in ordine alla richiesta detrazione dei costi accertati dai ricavi
dichiarati;
6. il giudice del rinvio dovrà procedere alla liquidazione delle spese anche del
presente giudizio di legittimità;
pqm
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 ii gno 2018.

relazione di ‘diretta afferenza’ tra i componenti positivi (ricavi) ed i componenti

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