Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19005 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 16/09/2011), n.19005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 6073 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 di:

C.P., rappresentato e difeso, per procura a margine

del ricorso, dall’avv. PANNELLA Paolo, con il quale elettivamente

domicilia in Roma, alla Via Paolo Falconieri n. 100, presso l’avv.

Rita Chiara Furieri;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministro in

carica ex lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli dell’11 febbraio –

14 luglio 2009, n. 6322 cron. del 2009.

Uditi,all’adunanza del 30 giugno 2011, l’avv. Giorgio De Nigri, per

delega dell’avv. Pannella e il P.G. Dr. Antonietta Carestia, che

conclude in conformità alla relazione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c: “FATTO: Viene proposto da C. P. ricorso notificato il 28 febbraio 2010 per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli dell’11 febbraio – 14 luglio 2009, che ha rigettato la sua domanda di equa riparazione, proposta con atto depositato in cancelleria il 21 novembre 2007, con la quale chiedeva la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagargli Euro 77.700,00, a titolo di equo indennizzo ai sensi della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per i danni subiti per effetto della durata irragionevole del processo da lui instaurato con ricorso del 20 febbraio 1969 alla Corte dei Conti di Roma, per impugnare il decreto del Ministero della difesa, che aveva rigettato il suo ricorso per ottenere il trattamento pensionistico privilegiato, ancora pendente presso la sezione campana della Corte contabile, pur avendo egli sollecitato nel 1970 e nel 1973 la trattazione del processo e depositato successivamente il necessario atto sollecitatorio di prosecuzione del giudizio.

La Corte d’appello ha respinto nel merito la domanda di equo indennizzo, ritenendo insussistente il danno non patrimoniale di regola conseguente all’ansia da attesa dell’esito del processo, avendo il C. presentato istanza di sollecito solo nel 1970 e nel 1973 ed avendo chiesto solo nel 2007 la prosecuzione della causa, così evidenziando un sostanziale disinteresse al processo presupposto, con desumibile assenza dei disagi e turbamenti connessi alla durata irragionevole.

Con il ricorso per cassazione si censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.p.c., comma 2, avendo la Corte di merito escluso la presunzione di esistenza del danno da ansia per l’attesa dell’esito del processo presupposto dalla controparte neppure eccepita che il ricorrente non avrebbe sollecitato il giudice contabile alla trattazione della causa. Invero nel caso gravava sul Ministero non solo la eccezione di infondatezza della avversa pretesa da presumere fondata ma anche di provare i fatti a fondamento di tale deduzione; la Corte di merito ha valorizzato la sola circostanza della mancata presentazione delle istanze sollecitatorie, che non esclude l’esistenza di ansia di chi attende l’esito del processo; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, del R.D. n. 642 del 1907, art. 51, della L. n. 585 del 1971, art. 20, del D.L. n. 453 n. 1993, art. 6 comma 1, avendo la Corte di merito con la decisione disapplicato la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, non essendosi considerato che, nel giudizio contabile, nessuna esigenza vi è di istanze di parte perchè esso possa proseguire, salvo da un certo periodo in poi la istanza di prosecuzione del processo tempestivamente depositata dal ricorrente, che ha ottemperato ad ogni onere di legge nella presente causa. Considerata la durata irragionevole del processo presupposto l’equo indennizzo doveva commisurarsi a quella eccessiva ed ingiusta che nel caso si era avuta; c) contraddittoria motivazione, perchè il decreto da un lato esclude la esigenza legale di istanze sollecitatorie e dall’altro ritiene comunque che la loro mancanza evidenzia l’assenza di ansia del ricorrente in questa sede.

DIRITTO. Il relatore ritiene che il ricorso è manifestamente fondato, essendo violativa del diritto oggettivo l’affermazione della Corte di merito circa il superamento della presunzione di esistenza del danno non patrimoniale nel processo presupposto, in quanto la mancanza di istanza di prelievo o di altre forme di sollecitazione della decisione, peraltro non totale nel caso ma solo parziale, in rapporto alle istanze sollecitatorie del 1970 e del 1973 e al deposito della richiesta di prosecuzione del giudizio da parte del C., non dimostra comunque l’assenza di una qualsiasi ansia per quest’ultimo nella fattispecie, non avendo egli alcun obbligo di sollecitare il giudice adito.

Questa Corte ha infatti più volte affermato che la presunzione del danno non patrimoniale persiste anche in assenza di istanze sollecitatorie del processo presupposto della parte interessata, in particolare nelle ipotesi di processi amministrativi e contabili, potendo essa incidere non sull’an debeatur ma solo sul quantum, concorrendo l’assenza di sollecitazioni dell’interessato a dar luogo al ritardo con conseguente riduzione della misura dell’ indennizzo dovuto, anche a titolo di concorso di colpa del soggetto che subisce l’ingiusta durata del processo (in tal senso, Cass. n. 3347 del 2003 a Cass. n. 1520 del 2008).

Anche il decreto oggetto di ricorso sembra giungere a considerazioni simili a quelle rilevate in questa sede, ma perviene poi contraddittoriamente al rigetto della domanda di equa riparazione. In conclusione, opina il relatore che il ricorso è manifestamente fondato e chiede che il Presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in Camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti e udito il difensore del ricorrente, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, potendo la mancanza di istanze sollecitatorie determinare solo una riduzione dell’indennizzo, ma non potendosi escludere l’ansia da attesa dell’esito del giudizio.

2. Il ricorso quindi deve essere accolto per quanto di ragione e il decreto impugnato deve cassarsi.

Poichè il provvedimento cassato ha violato il diritto vivente e considerato che il processo presupposto era ancora in corso dinanzi alla Corte dei Conti alla data della domanda (21.11.2007) ed era iniziato con ricorso del 20 febbraio 1969, durando complessivamente anni trentotto, mesi nove e giorni uno, il periodo computabile, ai fini dell’equa riparazione, è solo quello decorrente dal 1 agosto 1973, data dalla quale è prevista la tutela in sede giurisdizionale delle posizioni soggettive oggetto della Convenzione europea citata.

L’indennizzo dovuto al ricorrente per i trentaquattro anni, mesi tre e giorni 20 di durata irragionevole del processo presupposto, in adesione ai principi giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell’uomo e di questa Corte, deve liquidarsi in Euro 500,00 annui e complessivamente, per l’intero processo, in complessivi Euro 17.150,00, oltre agli interessi dalla proposizione della domanda (21 novembre 2007) al soddisfo.

3. Le spese del giudizio di cassazione, in relazione al solo parziale accoglimento della domanda in poco meno di un quarto della somma chiesta, per tale soccombenza solo parziale, devono porsi per la metà a carico del Ministero, compensandosi nel resto; esse si liquidano in tale ridotta misura, per il giudizio di merito e per quello di cassazione, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso e cassa il decreto impugnato; decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero dell’economia e delle Finanze a pagare alla ricorrente Euro 17.150,00 (diciassettemila centocinquanta/00) con gli interessi dalla domanda e la metà delle spese del processo, che liquida per tale ridotta misura, compensandole nel resto, per la causa di merito, in Euro 1800,00 (millenovecento/00), di cui Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per onorar ed Euro 500,00 (cinquecento/00) per diritti e per il giudizio di cassazione, in Euro 1.000,00 (mille/00), di cui Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge per entrambi i gradi nella stessa proporzione, con distrazione di quelle della fase di merito all’avv. Ferdinando Sorrentino e di quelle della fase di legittimità, in favore dell’avv. Paolo Pannella, essendosi tali difensori dichiarati antistatari.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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