Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19005 del 02/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 02/09/2010), n.19005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7518/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempere, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati SBARRA Ettore, GOFFREDO MARIA, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1780/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/07/2005 R.G.N. 4649/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello di Poste Italiane SpA e conferma la decisione del Tribunale di Bari – giudice del lavoro – con la quale era stata accertata l’illegittimità del trasferimento della lavoratrice dipendente A.G. ad altro ufficio della città di Bari, dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro (per effetto del sopravvenuto pensionamento della dipendente) e condannata la Società al risarcimento del danno all’immagine professionale nella misura di L. 30.000.000.

All’esito di rigetto dell’appello la Corte di appello di Bari perviene sulla considerazione che l’individuazione dei dipendenti destinatari del trasferimento originato da riorganizzazione aziendale doveva avvenire, secondo l’obbligo derivante da accordo sindacale, in base a graduatoria formata con l’attribuzione di punteggi correlati ai diversi parametri; che, per il parametro “capacità ed assiduita”, l’unico che implicasse una valutazione discrezionale, il basso punteggio costituiva il frutto di mero arbitrio, tra l’altro in contrasto con le precedenti valutazioni di servizio, non risultando predeterminati criteri di massima, nè espressa motivazione alcuna;

che la prova del danno non patrimoniale doveva ritenersi in re ipsa, tenuto conto del discredito causato dalla valutazione negativa nell’ambiente di lavoro.

Il ricorso di Poste Italiane SpA si articola in unico motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso A.G..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

La Corte deve dichiarare inammissibile il ricorso per tardività.

La sentenza impugnata è stata notificata in data 28.12.2005 e la notificazione del ricorso è stata infruttuosamente tentata, a causa dell’avvenuto trasferimento dello studio professionale, in data 25.2.2006 presso i difensori avv. Pellegrino e Sbarra, in Bari, Via G. Bozzi 51.

Con ordinanza interlocutoria resa all’udienza pubblica del 25.11.2009, la Corte.

constatata la mancata notificazione, ne ha disposto la rinnovazione nel termine di sessanta giorni, in applicazione dell’art. 291 c.p.c..

La notificazione è stata eseguita nel termine assegnato presso il procuratore costituito, avv. Sbarra, con studio in Bari, via Egnatia n. 15.

Sollecitata alla rimeditazione della questione dai rilievi svolti nel controricorso, la Corte deve revocare la detta ordinanza.

Sulla questione della notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito che non sia andata a buon fine, sebbene tentata entro il termine di decadenza, sono intervenute le Sezioni unite della Corte a composizione dei contrasti venutisi a creare tra le decisioni delle sezioni semplici (sentenze n. 3818 e 3919 del 18 febbraio 2009).

L’intervento si articola secondo le argomentazioni di seguito riassunte.

a) Gli interventi della Corte costituzionale (cfr. in particolare:

sent. n. 477/ 2002, sent. n. 28/2004 ed ord. n. 97/2004) hanno reso “presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti”, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante coincide con il completamento del segmento del procedimento che egli ha l’onere di curare, mentre si perfeziona per il destinatario con l’utile completamento del procedimento stesso; ne consegue che ai fini della verifica del rispetto di un termine di decadenza, è necessario distinguere le anomalie dipendenti dal mancato assolvimento degli oneri addossati al notificante, da quelle che non gli possono essere addebitate per essere inerenti alla fase del procedimento sottratta a suo “dominio”.

b) La corretta indicazione del destinatario e del luogo in cui l’atto deve essere consegnato, quale requisito essenziale alla validità ed all’astratta efficacia della richiesta di notifica, è onere posto a carico del notificante. Nel caso della sussidiaria proposizione dell’impugnazione mediante notificazione “presso il procuratore costituito” (art. 330 c.p.c., comma 1) viene identificato nel procuratore il destinatario della notifica e, contenendo la norma un riferimento unicamente personale, fa implicito richiamo per la notificazione dell’atto alle modalità previste dagli artt. 138 e 139 c.p.c., in forza delle quali la notifica deve essere effettuata mediante consegna d una copia a mani proprie del destinatario, ovvero, tra gli altri, nel luogo nel quale il professionista risiede per ragioni del suo ufficio, a norma del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 10 e art. 17, comma 1, n. 7. Il “domicilio professionale” (cfr.:

R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 17) – o della “sede dell’ufficio” (cfr.: R.D. n. 37 del 1934, art. 68) – del procuratore e l’accertamento di esso, in quanto essenziale alla validità ed all’astratta efficacia della richiesta, costituisce un adempimento preliminare che non può che essere a carico del notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con il previo riscontro di esso presso l’albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede. Onere, questo, che non è escluso o attenuato da un (inesistente) dovere del procuratore di dichiarare nel giudizio il proprio domicilio ed i suoi mutamenti (previsto dalle norme professionali soltanto nel caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione: cfr.: R.D. n. 37 del 1934, art. 82), stante l’adeguatezza delle annotazioni nell’albo professionale; e neppure rileva la possibilità, per l’ufficiale giudiziario o postale, di attivarsi nel ricercare il destinatario, siccome siffatta possibilità non esclude il nesso causale tra esito negativo della notificazione e inidoneità della richiesta del notificante.

All’onere di verificare anteriormente alla notifica dell’impugnazione, presso l’albo professionale, il domicilio del procuratore, presso il quale notificare l’impugnazione, corrisponde l’assunzione da parte del notificante del rischio dell’esito negativo della notifica. Siffatto onere non si pone in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e di garanzia dei diritti di difesa, sotto il profilo dell’impossibilità che ne deriverebbe al notificante di fruire per l’intero dei termini di impugnazione, sia perchè l’effettività della tutela del diritto di agire e di difendersi nel processo è assicurata nelle forme e nei limiti ragionevolmente previsti dall’ordinamento processuale e sia in quanto l’accertamento del domicilio effettivo del procuratore risultante dall’albo professionale nessun significativo pregiudizio temporale può comportare alla parte, considerata che l’agevole consultazione degli albi e, in particolare, la loro attuale informatizzazione ed accessibilità telematica.

c) Al contrario, attengono al segmento del procedimento notificatorio sottratto alla disponibilità del notificante le evenienze che impediscono alla notifica presso il procuratore di raggiungere lo scopo per caso fortuito o forza maggiore (mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all’ordine professionale, o ritardo della sua annotazione, morte del procuratore, ecc.). I ricordati principi costituzionali impongono, in questi casi, di considerare perfezionata la notifica per il notificante e rispettato il termine di decadenza con la consegna dell’atto per il completamento del procedimento. Sebbene non possa parlarsi di nullità rispetto ad una notifica che, anche se correttamente attivata, non si sia perfezionata per l’interruzione del relativo procedimento, strumento per la sua riattivazione, anche oltre i termini di decadenza, restando essenziale il completamento del procedimento ai fini del contraddittorio, è il provvedimento del giudice, che, constatato il caso fortuito o la forza maggiore e ritenuto di conseguenza perfezionato il procedimento notificatorio per il notificante, disponga la rinnovazione del tentativo di notificazione entro un termine perentorio.

Alla luce di tale principio deve, quindi, essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza, essendo stato proposto dopo il decorso del termine di decadenza di sessanta giorni dalla notificazione effettuata in data 28.12.2005 e non rilevando, ai fini del rispetto del termine di decadenza, il tentativo di notificazione del 25.2.2006, stante l’inadempimento dell’onere di indicazione dell’esatta ubicazione dello studio del procuratore senza dedurre circostanze impeditive del buon esito riconducibili a caso fortuito o forza maggiore (anzi, dal timbro apposto sulla copia notificata risultava indicato lo studio in Bari, Via Egnatia n. 5).

Tuttavia il contrasto di giurisprudenza sulla questione, solo di recente composto, giustifica la compensazione per l’intero delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa per l’intero le spese e gli onorari del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

 

 

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