Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19004 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.31/07/2017),  n. 19004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7214/2011 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

nonchè

Equitalia Esatri S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n.

157, presso l’avvocato Pieralli Massimo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Marchesi Giulio, giusta procura in

calce al ricorso successivo;

– ricorrente successivo –

contro

Fallimento B.G.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO, depositato il

15/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il tribunale di Bergamo ammetteva Equitalia Esatri al passivo del fallimento di B.G., con riserva dell’esito del contenzioso tributario, in parte in privilegio e in parte al chirografo; il privilegio veniva peraltro disconosciuto in relazione al credito per l’Irap degli anni 1998 e 2002, non essendo espressamente previsto dalla legge;

il decreto del tribunale è stato impugnato con ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate – che aveva fatto a sua volta opposizione allo stato passivo assieme a Equitalia Esatri;

Equitalia ha depositato controricorso adesivo;

la curatela del fallimento non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

l’unico motivo di ricorso, che denunzia la violazione dell’art. 2752 c.c., comma 1, in relazione all’art. 2778 c.c., n. 18, con specifico riferimento all’esclusione del privilegio quanto al credito Irap, è manifestamente fondato;

come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, il privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, riconosciuto ai crediti per l’Irap, ai quali è stato espressamente esteso dal D.L. n. 159 del 2007, art. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 222 del 2007; e ciò rileva anche per il periodo antecedente a tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva dell’originario testo dell’art. 2752 c.c., giustificata da un’esigenza di certezza nella riscossione del credito, per il reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, che ha a oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’Ilor e soggetta alla medesima disciplina per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione (v. Cass. n. 17087-16);

il decreto del tribunale di Bergamo va quindi cassato in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può la Corte decidere la causa anche nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., riconoscendo il privilegio in relazione ai suddetti crediti;

l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato si è consolidato in epoca successiva al ricorso e in ciò si ravvisa l’esistenza di giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, riconosce il privilegio in relazione ai crediti Irap; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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