Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19004 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19004 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: MONDINI ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 29314-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGECOS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CRESCENZIO 42, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA
COZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO
ARGENIO, STEFANO AQUILINO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 204/2010 della COMM.TRIB.REG.
di POTENZA, depositata il 14/10/2010;

Data pubblicazione: 17/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Premesso che,
1. la commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza in data 14
ottobre 2010, confermando la decisione di primo grado, dichiarava illegittimo
l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione somme
dovute dalla spa A.GE.CO.S. per l’anno di imposta 2304, a titolo di Iva, Ires ed
Irap; tra cui, per quanto ancora interessa, quelle per indebita detrazione di
costi documentati da fatture emesse da Cappiello Antonio e dalla srl Ital.Co., in

2. la commissione motivava la sentenza con il triplice rilievo per cui, da un
lato, il fatto, valorizzato dall’Agenzia, che il Cappiello e la srl Ital.Co non
avevano presentato le dichiarazioni fiscali era inidoneo a dimostrare
l’inesistenza delle operazioni intrattenute dagli stessi con la A.GE.CO.S.; da un
altro lato, quest’ultima aveva dimostrato “con le fatture e i documenti
contabili, che i lavori sono stati di fatto eseguiti e liquidati a stati di
avanzamento mediante registrazione delle operazioni sul libro giornale”; da un
altro lato ancora, il procedimento penale apertosi a carico del rappresentante
della A.GE.CO.S., per il reato di cui agli articoli 2, 3 e 4 del d.lgs. 74/2000, era
stato archiviato su richiesta della Procura delle Repubblica per infondatezza
della notizia di reato;
3. l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della
sentenza sopradetta;
4. la parte intimata resiste con controricorso, illustrato con memoria;
5. la Procura della Repubblica ha depositato conclusioni;
considerato che,
1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta, in relazione
all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., che la commissione tributaria regionale della
Basilicata abbia falsamente applicato l’art.39, comma 1, e l’art. 40 del d.P.R.
600/1973 nonché l’art.2697 del cod.civ., laddove ha ritenuto che, a fronte
degli elementi forniti da essa ricorrente a dimostrazione presuntiva del
carattere fittizio degli appalti, la società contribuente aveva assolto al proprio
onere di dimostrarne il carattere effettivo con la produzione delle fatture e
degli estratti del libro giornale in cui le fatture erano state registrate;
2. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta, in relazione

relazione ad appalti ritenuti dalla Agenzia inesistenti;

all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., che la commissione tributaria regionale della
Basilicata non abbia sufficientemente motivato la propria decisione in quanto,
per un verso, non ha dato conto di aver esaminato gli elementi risultanti dai
processi verbali di constatazione prodotti in giudizio da parte di essa ricorrente
e dai quali risultava che gli ipotetici appaltatori Cappiello Antonio e Ital.Cos. srl
apparivano non avere le capacità operative (uomini e mezzi) necessarie ad
eseguire le prestazioni fatturate, di ingente rilevanza (movimento terra,

impianto eolico) e di ingente valore (C900.000,00 ed C 115.000,00); per altro
verso, ha dato erroneamente peso alla archiviazione del procedimento penale,
senza procedere ad una valutazione critica delle relative ragioni;
3. i due motivi di ricorso, suscettivi di esame congiunto in quanto strettamente
connessi, devono essere considerati fondati:
3.1. in via preliminare pare opportuno rimarcare, sulla linea di quanto
affermato da questa Corte con la sentenza 17260/2017, l’infondatezza
dell’eccezione, riproposta in controricorso, secondo cui, ai fini
dell’accertamento di inesistenza di operazioni soggette ad Iva, sarebbero
inutilizzabili dati relativi ad altri contribuenti;
3.2. la commissione tributaria regionale della Basilicata, su un versante, si è
limitata a menzionare, tra i fatti dedotti dalla Agenzia a sostegno della ritenuta
inesistenza delle operazioni fatturate, solo quello per cui gli ipotetici appaltatori
non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi e non ha dato conto di aver
valutato anche gli altri fatti che appaiono astrattamente idonei a fondare
l’assunto dell’ufficio; su altro versante, ha considerato la regolarità formale
delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti come dati rilevanti ai fini
dell’assolvimento dell’onere a carico della contribuente, di dimostrare
l’effettività dei costi altrimenti indeducibili, laddove invece tali elementi, oltre
che facilmente falsificabili (Cass. n. 428 del 14/01/2015; v. anche Cass.
29002/17), sono per loro natura insuscettivi di dimostrare l’esecuzione degli
appalti contestati, ed ha dato rilievo alla archiviazione del procedimento penale
per il reato di “dichiarazione fraudolenta ed utilizzo di fatture o documenti per
operazioni inesistenti”, senza dar conto di aver saputo alcunché, e comunque
senza dar conto di aver effettuato alcuna valutazione critica della ragioni per

sistemazione strade, fornitura gabbioni, scavo cassonetti; realizzazione di un

cui l’archiviazione era stata disposta;
4. il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e
la causa va rinviata alla commissione tributaria regionale della Basilicata, in
diversa composizione, per nuovo, motivato, esame della vicenda;
5. al giudice del rinvio va anche rimesso di liquidare le spese del giudizio;
pqm
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,

altra composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio se 22 giugno 2018.

anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Basilicata in

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