Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19004 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 16/09/2011), n.19004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 4842 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 di:

D.R.R., rappresentata e difesa, per procura a margine del

ricorso, dall’avv. GRASSO Biagio, presso il quale elettivamente

domicilia in Napoli alla Piazza dei Martiri n. 30, avvocato che

dichiara di volere ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il

seguente indirizzo di Posta elettronica: (OMISSIS),

ovvero via fax al numero (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro, ex

lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura generale dello Stato;

– resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli del 3 giugno – 6

luglio 2009, n. 6113 cron. del 2009. Nessuno è comparso all’adunanza

del 30 giugno 2011.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “FATTO: Viene proposto da D.R.R. ricorso, notificato il 16-19 febbraio 2010 per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli del 3 giugno – 6 luglio 2009, che ha rigettato la sua domanda di equa riparazione proposta con atto depositato in cancelleria il 26 maggio 2008, con il quale si chiedeva la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagarle Euro 21.250,00, a titolo di equo indennizzo, ai sensi della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per i danni subiti per effetto della durata irragionevole del processo da lei instaurato con ricorso del 25 novembre 1991 al Tar Campania, per ottenere un diverso inquadramento quale dipendente della Regione Campania e per le correlate differenze retributive a lei dovute, non ancora definito alla data della domanda e chiuso successivamente con sentenza del 6 ottobre 2009.

La Corte d’appello, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, inapplicabile ratione temporis, ha respinto nel merito la domanda, ritenendo insussistente il danno non patrimoniale di regola conseguente all’ansia da attesa dell’esito del processo, non avendo la donna presentato alcuna istanza di prelievo o richiesta di sollecito della decisione, così evidenziando un sostanziale disinteresse al processo presupposto, con desumibile assenza dei disagi e turbamenti connessi alla durata irragionevole di esso.

Con il ricorso per cassazione si censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. e 115 c.p.c., commi 1 e 2 e art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.p.c., comma 2, avendo escluso la presunzione del danno da ansia per l’attesa dell’esito del processo presupposto per la circostanza da nessuno eccepita che la donna non avrebbe sollecitato il Tribunale amministrativo alla trattazione della causa.

Invero nel caso gravava sul Ministero non solo la eccezione di infondatezza della avversa pretesa da presumere fondata ma anche di provare i fatti a fondamento di tale decisione; la Corte di merito ha valorizzato la sola circostanza della mancata presentazione dell’istanza di prelievo, che non esclude l’esistenza di ansia di chi attende l’esito del processo. La ricorrente chiede quindi che riconosciuto il diritto all’indennizzo chiesto, lo stesso sia liquidato in misura non inferiore ad Euro 1000,00 annui. DIRITTO. Il relatore ritiene che il ricorso è manifestamente fondato, essendo violativa del diritto oggettivo l’affermazione della Corte di merito del superamento della presunzione di esistenza del danno non patrimoniale nel processo presupposto, in quanto la mancanza di istanza di prelievo o di altre forme di sollecitazione della decisione dimostrerebbe comunque l’assenza di una qualsiasi ansia per la D.R. nella fattispecie.

Questa Corte ha infatti più volte affermato che la presunzione del danno non patrimoniale persiste anche in assenza di istanze sollecitatorie del processo presupposto della parte interessata, potendo la stessa incidere non sull’an debeatur ma solo sul quantum, concorrendo l’assenza di sollecitazioni dell’interessata a dar luogo al ritardo con conseguente riduzione della misura dell’indennizzo dovuto (in tal senso cfr. da Cass. n. 3347 del 2003 a Cass. n. 1520 del 2008).

In conclusione, opina il relatore che il ricorso è manifestamente fondato e chiede che il Presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti con l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta del ricorso, constatata la ritualità del contraddittorio e la irritale difesa del Ministero con un atto c.d. di costituzione utile ai soli fini delle comunicazioni del presente procedimento, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, considerando che solo dopo l’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 113, non è proponibile la domanda di equo indennizzo se nel giudizio amministrativo presupposto non sia stata presentata istanza di prelievo per cui nella fattispecie doveva pervenirsi a riconoscere l’ammissibilità della domanda (Cass. ord. n. 115 del 2011), da considerare anche fondata come proposto nella relazione.

2. Il ricorso quindi deve essere accolto per quanto di ragione e il decreto impugnato deve cassarsi.

Poichè il provvedimento cassato ha violato il diritto vivente e considerato che il processo presupposto era ancora in corso in primo grado dinanzi al Tar Campania alla data della domanda (26.5.2008) ed era iniziato con ricorso del 25 novembre 1991, durando quindi in totale anni 16, mesi sei e giorni uno, l’equo indennizzo dovuto al ricorrente, in adesione ai principi giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell’uomo e di questa Corte, deve liquidarsi in Euro 500,00 annui e complessivamente, per l’intera durata del processo, in complessivi Euro 8.250,00, oltre agli interessi sulla somma dalla proposizione della domanda (26 maggio 2008) al soddisfo.

3. Le spese del giudizio di cassazione, in relazione al solo parziale accoglimento della domanda in poco più di un terzo della somma in origine richiesta, per la soccombenza parziale, devono porsi solo per la metà a carico del Ministero, compensandosi nel resto; esse si liquidano in tale ridotta misura, per il giudizio di merito e per quello di cassazione, come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso e cassa il decreto impugnato; decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero dell’economia e delle Finanze a pagare alla ricorrente Euro 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00) con gli interessi dalla domanda e la metà delle spese del processo, che liquida in tale ridotta misura e compensandole nel resto, per la causa di merito, in Euro 900,00 (novecento/00) di cui Euro 500,00 (cinquecento/00) per onorari ed Euro 300,00 (trecento /00) per diritti e per il giudizio di cassazione, in Euro 600,00 (seicento/00), di cui Euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge per entrambi i gradi nella stessa proporzione, con distrazione di quelle della fase di merito a favore dell’avv. Paolo Variale e di quelle di legittimità in favore dell’avv. Biagio Grasso, dichiaratisi antistatari nei predetti gradi.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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