Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19004 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 06/07/2021), n.19004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11371-2018 proposto da:

C.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO

20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LAVALLE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PINEROLO, 22, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

CLAUDIO CIRIGLIANO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 676/2017 della COMM.TRIB.REG.BASILICATA,

depositata il 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/04/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza n. 676/2017 del 17 febbraio 2017, pubblicata il 5 ottobre 2017, riformando, in accoglimento dell’appello dell’Ente impositore, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza n. 146/2016 (favorevole al ricorrente), ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente C.V.A., nei confronti del Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano, in persona del presidente in carica pro tempore, legale rappresentante del Consorzio, avverso l’avviso di pagamento recante l’importo complessivo di Euro 2.259,00 a titolo di contributi consortili, dovuti per gli anni 2013 e 2014.

2. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 4 aprile 2018.

3. – L’Ente impositore ha resistito con controricorso del 24 aprile 2018.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la riforma della sentenza appellata, mediante rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, osservando: è cessata il 30 giugno 2010 la sospensione della efficacia del piano di classifica dell’Ente impositore, approvato con Delib. G.R. 6 febbraio 2006, n. 130, in attuazione alla L.R. 6 settembre 2001, n. 33, art. 9; è errata la contraria opinione in proposito della Commissione tributaria provinciale in quanto la L.R. 30 dicembre 2009, n. 42, art. 20 che ha disposto la sospensione, deve essere interpretato “nel senso che ove venga adottato un piano di classifica prima del 30 giugno 2010 viene a cessare la sospensione della efficacia di quello precedente (..); mentre, laddove ciò non accada, l’efficacia di quest’ultimo continua a rimanere sospesa fino alla data del 30 giugno 2010, maturata la quale, non possono che riprendere vigore le prescrizioni dello stesso, essendo scaduto il termine di sospensione”; ciò premesso, dovendosi considerare vigente il ridetto piano di classifica, l’avviso di pagamento impugnato risulta legittimo; il contribuente infatti non ha dimostrato nè che i terreni gravati siano al di fuori del perimetro di contribuenza, nè che nessun beneficio abbiano ricavato dalla esecuzione delle opere consortili; e, al riguardo, non deve neppure prendersi in considerazione la “perizia di parte a firma dell’agronomo Dott. M.”, prodotta dall’intimato, in quanto si tratta di atto, cui non può “attribuirsi valenza di mero documento” che la parte ha introdotto “per la prima volta in appello ovvero tardivamente”; sicchè, in conclusione, alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve presumersi, in difetto della prova contraria, la sussistenza del vantaggio fondiario, diretto e immediato, per i terreni litigiosi, vantaggio che giustifica la imposizione contributiva.

2. – Il ricorrente sviluppa due motivi.

2.1 – Con il primo denunzia (con implicito riferimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L.R. 30 dicembre 2009, n. 42, art. 20.

Il ricorrente sostiene che la disposizione deve essere interpretata nel senso (indicato dalla Commissione tributaria provinciale) che, in difetto della approvazione del nuovo piano di classifica, il riferimento alla data del 30 giugno 2010 non segnerebbe il termine massimo di sospensione della efficacia del piano di classifica del consorzio del 6 febbraio 2006, bensì avrebbe costituito soltanto il termine minimo di sospensione della efficacia nel caso (non verificatosi) della approvazione del nuovo piano prima della data in parola.

2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente denunzia (sempre con implicito riferimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58 nonchè “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione” in ordine alla eccepita carenza “di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica sugli immobili di proprietà”.

In relazione a quest’ultimo profilo il contribuente obietta che l’Ente impositore non ha offerto alcuna prova circa i benefici fondiari e che lo stesso piano di classifica escluderebbe “la presenza di opere nel sito ove ricadono gli immobili in questione”.

Quanto alla violazione di legge, il ricorrente denunzia la inosservanza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale, avendo ricusato di esaminare la produzione documentale, erroneamente reputata tardiva sol perchè introdotta nel giudizio di secondo grado. E deduce: nel giudizio tributario non trova applicazione la disposizione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, che vieta la introduzione di nuove prove; opera, invece, quale “norma speciale”, la ridetta previsione dell’art. 58, comma 2, che fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti; in proposito la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo il quale deve ritenersi ammessa nel giudizio tributario di appello anche la prova documentale preesistente al giudizio di primo grado; pienamente ammissibile è, pertanto, la consulenza tecnica di parte la quale dimostra che gli immobili gravati non sono stati interessati dalle opere di bonifica e che, comunque, non hanno ricevuto alcun beneficio in dipendenza degli interventi del Consorzio, così – decisivamente – escludendo la ricorrenza del presupposto della imposizione contributiva.

3. – Il ricorso merita accoglimento nei sensi appresso indicati.

3.1 – Il primo motivo è palesemente infondato.

Sebbene la formulazione della L.R., art. 20 non sia particolarmente perspicua, la Commissione tributaria regionale ha correttamente elaborato l’unica interpretazione plausibile della disposizione. Mentre palesemente erronea è la interpretazione proposta dalla Commissione tributaria provinciale e dal ricorrente: comportando l’approvazione di un nuovo piano di classifica la caducazione di quello precedente, risulterebbe giuridicamente impossibile protrarre (in ipotesi fino al 30 giugno 2010) la sospensione della efficacia, già cessata del precedente piano caducato e, quindi, non più efficace.

3.2 – In conclusione deve, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, enunciarsi il seguente principio di diritto:

“Ai sensi della L.R. Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42, art. 20, comma 1, l’efficacia del piano di classifica del Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano, approvato con Delib. G.R. 6 febbraio 2006, n. 130 è sospesa fino al 30 giugno 2010, ovvero fino alla adozione del nuovo piano, qualora la relativa approvazione intervenga in data anteriore. ”

3.3 – Il secondo motivo è fondato limitatamente alla censura, nettamente enucleabile dal contesto del mezzo, circa la dedotta violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2.

In proposito la Commissione tributaria regionale è, per vero, incorsa in errore di diritto, avendo ricusato di esaminare la consulenza tecnica (versata dal contribuente intimato) sulla base del pregiudiziale considerazione che la ridetta produzione, non avesse “valenza di mero documento” e, pertanto, non dovesse ritenersi consentita, in quanto operata “per la prima volta” nel giudizio di secondo grado.

Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58 recante al comma 1, il divieto dello ius novorum, stabilisce, tuttavia, al comma 2 “E’ fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”.

In ordine al requisito della novità della prova documentale in appello, dopo aver chiarito che “nel processo tributario, poichè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poichè il divieto posto dall’art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto” (Sez. 5, ordinanza n. 29568 del 16/11/2018, Rv. 651548 – 01), la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, disp. proc. trib. – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, disp. proc. trib., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado ” (Sez. 5, sentenza n. 27774 del 22/11/2017, Rv. 646223 – 01). E, ancora, ha ribadito ” nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi (…) siano preesistenti al giudizio di primo grado ” (Sez. 5, ordinanza n. 17164 del 28/06/2018, Rv. 649401 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 8927 del 11/04/2018, Rv. 647710 – 01).

Nè alcun limite pone la legge alla produzione documentale nel giudizio tributario di appello, in relazione alla forma, al contenuto e alla tipologia dei documenti.

Orbene, esattamente in termini, questa Corte ha, stabilito: “nel processo tributario, atteso che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, è ammissibile la produzione, nel predetto grado (..) di una consulenza tecnica di parte” (Sez. 5, ordinanza n. 23590 del 11/11/2011, Rv. 620217 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 22965 del 29/09/2017, Rv. 646243 – 01).

3.4 – Restano assorbite le residue deduzioni di merito formulate da ricorrente col medesimo motivo.

3.5 – Alla stregua dei superiori principi di diritto – la Corte li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni che li sorreggono, espresse nei pertinenti arresti – conseguono il rigetto del primo motivo di ricorso; l’accoglimento, limitatamente alla violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, del secondo motivo, assorbite le residue censure; la cassazione, in relazione al motivo accolto, della sentenza impugnata; il rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, limitatamente alla violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2; rigetta il primo motivo; dichiara assorbite le residue censure; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata; e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA