Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19004 del 02/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 02/09/2010), n.19004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31946-2006 proposto da:

BRUDETTI SIMER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 78,

presso lo studio dell’avvocato ORSINI ALESSANDRO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BOCCAGNA RAFFAELE, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5542/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/11/2005 R.G.N. 386/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;

udito l’Avvocato ORSINI ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.C., dipendente della Brudetti SIMER s.p.a., con mansioni di commessa, conveniva in giudizio la sua datrice di lavoro per ottenere il pagamento di importi vari a titolo di differenze retributive.

La società resisteva osservando: a) che la ricorrente era stata assunta ad agosto del 1996; b) che il c.c.n.l. invocato non era applicabile; c) che, in ogni caso, la retribuzione corrisposta era del tutto adeguata.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza 8.5.2002, accoglieva parzialmente la domanda dichiarando che la ricorrente aveva diritto ad Euro 5.698,94 oltre rivalutazione a titolo di differenze retributive, più Euro 1.009,26, oltre ad interessi sulle somme via via rivalutate, a titolo di differenze di t.f.r..

Avverso detta sentenza proponeva appello la società la quale, in attesa dell’ acquisizione del fascicolo di parte, allegato al fascicolo di ufficio, produceva altro fascicolo con copia dei documenti già prodotti in primo grado, deducendo: a) che era già stata versata in atti la prova dei pagamenti indicati dalla sentenza di primo grado; b) che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il rapporto di lavoro avesse avuto inizio nell’anno 1997; c) che la condanna riguardava somme lorde e contestuali al versamento dei contributi.

Con sentenza del 16.11.2005 la Corte di appello di Napoli rigettava integralmente il gravame osservando che: a) non era stato prodotto il fascicolo di prime cure; b) erano stati inammissibilmente prodotti documenti “nuovi” e, che, pertanto, c) non era stata fornita valida prova dell’effettivo pagamento delle somme corrisposte all’appellata.

La stessa Corte territoriale riteneva del tutto provata la data (21.1.1996) di inizio del rapporto tra le parti.

Ricorre, con due motivi, per cassazione, la Brudetti SIMER s.p.a..

L’intimata non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo – deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 169 c.p.c., e l’art. 77 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – la società ricorrente osserva che:

a) contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza di appello – il proprio fascicolo, ancorchè riversato all’atto dell’impugnazione, conteneva i medesimi documenti che già esistevano nel fascicolo di primo grado – custodito sotto la responsabilità del Cancelliere – e che non era mai stato ritirato;

b) a differenza del rito ordinario (cui si riferisce l’art. 347 c.p.c.) l’art. 434 c.p.c. non fa alcun riferimento al fascicolo di parte;

c) il legislatore ha inteso che il fascicolo di parte debba restare nel fascicolo d’ufficio, salva autorizzazione espresso al ritiro;

d) il giudice di appello deve, quindi, verificare che i fascicoli delle parti siano contenuti nel fascicolo d’ufficio e se esistano decreti autorizzativi al ritiro di parte: ciò non è stato fatto nel caso di specie (in proposito, v. SS.UU. n. 28498 del 2005);

Col secondo motivo, deducendo l’omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo e controverso, lamenta la società ricorrente che il giudice del gravame, pur dando atto che la ricorrente non aveva fornito piena prova dei fatti sottesi alla sua domanda, ha poi ritenuto provata la circostanza relativa alla data di inizio del rapporto di lavoro nel mese di febbraio 1996 (le deposizioni testimoniali in proposito hanno fatto riferimento ad incontri occasionali con l’attrice, tutti in date non anteriori al “settembre” 1996).

La corte territoriale ha preso le mosse dalla sentenza delle SS.UU., n. 8202 del 2005, ai sensi della quale “Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3 secondo cui il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare, nonchè in base all’art. 437 c.p.c., comma 2, che, a sua volta pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova (tra i quali devono annoverarsi anche i documenti), salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso e dalla memoria di costituzione (ad es., a seguito di riconvenzionale o di intervento del terzo), e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori o decadenziali, rende il diritto stesso in suscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza di ricerca della “verità materiale”, cui è funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437, comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito di contraddittorio delle parti stesse”.

Nel caso in esame la società appellante non ha depositato il proprio fascicolo di 1^ grado, ma ha depositato un nuovo ed unico fascicolo di atti in appello.

Di questi documenti non può tenersi conto nel processo di appello, sia perchè non v’è certezza della loro rituale acquisizione in primo grado, sia perchè non risultano neppure indicati nella memoria di costituzione in primo grado, sia perchè la società ricorrente, in definitiva, solo nell’appello ne ha contestata la provenienza, e la conformità all’originale (conf. Cass., 2 ottobre 2009, n. 21124).

Del resto, è onere dell’appellante – quale che sia la sua posizione nel precedente fase processuale – produrre o ripristinare in appello (se già prodotti in primo grado i documenti sui quali egli basa il proprio gravame), o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perchè questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte, quando questo contenga documenti a sè favorevoli che non ha avuto la cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha avuto, quindi, la possibilità di esaminare (Cass. SS.UU., 23.12.2005, n. 28498).

Di tali insegnamenti il giudice di secondo grado ha fatto buona e coerente applicazione, pronunciando una sentenza che non merita le censure esposte in entrambi i motivi sopra esposti.

Al rigetto del ricorso proposto dalla società Brudetti SIMER, non consegue alcuna pronunzia sulle spese del presente giudizio, attesa la mancanza di attività defensionale della controparte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

 

 

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