Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19003 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19003 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: MONDINI ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 27866-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CASTRIGNANO’ ANTONIO;
– intimato

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.
di

LECCE,

273/2010
depositata

della
il

29/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Data pubblicazione: 17/07/2018

MONDINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Premesso che e considerato che:
1. Con sentenza in data 29 settembre 2010, la commissione tributaria
regionale della Puglia dichiarava illegittimo l’avviso emesso dalla Agenzia delle
Entrate in rettifica, ai fini Irpef ed Ilor, della dichiarazione presentata da
Antonio Castrignanò relativamente al reddito d’impresa dell’anno 1989, sul
motivo che la rettifica, riferita alla fatturazione per operazioni inesistenti, era
stata eseguita aumentando l’imponibile dichiarato dei costi di tali operazioni

corrispondenti alla medesime operazioni.
2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della
commissione tributaria regionale, sulla base di due motivi con i quali
rispettivamente lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., che la
commissione ha immotivatamente assunto che, a fronte di costi fittizi,
dovessero esservi necessariamente ricavi fittizi e, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., che la commissione ha falsamente applicato gli artt. 39,
comma 1, lett. d) e 54 del d.P.R. 600/73, l’art.21, comma 7, del d.P.R.
633/72, gli artt. 54 e 55 del d.P.R. 917/1986 e l’art. 2697 c.c. in quanto ha
annullato l’avviso, basato sul legittimo impiego del metodo induttivo, che
l’ufficio, corrispondentemente all’aumento dell’imponibile per i costi delle
operazioni ritenute fittizie, avrebbe dovuto ridurre i redditi dichiarati in ragione
dei ricavi non conseguiti, senza considerare che non vi è alcun nesso di
implicazione necessaria tra costi dichiarati per operazioni inesistenti e
ammontare dei ricavi dichiarati e che degli eventuali minori ricavi il
contribuente non aveva dato prova;
3. il contribuente non ha svolto difese;
4. la Procura Generale ha depositato conclusioni;
5. i motivi di ricorso, connessi e pertanto suscettivi di esame congiunto, sono
fondati in quanto la commissione tributaria regionale della Puglia non ha
rispettato il dovere motivazionale sancito dall’art. 36 d.lgs. 546/92 annullando
l’avviso senza dar conto del fatto che il contribuente, come era suo onere ex
art. 2697 c.c., avesse dimostrato la sussistenza di ricavi fittizi, riconducibili alle
operazioni inesistenti contestategli dalla amministrazione, e da quest’ultima
trascurati nel rideterminare l’imponibile;

senza però sottrarre dall’ammontare del reddito dichiarato i ricavi

6.

occorre infatti evidenziare che non c’è simmetria, né automatismo biunivoco

tra costi per acquisti inesistenti e ricavi dichiarati e che ai sensi dell’art.8, co.2,
d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla I. 26 aprile 2012, n. 44 (“Non
concorrono alla formazione del reddito oggetto di redifica i componenti positivi
direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o
servizi non effettivamente scambiati o prestati”), sopravvenuto ma applicabile
retroattivamente in quanto più favorevole del previgente art. 4 bis dell’art. 14

relazione di diretta afferenza tra i componenti positivi (ricavi) ed i componenti
negativi relativi a beni non effettivamente scambiati (sul punto, vedasi già
Cass. sentenza n. 7896 del 20/04/2016);

4.

la sentenza deve quindi essere cassata con rinvio della causa alla

commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per
nuovo esame della controversia nonché per la liquidazione delle spese anche
del presente giudizio di legittimità;
pqm
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa, anche
per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio d

1 iugno 2018.

della I. 24 dicembre 1993, n, 537, spetta al contribuente provare la specifica

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