Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19003 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 16/09/2011), n.19003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5741/2011 proposto da:

B.F. (OMISSIS), nella qualità di primo dei

non eletti al Consiglio Regionale della Campania nella lista “Noi Sud

Libertà e Autonomia”, e nella qualità di cittadino – elettore, per

la elezione dei membri del Consiglio Regionale della Campania,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. S. NITTI 11, presso lo

studio dell’avvocato GIRARDI MARIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DI FRUSCIO Pasquale, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVESTRO

II N. 14, presso lo studio dell’avvocato STORANI DANIELA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PERNA Daniele giunta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

REGIONE CAMPANIA – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, REGIONE

CAMPANIA – GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, PUBBLICO MINISTERO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 334/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

4/02/2011, depositata il 18/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito l’Avvocato Perna Daniele, difensore del controricorrente che si

riporta al controricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA, che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso ed in subordine per il

rigetto; in merito alla richiesta di rinvio si oppone.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.F., con ricorso notificato il 23 marzo 2011 unitamente al decreto presidenziale del 21 marzo 2011, di fissazione dell’udienza di discussione per il 30 giugno 2011, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti di S.R., del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonchè della Regione Campania-Consiglio regionale della Campania e della Regione Campania-Giunta regionale della Campania, la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 334/2011 del 4-18 febbraio 2011, non notificata, con la quale la Corte – pronunciando sull’appello proposto dal B. nei confronti degli odierni intimati e del Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10136/2010 dell’8-21 ottobre 2010, con la quale era stata pronunciata la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse – ha rigettato l’appello;

che il B. chiede che questa Corte voglia cassare la sentenza impugnata “con ogni relativa statuizione anche in ordine alle spese e competenze dei tre gradi di giudizio”;

che resiste, con controricorso, S.R., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

che, quanto alla descrizione della fattispecie, dagli atti di causa risulta che: a) con ricorso del 7 giugno 2010 – proposto ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274, comma 1, lett. e), (T.U. leggi sull’ordinamento degli enti locali), della L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 9 bis e art. 19, commi 1 e 2 (Norme per le elezioni dei Consigli regionali e delle Regioni a statuto normale), e del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82, comma 1 (T.U. leggi per la composizione e la elezione delle Amministrazioni comunali), B.F. – quale primo dei non eletti della lista “Noi Sud Libertà Autonomia” al Consiglio regionale della Campania nella tornata elettorale del 28-29 marzo 2010, e nella qualità di cittadino elettore – ha adito il Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse dichiarata la sussistenza, in capo a S. R., proclamato eletto alla carica di consigliere regionale della Regione Campania, della causa di ineleggibilità di cui alla L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, n. 9 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), in quanto il S., al momento della presentazione della candidatura (27 febbraio 2010), rivestiva la carica di socio- amministratore della s.n.c. Centro di medicina nucleare e diagnostica di laboratorio di S.R., struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e quindi sottoposta a vigilanza della Regione Campania; b) il S., nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che egli non versava nella denunciata situazione di ineleggibilità, in quanto la Società da lui rappresentata, con scrittura privata autenticata del 30 ottobre 2009, aveva ceduto alla s.r.l. CMN Laboratorio di analisi cliniche il ramo di azienda avente ad oggetto le attività cliniche, diagnostiche e sanitarie gestite in regime di accreditamento con il S.S.N.; c) il Tribunale adito ha deciso la causa con la su richiamata sentenza n. 10136/2010 dell’8-21 ottobre 2010, con la quale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto (in data 7 giugno 2010) dopo la proclamazione degli eletti (28 aprile 2010) ma prima che la deliberazione di convalida degli eletti, adottata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 2010, fosse stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, pubblicazione eseguita soltanto nel B.U.R.C. n. 44 del 14 giugno 2010; d) a seguito di appello del B., cui ha resistito il S., la Corte d’appello di Napoli, con la su richiamata sentenza n. 334/2011 del 4- 18 febbraio 2011 ha dichiarato ammissibile il ricorso introduttivo del B., ma ha rigettato la domanda;

che, per quanto in questa sede rileva, la Corte d’Appello di Napoli ha così motivato la reiezione della domanda del B.: “Nel caso in esame, è documentalmente provato, e non è contestato, che S.R. è socio e amministratore del Centro di Medicina Nucleare e Diagnostico di Izzo Giuseppina, che, fino al 30/10/09, è stata una struttura accreditata presso la Regione Campania, ed in quanto tale sottoposta a vigilanza da parte della Regione ed erogante un servizio sanitario nell’interesse della stessa; con atto del 30/10/09, tale società ha ceduto al CMN Laboratorio di analisi cliniche S.r.l. il ramo di azienda avente ad oggetto le attività diagnostiche cllniche e sanitarie elencate nell’atto medesimo, realizzate o gestite “per conto proprio o di terzi o mediante accreditamento con il S.S.N.” e i relativi centri di medicina (v.

visura e atto notarile del 30/09/010 recte: 30/10/09). Il certificato dell’ASL NA (OMISSIS) attesta che il Centro del S. “non ha rapporti di convenzione con il S.S.N.”, dopo la cessione del ramo d’azienda.

E’ provato pertanto che S.R. non si trova più in situazione d’ineleggibilità dal 30/09/010 recte: 30/10/09, ovvero da epoca anteriore al 27/02/10, data della presentazione della candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania del 28 e del 29/03/2010 e, come accennato, momento in cui assume rilievo la causa di ineleggibilità ai sensi della L. n. 154 del 1981, art. 2, n. 2 (recte: 2, comma 2). Ne consegue il rigetto del ricorso per insussistenza della causa di ineleggibilità, con pronuncia che esclude la dedotta, attuale presenza di una causa di incompatibilità, fondata sulle stesse circostanza di fatto appena esaminate”;

che, nell’odierna udienza di discussione, il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che l’istanza di rinvio dell’odierna udienza di discussione, formulata dall’Avv. Pasquale Di Fruscio con nota del 20 giugno 2006 per “l’esistenza di improcrastinabili esigenze di carattere privato che non gli consentono di presenziare alla (…) udienza di trattazione” e “stante anche la peculiarità della questione tale da non consentire la sostituzione processuale”, non può essere accolta sia perchè del tutto priva di documentazione di sostegno, sia perchè l’allegata “peculiarità della questione” in esame è palesemente generica;

che, con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione della L. n. 154 del 1981, art. 1 e art. 2, nn. 8 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, 4 per nullità della sentenza o del procedimento.

Omessa/erronea percezione dei documenti rilevanti. Divieto di cessione delle concessioni pubbliche, 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”), il ricorrente – sulle premesse che: 2) con la scrittura privata autenticata del 30 ottobre 2009, la s.n.c. Centro di medicina nucleare e diagnostica di laboratorio di S. R. ha ceduto il laboratorio di analisi cliniche alla s.r.l.

CMN Laboratorio di analisi cliniche, senza tuttavia cedere “il rapporto convenzionale di accreditamento con l’ASL”, rapporto che, non essendo cedibile per divieto di legge, ha continuato a far capo alla s.n.c. Centro di medicina nucleare e diagnostica di laboratorio di S.R.; 2) quest’ultimo ha continuato a ricoprire la carica di socio amministratore unico della s.n.c. Centro di medicina nucleare e diagnostica di laboratorio di S.R. fino a tutto il 27 maggio 2010 e, dunque, anche alla data anteriore di presentazione delle candidature a consigliere regionale (27 febbraio 2010) – critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus: a) hanno omesso di considerare che con la menzionata scrittura privata di cessione del 30 ottobre 2009 non è stato certamente ceduto il “contratto di convenzione” con la Regione Campania e che la clausola n. 6 della stessa scrittura – con la quale si autorizzano le autorità e le amministrazioni competenti ad eseguire le conseguenti “volture” i favore della Società cessionaria – non ha alcuna efficacia giuridica, trattandosi di mera clausola di stile; b) hanno erroneamente valutato il certificato dell’ASL NA (OMISSIS), prodotto dal S. – con il quale si attesterebbe che il Centro del S., successivamente alla predetta scrittura privata, non ha rapporti di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale -, in quanto “il certificato in parola mette certamente in evidenza che il soggetto (persona fisica) del Sig. S.R. non ha (direttamente) rapporti di convenzione con l’ASL (e su questo nulla quaestio) ma nulla riferisce in ordine alla posizione del Centro di medicina nucleare e diagnostica di laboratorio di Sentiero Raffaele S.n.c.”, così che tale atto non assume alcuna portata probatoria, neppure indiziaria, men che meno dirimente della questione”;

che, con il secondo motivo (con cui deduce: “Violazione della L. n. 154 del 1981, art. 1 e art. 2, nn. 8 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto – D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 43 e 44, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, per nullità della sentenza o del procedimento, 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Omissione di motivazione circa la regola del divieto di cessione delle concessioni pubbliche con atti negoziali tra privati – nullità – inefficacia del contratto”), il ricorrente – dopo aver premesso la sintesi della disciplina legislativa che regola i rapporti tra le strutture sanitarie private e l’amministrazione regionale critica ancora la sentenza impugnata, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus hanno totalmente omesso la motivazione “per spiegare come e perchè sia stato ritenuto possibile, ed efficace, il trasferimento a mezzo di una scrittura privata del rapporto pubblicistico di accreditamento tra la Centro di medicina nucleare e diagnostica di laboratorio di Sentiero Raffaele S.n.c. e la società CMC in assenza di qualsiasi titolo autorizzatorio in capo a quest’ultima e in difetto di qualsiasi intervento della P.A.”;

che il ricorso non merita accoglimento;

che deve premettersi che alla fattispecie dedotta nel presente giudizio (assunta ineleggibilità alla carica di consigliere regionale del controricorrente S.R., quale legale rappresentante di struttura sanitaria “accreditata” presso la Regione Campania al momento della presentazione della candidatura) si applica – in forza dei rinvii operati dalla L.R. Campania 27 marzo 2009, n. 4, art. 1, commi 1 e 2 (Legge elettorale), secondo cui “All’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la L. 17 febbraio 1968, n. 108 (…)” e “Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali e regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia” – la L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, n. 9, (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), nella parte in cui stabilisce che “Non sono eleggibili a consigliere regionale (…): 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate (…)” con il Servizio Sanitario Nazionale, disposizione questa cui corrisponde la causa di incompatibilità prevista dall’art. 3, comma 1, n. 1), della citata L. n. 154 del 1981, nella parte in cui stabilisce che “Non può ricoprire la carica di consigliere regionale (…): 1) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza (…) da parte della regione (…)”;

che deve ancora premettersi che la ratio decidendi della sentenza impugnata sta in ciò, che i Giudici a quibus hanno escluso, nella specie, la ricorrenza della denunciata ipotesi di ineleggibilità di S.R., sia perchè quest’ultimo quale amministratore della s.n.c. Centro di medicina nucleare e diagnostica di laboratorio di S.R., struttura “accreditata” presso la Regione Campania, e come tale sottoposta a vigilanza da parte della stessa Regione -, cedendo con la predetta scrittura privata autenticata in data 30 ottobre 2009 alla s.r.l. CMN Laboratorio di analisi cliniche il ramo di azienda avente ad oggetto le attività diagnostiche, cliniche e sanitarie elencate nella stessa scrittura, ha determinato da detta data del 30 ottobre 2009 la cessazione del rapporto di accreditamento del “Centro” presso la Regione Campania, sia perchè tale cessazione è documentalmente provata dalla certificazione rilasciata dall’A.S.L. Napoli 3 Sud in data 30 settembre 2010 – secondo la quale, “visti gli atti d’ufficio, si certifica che il Centro di Medicina Nucleare e diagnostica di Laboratorio SNC di Sentiero Raffaele non ha rapporti di convenzione con il S.S.N. dal 30/10/2009 avendo ceduto il ramo d’azienda con atto notarile repertorio n. 8556 del 30/10/2009” -, con la conseguenza che v’è la prova che il S. non versava più in una situazione d’ineleggibilità dal 30 ottobre 2009 – cioè da data anteriore al 27 febbraio 2010, di presentazione della candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania del 28 e del 29 marzo 2010, conformemente a quanto prescritto dalla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 2, per sopravvenuta mancanza del presupposto della denunciata causa di ineleggibilità, costituito dall’essere lo stesso S. legale rappresentante di struttura sanitaria “accreditata” (cfr. la sentenza n. 13878 del 2001) presso la Regione Campania;

che, tanto premesso, il primo motivo di censura è infondato, perchè – anche a voler prescindere dai consistenti profili di inammissibilità di seguito individuati – le critiche con esso formulate muovono comunque dall’erroneo presupposto peri cui il rapporto di accreditamento tra il “Centro” rappresentato dal S. e la Regione Campania è proseguito anche dopo la più volte menzionata cessione del ramo d’azienda effettuata il 30 ottobre 2009, in quanto tale presupposto è stato smentito dalla Corte napoletana sulla base sia dell’interpretazione della scrittura di cessione sia dell’inequivocabile tenore letterale della su menzionata certificazione rilasciata dall’A.S.L. Napoli (OMISSIS) Sud in data 30 settembre 2010;

che in ogni caso, quanto alle altre critiche – concernenti le denunciate “incedibilità” del rapporto di accreditamento, erronea interpretazione delle clausole della scrittura privata del 30 ottobre 2009, erronea valutazione del certificato del 30 settembre 2010 -, le stesse sono tutte inammissibili: la prima, per manifesta irrilevanza, mancando ogni elemento probatorio della pretesa cessione del rapporto di accreditamento, la seconda, per mancanza di autosufficienza del motivo (non vengono riprodotte integralmente tutte le clausole contrattuali oggetto di interpretazione: cfr. la sentenza n. 957 del 1996) e per l’omessa indicazione dei canoni ermeneutici che si assumono violati nell’interpretazione della scrittura del 30 ottobre 2009, la terza, per l’insindacabilità in questa sede della valutazione del predetto certificato, correttamente operata dai Giudici a quibus sulla base – come già detto – dell’inequivocabile tenore letterale del predetto certificato;

che il secondo motivo di censura è parimenti infondato, perchè muove dall’erroneo presupposto che con la scrittura privata di cessione del 30 ottobre 2009 sia stato “trasferito” alla Società C.M.N. anche il “rapporto pubblicistico di accreditamento” del “Centro” rappresentato dal S., mentre – come già dianzi affermato con la reiezione del primo motivo – con detto atto di cessione si è determinata la cessazione del rapporto di accreditamento del “Centro” presso la Regione Campania;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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