Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19003 del 02/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 02/09/2010), n.19003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32837/2006 proposto da:

CREDITO BERGAMASCO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso

lo studio VESCI & PARTNERS, rappresentata e difesa

dall’avvocato

BRIOLINI Luisa e GERARDO VESCI, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., P.F., già elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA LANCELLOTTI 18, presso lo studio dell’avvocato DOTTI

Vittorio, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MARIANO ROSAMARIA, PONTI CHRISTIAN, giusta delega a margine del

controricorso e da ultimo domiciliati d’ufficio presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 167/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/06/2006 R.G.N. 200/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;

udito l’Avvocato VESCI ALESSANDRO per delega ORSINI ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con separati ricorsi depositati il 18.3.2003 il Credito Bergamasco proponeva appello contro le sentenze nn. 473/04 e 614/04 del Tribunale di Bergamo con le quali era stato condannato al pagamento in favore degli gli ex dipendenti della banca P. e C., rispettivamente delle somme di Euro 22.383,77 e Euro 6.541,98, quale riscatto della posizione individuale nel Fondo di trattamento integrativo aziendale (TIA) maturate all’atto delle dimissioni, successive all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10 e anteriori alla trasformazione del Fondo TIA, gestito dalla banca, nel Fondo Pensioni per il personale del Credito Bergamasco, soggetto autonomo.

L’appellante lamentava l’erronea interpretazione delle norme applicate: a) perchè vi era una assoluta incompatibilità fra l’immediata applicazione dell’art. 10 cit., e la struttura ed il funzionamento del TIA, in quanto Fondo a prestazioni definite l e non a contribuzione definita, rispetto al quale era impossibile enucleare posizioni individuali suscettibili di trasferimento o riscatto, con la conseguenza della irrilevanza della formulazione letterale del successivo art. 18; b) perchè l’interpretazione sistematica dell’art. 18 in relazione all’art. 10 cit., evidenziava che quest’ultima norma doveva rientrare necessariamente tra quelle ad applicazione differita, a seguito dell’intervento delle fonti istitutive per la trasformazione dei fondi di previdenza complementare a ripartizione. Eccepiva inoltre l’appellante il proprio difetto di legittimazione in quanto il diritto potestativo di riscatto era stato esercitato solo successivamente alla costituzione del Fondo pensioni, divenuto soggetto autonomo distinto dalla Banca, nonchè l’errata interpretazione e applicazione dell’art. 13 del regolamento TIA, con il quale era stato espressamente prevista la perdita del diritto al trattamento previdenziale per gli ex dipendenti che si fossero occupati, come gli appellali, presso aziende di credilo o finanziarie operanti nella stessa zona.

Infine, dopo aver confutato le tesi sostenute dalla controparte in primo grado e non accolte nella sentenza impugnata, l’appellante chiedeva, in subordine, la riforma delle sentenze impugnate, per l’erronea determinazione quantitativa dei crediti riconosciuti.

Si costituivano in giudizio gli appellati contestando gli argomenti svolti a sostegno dell’impugnazione, riproponendo le difese già svolte in primo grado e chiedendo la conferma delle sentenze impugnate.

Con sentenza del 27 giugno 2006, la Corte di appello di Brescia, riuniti i procedimenti, respingeva entrambi gli appelli, condannando l’appellante alle spese del grado.

Avverso detta sentenza il Credito Bergamasco propone ricorso per cassazione sostenuti da dieci motivi. Resistono con controricorso il C. ed il P..

In vista dell’udienza di discussione, nel termine prescritto dall’art. 378 c.p.c., la Banca ricorrente, in persona degli avvocati L. Briolini e G. Vesci, muniti di procura a margine del ricorso, ha depositato atto di rinunzia al ricorso ex art. 360 c.p.c., seguita da accettazione da parte dei resistenti, atteso che, nelle more del processo la controversia era stata definita tra le parti.

Ciò premesso, considerato che la rinuncia al ricorso per cassazione comporta – diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c. – l’estinzione del procedimento, indipendentemente dalla notificazione o comunicazione del medesimo atto; udito, all’udienza del 22 giugno 2010, il P.M. – in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile – il quale ha concluso per l’estinzione del giudizio, non resta che dichiarare – ai sensi dell’art. 390 c.p.c. – l’estinzione del processo, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione, oltre diritti ed onorari.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione, oltre diritti ed onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

 

 

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