Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19002 del 31/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 31/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.31/07/2017),  n. 19002

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18361/2012 proposto da:

Poste Italiane S.p.a., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Europa n.175, presso la Direzione Affari Legali di Poste Italiane,

rappresentata e difesa dagli avvocati Filippetto Marco, Mandarino

Mariasilvia, giusta procura a margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.C., M.M.L., domiciliati in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Demetrio

Cristofori, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 822/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2017 dal cons. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Torino, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda proposta da M.A.C. e M.L., in persona del procuratore speciale M.G., di condanna della s.p.a. Poste Italiane per il risarcimento dei danni determinati agli attori per aver rimborsato a persona diversa dagli aventi diritto, alcuni buoni postali in origine intitolati alle danti causa Q.M.M., già deceduta alla data d’incasso dei buoni, e Q.G. in stato d’interdizione legale in forza di sentenza francese, anch’essa in seguito deceduta.

Gli attori, in qualità di eredi, disconoscevano la firma di Q.G. che risultava aver incassato i titoli.

A sostegno della decisione la Corte d’Appello ha affermato:

Non sussiste la carenza di legittimazione processuale del procuratore speciale in quanto comunque sanata dalla costituzione in giudizio dei rappresentati. Tale efficacia sanante non risulta contestata nella censura proposta. La dedotta nullità della procura alle liti è formulata in modo generico e, conseguentemente, deve ritenersi inammissibile. Sul dedotto vizio di ultrapetizione (per aver qualificato l’azione come contrattuale mentre la domanda era stata formulata come extracontrattuale), la Corte afferma che il primo giudice non ha mutato nè l’esposizione fattuale nè quella giuridica della domanda ma soltanto ritenuto di fornire un nomen juris diverso trattandosi di una chiara responsabilità contrattuale. Inoltre la domanda era in via subordinata stata prospettata anche come domanda di pagamento della somma portata dai buoni, in conseguenza dell’invalidità delle sottoscrizioni apposte dall’apparente Q.G..

Sulla censura relativa all’impossibilità di contestare l’avvenuto rimborso alla dante causa senza aver visto i titoli quietanzati, la Corte afferma che al rappresentante era stato conferito ogni possibile potere dispositivo dei diritti spettanti ai rappresentati così come ogni potere di rappresentanza processuale, compreso quello di disconoscere le sottoscrizioni contestate.

La richiesta di produzione tardiva degli originali dei buoni da ritenersi come una richiesta di rimessione in termini è stata fondatamente disattesa. Inoltre la produzione delle fotocopie induce a ritenere che queste ultime dovevano per forza derivare dagli originali per cui il mancato rinvenimento non è comprensibile.

La richiesta di rinnovazione dell’escussione dei testimoni è stata ritenuta irrilevante.

I dipendenti delle Poste Italiane non sono pubblici ufficiali per cui i documenti che sottoscrivono non sono assistiti da fede privilegiata. Il fatto che i titoli siano di debito pubblico non trasforma gli impiegati in pubblici ufficiali tenuto conto che le Poste Italiane sono una società di diritto privato.

In conclusione il duplice disconoscimento della conformità agli originali e delle sottoscrizioni come riferibili a Q.G., porta ad escludere che tali documenti anche se suffragati da generiche deposizioni testimoniali possano essere prova dell’intervenuta sottoscrizione da parte di chi ne appare l’autore.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane affidato a cinque motivi. Hanno resistito con controricorso M.A.C. e L.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi la tardività della notificazione del controricorso. Al riguardo la giustificazione addotta non rappresenta una condotta incolpevole, essendo stato riconosciuto, nell’istanza di rimessione in termini, che presso l’indirizzo conosciuto dalla parte ricorrente vi fossero riferimenti, quali la cassetta della posta, l’ubicazione nello stabile e l’indirizzo indicato dello studio professionale, oltre a non essere stato neanche dedotto che fosse stato preventivamente comunicato il mutamento d’indirizzo nè alla controparte nè all’ordine professionale.

Nel primo motivo viene dedotto il difetto di legittimazione processuale del rappresentante M.G. perchè la procura generale ad esso rilasciata non può essere ritenuta valida a conferire potere sostanziale processuale di rappresentanza. La data di rilascio è anteriore a quella in cui il rappresentante è venuto in possesso dei titoli con l’effetto di vanificare la dichiarazione di non conoscenza della sottoscrizione che doveva provenire soltanto dai soggetti legittimati sostanzialmente.

La Corte d’Appello ha errato ad affermare che comunque gli attori avrebbero potuto aver ricevuto prima i buoni postali in fotocopia così da poterli visionare, in quanto tale circostanza non corrisponde alla realtà. Inoltre la procura non autorizzava il disconoscimento rivelatosi del tutto generico, non risultando specificato neanche in sede d’interrogatorio formale.

La dedotta invalidità della procura alle liti non ha determinato l’allegazione contraria della titolarità di poteri sostanziali al procuratore.

Il primo motivo è inammissibile non essendo stata censurata la ratio decidendi centrale contenuta nella sentenza impugnata, incentrata sull’efficacia sanante della ratifica costituita dalla costituzione in giudizio. Nel secondo motivo viene contestata la legittimità della qualificazione giuridica dell’azione in modo diverso da quello indicato dalla parte.

Nel secondo motivo viene contestata, sotto il profilo della violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 4, e art. 263 c.p.c., la legittimità della qualificazione giuridica della domanda da parte della corte d’Appello, incorsa nel vizio di ultrapetizione, non avendo considerato in particolare la diversità del regime probatorio della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

La censura è manifestamente infondata alla luce dei principi affermati nella pronuncia delle S.U. 18623 del 2008 secondo i quali “non rileva, ai fini dell’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (art. 2043 c.c. e ss., art. 2087 c.c.), indizi di per se non decisivi, essendo necessario considerare i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito posto a base della pretesa risarcitoria”.

Nella specie, come esattamente indicato dalla Corte d’Appello, l’allegazione e l’impostazione dei fatti posta a base della domanda risarcitoria ponevano in evidenza la rappresentazione di una chiara responsabilità contrattuale, suffragata, peraltro, da una domanda subordinata di pagamento delle somme ritirate illegittimamente dall’apparente contitolare del conto. La Corte territoriale ha posto in evidenza come dalla rappresentazione dei fatti e delle difese emergesse principalmente se non esclusivamente l’inadempimento dell’obbligo contrattuale di diligenza da parte della banca. Tale indagine rientra pienamente nei poteri/doveri del giudice del merito, come ribadito anche di recente, con orientamento costante da questa Corte:

“Il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante”(Cass. 21087 del 2015; conforme la successiva n. 118 del 2016).

Nel terzo motivo viene contestata la violazione del contraddittorio per aver officiosamente qualificato la domanda in modo diverso dalla parte senza averla ex art. 101, e art. 183, comma 4, indicata preventivamente alle parti.

L’esame della censura è parzialmente assorbito dalle considerazioni svolte in ordine al secondo motivo. La qualificazione giuridica della domanda attiene al nucleo dell’attività ermeneutica e decisionale del giudice e non è sovrapponibile sul piano logico e giuridico con il rilievo officioso di una questione non affrontata dalle parti, in ordine alla quale può porsi il problema dell’attivazione del contraddittorio.

Nel quarto motivo viene dedotta l’erronea applicazione del principio regolatore dell’onere della prova per non aver tenuto conto nella valutazione delle risultanze istruttorie degli originali dei titoli depositati in atti e per non aver preso in considerazione le richieste di revoca delle decisioni istruttorie assunte in primo grado e in particolare quella di riesame dei testimoni assunti in spregio ai principi regolatori del processo. Quest’ultima istanza era da accogliere perchè non si è consentito ai testi di esaminare i documenti contabili dell’ufficio postale solo perchè non indicati preventivamente nella predisposizione dei capitoli.

Inoltre viene contestato il rigetto dell’istanza di esibizione peraltro rinunciata dalla parte attrice perchè ritenuta esplorativa.

La censura è complessivamente inammissibile mirando a proporre una valutazione dei fatti e della selezione delle istanze istruttorie alternativa a quella insindacabilmente svolta dal giudice del merito, con il rigetto delle istanze di revoca dei provvedimenti istruttori ed in particolare di quella relativa al riesame dei testimoni, in ordine alla quale viene fornita giustificazione argomentativa del tutto adeguata. (pag. 10 sentenza impugnata penultimo capoverso). Manifestamente infondato è il rilievo relativo al rigetto dell’istanza di esibizione alla luce del principio costantemente ribadito da questa Corte (Cass. 10357 del 2005, 2262 del 2006, 22196 del 2010) secondo il quale: l’ordine di esibizione della prova costituisce l’espressione di una facoltà discrezionale che l’art. 210 c.p.c., comma 1, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali egli ritiene di avvalersene. Il mancato esercizio di detta facoltà non può essere pertanto oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Del tutto legittima la sanzione di tardività relativa alla produzione dei documenti in originale, alla luce dell’articolazione delle preclusioni del giudizio ordinario di cognizione ratione temporis applicabili. Deve rilevarsi, peraltro, che non risulta formulata una tempestiva istanza di verificazione.

Nel quinto motivo viene dedotto, invocando la violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., nonchè della disciplina normativa di settore, che i buoni postali sono atti pubblici assistiti da un regime probatorio speciale che ne esclude il disconoscimento.

La censura è manifestamente infondata alla luce dei principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13979 del 2007, così massimata:

“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d. m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono.”

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. La tardiva costituzione del controricorrente, sopra richiamata, non esclude, nella specie, l’applicazione del principio della soccombenza, con esclusione del riconoscimento del compenso per la redazione del controricorso, alla luce del seguente principio:” In tema di rito camerale di legittimità di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1 bis, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2, della stessa norma, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, alle parti costituitesi tardivamente nei corrispondenti giudizi deve essere riconosciuto il diritto di depositare memorie scritte, nel termine di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 1, al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost., oltre che dell’art. 6 CEDU”.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali del presente giudizio, nei limiti indicati in motivazione, da liquidarsi in Euro 5.000,00, per compensi, Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA