Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19001 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/07/2017, (ud. 23/03/2017, dep.31/07/2017),  n. 19001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in pers. del curatore fall., rappr. e

dif. dall’avv. Domenico De Angelis, elett. dom. presso l’avv. Paolo

Panariti, in Roma, via Celimontana n. 38, come da procura a margine

dell’atto;

– ricorrente –

ESPERIA s.p.a., in persona del presidente del c.d.a. e l.r.p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Fabrizio Conte, elett. dom. in Roma, presso

lo studio dell’avv. Giuseppe Miani, in via dei Gracchi n. 6, come da

procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Ascoli Piceno, n. 679/11 in R.G.

n. 1151/10;

vista la memoria dell’avv. Conte F. per la controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 23 marzo 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. il fallimento (OMISSIS) s.r.l. impugna il decreto Trib. Ascoli Piceno 28.7.2011, n. 679/10 in R.G. 1151/2010, con cui è stata parzialmente accolta l’opposizione proposta ai sensi della L.Fall., artt. 98 e 99 da Esperia s.p.a. avverso lo stato passivo del fallimento e dunque ammesso il relativo credito in prededuzione per prestazioni di somministrazione di energia elettrica;

2. secondo il tribunale la materiale non erogazione di energia elettrica alla società, quale evento verificato prima della proposta di concordato preventivo (poi seguita da fallimento) non corrispondeva ad uno scioglimento del contratto stesso, ma ad una mera sospensione del servizio;

3. la successiva ripresa della fornitura, non preceduta da alcuna comunicazione di recesso da parte del commissario giudiziale nè altrimenti contestata, implicava una accettazione del medesimo contratto, protratta nei fatti anche in costanza di fallimento e pertanto il subentro determinava la collocazione prededuttiva dell’intero credito, fino alla data della domanda di insinuazione;

4. venivano invece esclusi gli interessi sul capitale, stante la applicazione retroattiva della L.Fall., art. 55, alla domanda di concordato, conseguendone l’ammissione per finali Euro 28.810,45 (pari all’importo delle fatture ma senza l’IVA);

5. con unico complesso motivo si deduce l’erroneità del provvedimento ove ha negato che la somministrazione di energia elettrica era stata sospesa, al momento del fallimento, ai sensi della L.Fall., art. 72, nè vi erano stati autorizzazione del comitato dei creditori al subentro ovvero, in ogni caso, comportamento concludente ovvero ancora consapevolezza da parte del curatore che la ripresa di erogazione proveniva da Esperia e non da Enel, parimenti contattata dalla autorità prefettizia, essendo altresì mancata la richiesta di fissazione di un termine al giudice delegato e dunque risultando violati anche la L.Fall., artt. 41, 74 e 111, oltre che artt. 1461,1565 e 2705 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il preteso limite del subentro curatoriale, non accompagnato dall’autorizzazione del comitato dei creditori e dunque riflesso in un vizio dell’ammissione al passivo in prededuzione della prestazione del somministrante, costituisce ragione contestativa apparentemente nuova, come tale inammissibile in questa sede;

2. per essa infatti il fallimento non ha indicato come e con quale tempestività l’avesse dedotta avanti al giudice di merito; trova dunque applicazione il principio per cui “qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. 8206/2016);

3. la L.Fall., art. 74, pur conservando anche dopo la riforma del 20062007 un carattere residuale rispetto alla comune disciplina dei rapporti pendenti di cui alla L.Fall., art. 72, non fissa un requisito di forma specifico per il subentro del curatore, cui compete la scelta se subentrare o meno, anche manifestando con una condotta concludente tale intendimento (in continuità con il regime anteriore: Cass. 18834/2008), ciò rendendo irrilevante dibattere sul mancato rispetto di una procedura di assegnazione del termine da provocarsi a cura del creditore e nel presupposto che trovi applicazione il principio generale della L.Fall., art. 72, comma 2;

4. orbene, nella specie per un verso il controricorrente dà conto di una società fallita già in esercizio provvisorio (sul punto dovendosi osservare la naturale prededucibilità almeno quanto ai crediti in esso maturati: Cass. 4303/2012), dall’altro lo stesso tribunale ricostruisce la predetta volontà di subentro degradando la interruzione della fornitura a mero fenomeno sospensivo entro un contesto contrattuale in cui nessuna volontà di risoluzione era stata manifestata dal curatore, nè questi aveva contestato la ripresa di fornitura o stipulato nuove e diverse condizioni di ricezione dell’energia, in fatto acquisita ancora da Esperia;

5. la riattivazione della somministrazione della energia elettrica, per come investita da altro profilo, del motivo, investe invero la motivazione del decreto, la quale si articola in un complesso di fattori logicamente connessi potendosi ripetere, al proposito, che “in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto” (Cass. 16526/2016);

il ricorso è, pertanto, infondato, conseguendone la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, come da liquidazione esplicitata in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 4.200 (di cui 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait su compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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