Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19001 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 16/07/2019), n.19001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28031/2013 R.G. proposto da:

B.F.A.M. rappresentata e difesa dall’avv. Umberto

Mancuso, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma,

via dei Mille n. 34 c/o Istituto (OMISSIS).

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione n. 50, n. 9/50/13, pronunciata il 17/09/2012,

depositata il 14/01/2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 giugno 2019

dal Consigliere Dott. Guida Riccardo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Pedicini Ettore, che ha concluso chiedendo che sia

dichiarata l’estinzione del giudizio;

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. B.F.A.M. impugnò innanzi alla CTP di Napoli l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRPEF, per l’anno d’imposta 2004, il reddito di partecipazione alla Cooperativa Cache Cache a r.l., sul presupposto che tale ente dissimulasse una società di fatto e che, pertanto, non potesse beneficiare del regime fiscale agevolato riconosciuto alle cooperative e, ancora, che la contribuente, con i propri famigliari, fosse socia della società di fatto.

2. La CTP di Napoli, con sentenza n. 95/30/2011, accolse il ricorso rilevando che l’atto impositivo opposto scaturiva da altro avviso, emesso dall’Agenzia delle entrate di Perugia nei confronti della Cooperativa Cache Cache, fondato sul processo verbale di constatazione della GdF del capoluogo umbro, non notificato alla contribuente che, perciò, non aveva avuto modo di conoscere le ragioni per le quali l’Amministrazione finanziaria ne aveva esclusa la qualità di socia della cooperativa, ritenendola partecipe della società di fatto a ristretta base sociale; il giudice di primo grado aveva quindi affermato la nullità dell’atto impositivo, al quale non era stato allegato il detto PVC, anch’esso non notificato alla ricorrente.

3. La CTR della Campania ha accolto il gravame dell’Agenzia sul rilievo che i soci erano al corrente di tale PVC della GdF, a cui avevano fatto seguito gli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione i redditi di partecipazione di questi ultimi (compresa la ricorrente che, talvolta, nella parte motiva della sentenza di secondo grado, è erroneamente menzionata con il nome di altro socio, ” A.L.”), avendo essi preso parte al giudizio d’impugnazione di altri avvisi di accertamento, conclusosi, in appello, con la sentenza della CTR di Perugia n. 115/2012, di rigetto del gravame della Cooperativa Cache Cache a r.l. e dei soci e componenti del CdA, in assenza del requisito della mutualità in capo alla società appellante.

4. La contribuente (che, nel ricorso per cassazione, per errore è chiamata ” A.L.”) propone ricorso, con due motivi, nei confronti dell’Agenzia, rimasta intimata, per la cassazione di questa sentenza della CTR.

5. E’ stata depositata in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso, la quale soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390 c.p.c., comma 2, sicchè sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo.

Stante la mancata partecipazione al giudizio dell’Agenzia, non v’è luogo a provvedere sulle spese.

6 Deve, infine, escludersi che possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA