Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19001 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5129-2019 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA

SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

L.F., I.P., C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 311/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Ancona, in riforma della

decisione di primo grado che aveva respinto con distinte sentenze le

domande autonomamente avanzate da L.F., I.P. e

C.M. avverso verbali di accertamento ispettivo loro

notificati dall’Inps, in seno ai quali era stata calcolata la

contribuzione previdenziale dai predetti dovuta e non versata per gli

anni 2010-2014 in relazione al reddito di impresa derivante da

partecipazione agli utili in società di capitali, annullava i predetti

avvisi di addebito;

rilevava la Corte territoriale che, pur se il D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis

faceva riferimento alla “totalità dei redditi d’impresa denunciati ai

fini IRPEF”, il rapporto previdenziale non poteva prescindere dalla

sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che

giustifichi la tutela corrispondente, sicchè doveva essere riferito

esclusivamente all’impresa commerciale o artigiana in relazione alla

quale l’assicurato era iscritto alla corrispondente gestione, con

esclusione dell’assoggettamento a contribuzione a fini previdenziali di

eventuali altri redditi di partecipazione;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di unico motivo;

le controparti non hanno svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380

bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al

decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

 

 

 

 

 

 

Diritto

 

 

 

 

CONSIDERATO

CHE:

con unico motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1992, n. 438, art. 3 bis di conv.ne con modificazioni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con la L. 2 agosto 1990, n. 233;

la questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto

se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in

quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i

requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba

parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi

percepiti nell’anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da

partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge

attività lavorativa;

trattasi di questione recentemente affrontata e risolta da Cass. 21540 del 20/8/2019, cui in questa sede si rinvia;

nella citata pronuncia è stato rilevato che il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che “A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per l’soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1,

è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati aì finì

IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono” e che con

la nuova disposizione rileva “la totalità” dei redditi d’impresa

denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà

titolo all’iscrizione alla gestione L. n. 233 del 1990, ex art. 1 con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva;

è stato rilevato, altresì, che al fine di individuare quale sia il

reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre per coerenza

di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo

al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

e che il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde

qualificare i redditi d’impresa rispetto ai redditi di capitale: i

primi, a mente dell’art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono

quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale, mentre

l’art. 44, lett. e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i

redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad

IRPEG (ora IRES);

e poichè la normativa previdenziale individua, come base imponibile

sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa

così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il

testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera

partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività

lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che

questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini

contributivi;

sulla base delle svolte argomentazioni, essendosi la Corte d’appello conformata ai suddetti principi, il ricorso va rigettato;

non si procede alla liquidazione delle spese processuali in assenza

di svolgimento di attività difensiva ad opera delle parti intimate.

PQM

 

ta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,

comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali

per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a

norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

 

 

 

 

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