Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19000 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 14/09/2020), n.19000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14477-2019 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNA COGO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dagli

avvocati GAETANA ALLEGRA, GAETANO GRANOZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Catania, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, dichiarava l’illegittimità del termine apposto al contratto intercorso tra B.R. e Poste Italiane s.p.a. dal 1 giugno al 31 luglio 2001 ai sensi dell’art. 25 CCNL 11/1/2001, in ragione del mancato rispetto della clausola di contingentamento, e determinava l’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32 nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, compensando per metà le spese di tutti i gradi in ragione “dell’esistenza, al tempo della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine alle questioni trattate”;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la lavoratrice sulla base di quattro motivi;

Poste s.p.a. resiste con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e della L. n. 604 del 1966, art. 8 per avere la Corte d’appello determinato l’indennità di cui alla predetta norma sulla base di una ricognizione parziale dei parametri dalla stessa previsti;

con il secondo motivo deduce omesso esame di fatti decisivi, nonchè vizio di motivazione apparente e illogica in relazione ai parametri per la quantificazione dell’indennità, non essendo stati considerati l’elevato numero di dipendenti, il comportamento processuale di Poste Italiane S.p.a., l’eccessiva durata del processo per l’accertamento della nullità del termine;

con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè vizio di motivazione illogica, contraddittoria e apparente in relazione alla compensazione parziale delle spese dell’intero giudizio;

con l’ultimo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., della L. n. 742 del 1942, art. 24, del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1,4,5 e 11 e delle relative tabelle e dell’art. 2233 c.c., comma 2, nonchè motivazione omessa e/o assente in merito a un fatto rilevante ai fini del giudizio, osservando che le competenze relative al giudizio di legittimità e di riassunzione sono state liquidate in modo unitario senza distinguere tra diritti, onorari e fasi di giudizio, che nulla è stato riconosciuto a titolo di rimborso delle spese vive e di quelle di trasferta, che non è stato specificato il valore attribuito alla causa e i criteri per la determinazione degli importi, i quali si collocano al di sotto dei minimi tariffari;

il primo e il secondo motivo sono infondati, poichè gli elementi indicati a sostegno della determinazione dell’indennità sono congrui e sufficienti a giustificare l’entità della medesima, ben potendo il giudice di merito, ai fini dell’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 valorizzare solo alcuni dei parametri della L. n. 604 del 1966, art. 8 integrati dall’indicazione, come nella specie, di ulteriori circostanze e risultando il percorso motivazionale del tutto coerente, sì da smentire ogni rilievo di apparenza (intendendosi per motivazione apparente, secondo i principi enunciati da Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016, quella che, benchè graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento);

in ordine al terzo motivo, premesso che si è in regime di regolamentazione delle spese anteriore alla riforma (L. n. 263 del 2005, art. 2, lett. a)), poichè il ricorso di primo grado risulta depositato il 21/1/2005, la censura è infondata ove si consideri che la motivazione a sostegno della compensazione delle spese, giustificata sulla base del contrasto giurisprudenziale, non può considerarsi illogica o meramente apparente, tanto più che le pronunce della Corte di Cassazione definitivamente chiarificatrici circa il criterio di calcolo della percentuale prevista dalla clausola di contingentamento risalgono al 2015 – 2016 (Cass. n. 4028 del 01/03/2016);

quanto all’ultima censura, per quanto riguarda la distinzione delle voci di tariffa, così come la specificazione delle voci di trasferta e spese vive, manca l’indicazione del pregiudizio subito (in tal senso Cass. n. 15363 del 26/07/2016: In tema di spese processuali, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia della mancata distinzione, nella sentenza impugnata, tra diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali applicabili “ratione temporis” alla fattispecie, atteso che, in assenza di deduzioni sui concreti pregiudizi subiti dalla mancata applicazione di tale distinzione, la censura non dimostra l’esistenza di un interesse ad ottenere una riforma della decisione.), mentre, in relazione alle allegazioni riguardo la violazione dei minimi di tariffa, si rileva che le stesse non sono pertinenti perchè quantificate in base a parametri ben superiori al valore della causa come indicato nel ricorso per cassazione;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA