Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1900 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 13/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., domiciliata in Roma, presso la Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avv. MARRA Alfonso Luigi, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli emesso nel

procedimento n. 3285/06 in data 4.5.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13.11.2009 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccinini;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 4.5.2007 la Corte di Appello di Napoli condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 6.166,66 in favore di C.M., in relazione al ricorso da lei proposto ex L. n. 89 del 2001, per la durata di un giudizio davanti al TAR Campania avente ad oggetto l’annullamento di una delibera della Giunta Municipale di Pozzuoli, ritenuta ragionevole per tre anni ed eccessiva per sei anni e due mesi.

Avverso la decisione la C. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi, cui non resisteva l’intimata, con i quali lamentava: 1) violazione del rapporto tra normativa nazionale e sovranazionale; 2), 3) errata determinazione dell’indennizzo, che avrebbe dovuto essere riconosciuto nella misura di Euro 1.500,00 per ogni anno di durata; 4), 5), 6) mancato riconoscimento del “bonus” di Euro 2.000,00 in ragione della natura della controversia; da 7) a 14) l’inadeguata liquidazione – sotto vari riflessi – delle spese processuali.

Osserva il Collegio che il ricorso va accolto limitatamente alle liquidazione delle spese processuali, inferiore ai minimi tariffari poichè, quanto a quella sub 1), la doglianza è assolutamente generica) quanto alla determinazione dell’indennizzo, lo stesso risulta in linea con i parametri CEDU (Euro 1.000,00 per ogni anno di eccessiva durata, essendo ostativo al riconoscimento sull’intera durata del processo il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2) quanto al “bonus”, la relativa liquidazione non è automatica ma il giudice può discrezionalmente concederlo ove ne ravvisi l’opportunità, ipotesi non verificatasi nella specie.

Le spese processuali sono state invece liquidate sulla base di una errata tabella (quella dei procedimenti di volontaria giurisdizione) e risultano determinate in misura inferiore ai minimi.

Il ricorso va dunque accolto entro tali limiti, il decreto cassato in relazione al profilo accolto e, decidendo ex art. 384 c.p.c., la Presidenza va condannata al pagamento del 50% delle spese del giudizio di merito e di un terzo di quelle di legittimità (da compensare rispettivamente per i residui 50% e due terzi tenuto conto del limitato accoglimento della domanda originaria e dei motivi di impugnazione), da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e, decidendo ex art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento del 50% delle spese processuali del giudizio di merito e di un terzo di quelle di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida nella loro interezza rispettivamente in Euro 1.200,00 di cui Euro 600,00 per onorari e Euro 500,00 per competenze e in Euro 1.000,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Compensa il 50% delle spese del giudizio di merito e due terzi di quello di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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