Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 190 del 11/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2010, (ud. 16/10/2009, dep. 11/01/2010), n.190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23437-2008 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l’Area Legale

Territoriale di Roma di Poste Italiane, rappresentata e difesa

dall’Avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

49, presso lo studio dell’avvocato COSTANZO NICOLETTA, rappresentato

e difeso dall’avvocato MOBILIA CARMELO,giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144, presso lo

studio dell’avvocato RASPANTI RITA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 856/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

18/09/07, depositata il 27/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2009 dal Presidente e Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

udito l’Avvocato Prastaro Ermanno, (delega avvocato Carmelo Mobilia),

difensore del contricorrente ( A.F.) che si riporta agli

scritti; è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5 marzo 2002 A.F., dipendente di Poste Italiane s.p.a., convenne in giudizio la società, per sentirla condannare alla liquidazione dell’equo indennizzo per malattie contratte a causa di servizio.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Messina accolse la domanda e condannò Poste al pagamento dell’equo indennizzo nella misura di cui alla Tab. A, categ. 6^ D.P.R. n. 834 del 1981.

L’appello di Poste, la quale eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimato l’INAIL, è stato rigettato dalla Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 856/2007 depositata il 27 settembre 2007, la quale ha osservato che si verte in materia diversa dall’assicurazione obbligatoria per infortuni e malattie professionali, la cui gestione è passata, con la trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni, all’INAIL. Ricorre Poste. Resistono A.F. e l’INAIL. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

A.F. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di ricorso Poste sostiene l’irrilevanza della natura dell’equo indennizzo ai lini del criterio di riparto delle competenze fissato dal legislatore in materia di infortuni e malattie professionali di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 7, ragion per cui l’INAIL è l’unico soggetto obbligato ad erogare ogni prestazione nei confronti del dipendente infortunato, a prescindere non solo da quando si è verificato l’infortunio, ma anche dal periodo in cui sia maturato il diritto alla prestazione.

I suddetti motivi sono manifestamente infondati.

L’art. 53, comma 7, cit., come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 40, comma 5, stabilisce che i dipendenti postali sono assicurati all’INAIL dal 1 gennaio 1999, Da questa stessa data sono a carico dell’Istituto (anche) le rendite relative agli eventi verificatisi prima di detta data e non ancora definiti.

I due istituti della rendita di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (T.U.) e dell’equo indennizzo di cui al D.P.R. n. 3 del 1957 sono assolutamente distinti e rispondono a finalità diverse.

L’assicurazione attiene al rapporto previdenziale che si instaura tra il lavoratore e l’INAIL (anche se ha come presupposto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato); l’equo indennizzo, che ha origine nel T.U. D.P.R. n. 3 del 1957 sugli impiegati civili dello Stato, inerisce al rapporto di lavoro, è un credito di lavoro, è obbligazione del datore di lavoro, ha quindi natura retributiva.

Con la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 7, è stata trasferita da Poste all’INAIL unicamente la materia dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al T.U. D.P.R. n. 1124 del 1965. Consegue l’estraneità a tale legge delle controversie attinenti non a prestazioni previdenziali ma aventi, come quella dell’equo indennizzo, natura retributiva (v., su analoga questione riguardante le Ferrovie dello Stato, v. Cass. n. 17353/05).

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistenti, in Euro 30,00 esborsi e in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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