Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 190 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 190 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA
sul ricorso 5277-2008 proposto da:
PEPPONI

PAOLO

ALESSANDRO

PPPPLS42P011888V,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49,
presso lo studio dell’avvocato PASTACALDI MARCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato TAITI MASSIMO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

UNICREDIT S.P.A. 01144620992 quale incorporante della
Società CAPITALIA S.P.A. – GRUPPO BANCARIO CAPITALIA
in persona dei Sig.ri Avv. MARCELLO VILLA e Dott.ssa

1

Data pubblicazione: 09/01/2014

GIULIA MARIA PASSERI nelle rispettive qualifiche di
Dirigente e quadro direttivo, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LATTANZIO 5, presso lo
studio dell’avvocato CIANO SANDRO, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;

nonchè contro

PIETROBON RENATO;
– intimati –

sul ricorso 12974-2008 proposto da:
RENATO

PIETROBON

elettivamente

PTRRNT52A11C111C,

domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo
studio dell’avvocato PAPADIA ALBERTO MARIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PIETROBON GIORGIO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

UNICREDIT S.P.A., PEPPONI PAOLO ALESSANDRO;
– intimati –

avverso

la

sentenza n.

D’APPELLO di FIRENZE,

1462/2007

della CORTE

depositata il 17/11/2007,

R.G.N. 1379/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato RIBALDONE MARIA per delega;

– controricorrente –

udito l’Avvocato GIORGIO PIETROBON;
udito l’Avvocato GIORGIO PIETROBON anche per delega
dell’avvocato CIANO SANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per

rigetto del 1 0 motivo del ricorso principale,
assorbiti gli altri;

3

l’accoglimento del 1 0 motivo del ricorso incidentale,

Svolgimento del processo
Paolo e Paola Pepponi convenivano in giudizio davanti al Tribunale di
Firenze il Banco di Roma, successivamente Capitalia ed ora Unicredit
s.p.a , Pietrobon Renato, direttore della filiale di Pisa della suddetta
banca, e la curatela del fallimento MA.RO.FER. s.r.l. chiedendo la loro
condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del fallimento della

esponevano che in data 23.3.1994 il Tribunale di Firenze aveva dichiarato
il fallimento della società MA.RO.FER. s.r.I dopo che il Banco di Roma
aveva chiesto l’emissione di un decreto ingiuntivo per £ 150.000.000,
fondato su di una inesistente cessione del credito vantato nei confronti di
MA.RO .FER, provata da documenti manipolati e dopo che, a seguito di
tale iniziativa, gli altri istituti di credito avevano revocato gli affidamenti,
provocando l’immediata interruzione dell’attività commerciale.
Riferivano che, in sede di verifica dello stato passivo, il credito della
banca era stato escluso dal tribunale fallimentare e che l’opposizione
promossa dalla curatela avverso il decreto ingiuntivo era stata accolta
dal Tribunale di Pisa con sentenza n. 337/99.
La Banca di Roma chiedeva il rigetto della domanda eccependo che,
dall’istanza di ammissione al concordato preventivo avanzata dalla
MA.RO .FER, era stata accertata una esposizione debitoria per oltre
cinque miliardi di lire, a fronte di un attivo stimato £. 2.831.000000.
Si costituiva anche il Pietrobon, rilevando di essere stato assolto in
sede penale da ogni accusa mossa nei suoi confronti dagli attori.
Il Tribunale di Firenze rigettava le domande degli attori sul rilievo che
non era provata la condotta colposa dei convenuti (banca e funzionario)
ed insussistente il nesso di causalità rispetto al verificarsi della situazione
produttiva di danno .
A seguito i impugnazione dei Pepponi,la Corte di appello di Firenze con
sentenza pubblicata il 17-11-2007, ha dichiarato inammissibile perchè
tardiva l’impugnazione proposta nei confronti della banca ed ha
confermato la decisione di primo grado nei confronti del Pierobon ,
rigettando 11; appello incidentale di quest’ultimo.
Propone ricorso Paolo Alessandro Pepponi con tre motivi.
Resistono Unicredit e Renato Pietrobon, che propone ricorso

3his

società MA.RO.FER. della quale essi detenevano l’intero capitale;

incidentale illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Preliminare è la riunione dei ricorsi ex art.335 c.p.c in quanto proposti
avverso la stessa sentenza.
1.Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione o falsa
applicazione degli artt.170 10 e 3 0 comma, 285 e 326 c.p.c in relazione
all’art.360 n.3 c.p.c .

confronti della banca , in quanto nella fattispecie la tempestività
dell’impugnazione doveva valutarsi rispetto al termine lungo di
impugnazione e non al termine breve , come ritenuto dalla Corte di
appello, in quanto la notifica della sentenza di primo grado non era utile
al decorso del termine breve poichè era stata effettuata alle parti
elettivamente domiciliate presso il procuratore costituto ,e non al
procuratore costituito .
2.11 motivo è infondato.
Questa Corte ha affermato che ai fini del decorso del termine breve
previsto dall’art. 326 cod. proc. civ., la notifica della sentenza effettuata
alla parte, nel domicilio eletto presso il difensore, equivale a quella
compiuta, ai sensi degli art. 170 e 285 cod. proc. civ., al procuratore
costituito, atteso che entrambe le forme d’impugnazione assicurano
l’esigenza della piena conoscenza del contenuto della sentenza per la
parte tramite il suo difensore, qualificato professionalmente a valutare
l’opportunità dell’impugnazione. Cass. Sentenza n. 18640 del 12/09/2011
Inoltre in tema di notificazione della sentenza, la notifica effettuata alla
parte presso il procuratore costituito nel relativo domicilio in conformità
alla richiesta del ricorrente è idonea a far decorrere il termine breve per
l’impugnazione, Cass. Ordinanza n. 11971 del 31/05/2011
3.Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione ex art.360 n.5
c.p.c in relazione al rigetto dell’impugnazione proposta nei confronti del
Pierobon .
Il ricorrente denunzia che i giudici di appello non hanno tenuto conto del
contenuto della sentenza della stessa Corte di appello di Firenze
n.1234/2000 ,confermata dalla Cassazione con sentenza n.6502/2004,
che, escludendo il credito della Banca dallo stato passivo del fallimento,
aveva ritenuto che il documento posto a fondamento delle richiesta di
4

Il ricorrente censura la dichiarazione di tardività dell’appello proposto nei

insinuazione non era idoneo a provare l’esistenza del credito.
Tale accertamento avrebbe dovuto avere valore di giudicato riflesso fra
le parti,mentre la Corte di merito se ne era discostata senza alcuna
motivazione.
4.Viene formulato il seguente momento di sintesi:La Corte d’Appello di
Firenze ha omesso completamente di motivare perchè ha ritenuto
ricostruire il fatto principale della causa in modo antitetico alla Suprema

Cassazione non la vincolava, non riconoscendo quindi alcun valore.
5. Il motivo è infondato .
I giudici di appello hanno affermato che, a riprova della dedotta artata
formazione del documento comprovante la cessione del credito,sono
state indicate dagli appellanti solo la sentenza del Tribunale di Pisa del
14-4-98,con cui i era stata accolta l’opposizione della MA.RO.F E R al
decreto ingiuntivo, e la sentenza del Tribunale fallimentare, che aveva
respinto la domanda della Banca dikloma di insinuazione al passivo della
MA.RO.F E R .
6.Per quanto riguarda la sentenza del Tribunale di Pisa del 14-4-98, la
Corte di appello ha rilevato che la decisione era stata riformata dalla
sentenza n. 1273/02, divenuta definitiva, della Corte di Appello di
Firenze, che aveva rigettato l’opposizione della MA.RO.F E R
confermando il decreto ingiuntivo richiesto dalla banca di Roma.
7.In relazione al documento che i Pepponi asserivano artatamente
formato dal Pietrobon e dalla banca , la Corte di merito si e rifatta al
contenuto della sentenza di appello definitiva che ha ritenuto che le
dichiarazioni contenute nei due fogli costituivano sul piano logico e
lessicale un unico ed inscindibile corpo, laddove addirittura sussisteva la
divisione sillabica dell’ultima parola della prima pagina, che termina
appunto nella seconda e ha ritenuto che in tale situazione l’assunto di
MA.RO .FER., secondo cui la banca avrebbe operato una sorta di collage
facendo artatamente precedere la seconda pagina da altra attinente a
diversi rapporti o comunque estranea al documento sottoscritto,
avrebbe dovuto essere oggetto di querela di falso, unico strumento nella
specie per impugnare l’autenticità del documento;che tale giudicato
aveva efficacia riflessa .
8.In ordine alla seconda sentenza esibita , di rigetto della insinuazione
5

Corte, sbarazzando l’argomento, dicendo che la Sentenza della Corte di

della banca nel passivo fallimentare MA.RO .FER , i giudici di appello
hanno ritenuto

che la decisione pronunciata in sede di opposizione allo

stato FlItillacio passivo ha effetti unicamente endofallimentari;che nei
confronti del Pietrobon

erano state pronunciate tutte sentenza di

assoluzione in sede penale;

che in base a tali elementi lo scritto si

doveva ritenere autentico e che di conseguenza era infondata l’eccezione
di inesistenza del credito.

deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se
nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia
riscontrabile un mancato o deficiente esame di punti decisivi della
controversia, e non può’ invece consistere in un apprezzamento dei fatti e
delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte: infatti la
citata disposizione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare
e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il
profilo logico formale e l’esame della correttezza giuridica e la valutazione
fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti
del proprio convincimento ed all’uopo valutare le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie,
quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione La scelta,
tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a
sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al
giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da
quelle prove che ritenga più’ attendibili, senza essere tenuto ad una
esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se
allegati dalle parti ( Cass. 07gennaio 2009 n.49,Cass. 17 luglio 2001 n.
9662, 3 marzo 2000 n. 2404).
10.Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della
motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame
del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla
sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando
il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati
un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di
parte (Cass. 14.2.2003 n. 2222).
11.La Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla
ritenuta autenticità del documento ed all’assenza di responsabilità del
6

9.Giova ricordare che il vizio di omessa o insufficiente motivazione,

Pietrobon.
Si osserva che il ricorrente non censura le plurime raticriecidendi
p
che
sottendono la motivazione , vale a dire il giudicato formatosi nel
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che ha confermato
l’esistenza del credito azionato dalla Banca fondato su un documento
valido, il rilievo dato alla assoluzione del Pietrobon nei vari giudizi penali
subiti ,la rilevata efficacia endofallimentare della sentenza di

riflesso formatosi nel giudizio di opposizione allo stato passivo derivanti
dalla sentenza della cassazione del 2004.
12.La denuncia formulata in realtà non attiene al vizio di motivazione
ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ., ma sostanzialmente denunzia un “error
in procedendo” per violazione di una sorta di giudicato esterno derivante
dalla sentenza che in via definitiva ha escluso il credito della banca di
Roma dal passivo del fallimento MA.RO .FER .
13.Anche a prescindere dall’erronea formale formulazione della censura,
si osserva che la sentenza della Cassazione n.6502/2004 risulta emessa
dopo l’introduzione del giudizio di appello,iniziato in data 5-6-2003., e
che la Corte di appello dà atto della produzione in giudizio della sola
sentenza di merito in ordine alla opposizione allo stato passivo , di cui ha
ritenuto la efficacia solo endofallimentare.
14.11 ricorrente non indica quando e con quale atto ha prodotto nel
giudizio di appello la sentenza della cassazione del 2004 ,di cui invoca
il giudicato riflesso, limitandosi in ricorso a dedurre che la pronunzia è
riportata ,nei suoi passaggi essenziali ,negli atti di causa,senza alcuna
altra specificazione ,impedendo in tal modo a questa Corte di esaminare
la fondatezza della deduzione.
15.Con il primo motivo del ricorso incidentale il Pietrobon denunzia
violazione o falsa applicazione degli artt.96 1 comma e 115 c.p.c in
relazione all’art.360 n.3 c.p.c.
Il ricorrente incidentale ritiene che la malafede e la colpa grave dei
ricorrenti era esistente fin dalla proposizione del giudizio di primo grado
ed era stata reiterata nella proposizione degli ulteriori gradi.
16.11 motivo è infondato
La Corte di appello ha confermato il rigetto della domanda di
responsabilità aggravata ritenendo non sussistente l’elemento soggettivo
7

opposizione al passivo, ma si limita a dedurre gli effetti il giudicato

del dolo o della colpa grave, attesa le iniziali risultanze delle controversie
civili che avevano riconosciuto la fondatezza del presupposto della
richiesta di danni azionata con la presente procedura.
Di conseguenza la corte di merito ha tenuto conto del modello legale
della responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c ritenendo non sussistente il
dolo e la colpa grave, accertamento di fatto non più rivalutabile 41 questa
sede in quanto sorretto da adeguata e logica motivazione.
motivo del

ricorso incidentale è subordinato

all’accoglimento del ricorso principale e di conseguenza è assorbito.
Il rigetto di entrambe le impugnazioni giustifica la compensazione della
spese del presente giudizio.
P.Q.M
La Corte , riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed il primo motivo
del ricorso incidentale;dichiara assorbito il 2° motivo dell’incidentale
condizionato. Compensa le spese del giudizio.
Roma 22-10.2013

17.11 secondo

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