Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 190 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/01/2011, (ud. 06/07/2010, dep. 05/01/2011), n.190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SANTA MARINELLA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO N. 41, presso lo

studio dell’avvocato BARGIACCHI CLAUDIO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RUGGERO FRASCAROLI, LUNGAFUNI SANDRO, giusta procura notar

Francesco Edoardo di Tarsia di Belmonte del foro di Velletri e

Civitavecchia del 2/12/2008, rep. n. 743;

– ricorrente –

contro

I. O J.C., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell’avvocato ROSI FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2007 della CORTE D’APPELLO dell’AQUILA,

depositata il 08/02/2007 r.g.n. 654/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

uditi gli avvocati FRASCAROLI RUGGERO e LUNGARINI SANDRO;

udito l’Avvocato ROSI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il signor J.C., gia’ comandante dei Vigili Urbani de Comune di Santa Marinella, ha impugnato la risoluzione del rapporto di impiego disposta nei suoi confronti dall’Amministrazione con apposita delibera comunale, chiedendo anche la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni con gli accessori.

Il giudice di primo grado respingeva la domanda che veniva invece accolta parzialmente dalla Corte d’Appello. A seguito dei contrapposti ricorsi di entrambe le parti la controversia veniva sottoposta una prima volta a questa Corte che, con sentenza n. 10145 del 16 maggio 2005, cassava la decisione di appello rinviando per un nuovo esame del merito alla Corte d’Appello de L’Aquila.

2. Nella pronunzia precedente questa Corte ha ritenuto che la prima Corte di merito avesse deciso la causa erroneamente sulla base di una domanda nuova, che aveva comportato il mutamento della causa petendi con conseguente inammissibilita’ ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

Ha rilevato, in particolare, che nel giudizio introduttivo la domanda dello J. si era basata sull’assunto che quest’ultimo avesse richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 10, l’autorizzazione ad assumere un altro incarico presso il Comune di Marino e che, solo dopo la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dalla citata norma senza che l’Amministrazione avesse provveduto al rilascio dell’autorizzazione, avendo inteso tale omissione come concessione dell’autorizzazione, avesse provveduto a comunicare all’Amministrazione stessa di porsi in aspettativa per effetto del conferimento del nuovo incarico. Nel ricorso in appello, a contrario, il dipendente aveva dedotto l’inapplicabilita’ alla presente fattispecie della L. n. 127 del 1997, art. 6, comma 5, sostenendo che tale norma si applicava soltanto nell’ipotesi di contratto a tempo determinato che avesse ad oggetto un rapporto di lavoro non compreso nella pianta organica, mentre, invece – secondo quanto riconosciuto dalla Corte d’Appello – “l’assunzione dello J. da parte del Comune di Marino era avvenuta esattamente per coprire … il posto vacante di dirigente dell’Area di Vigilanza, con funzioni anche di Comandante del Corpo di Polizia Municipale”.

3. Ne giudizio di rinvio lo J. riproponeva una serie di rilievi, disattesi in precedenza dal primo giudice, e di nuovo dinanzi alla Corte d’Appello, che pero’ li aveva ritenuti assorbiti e aveva accolto la domanda del dipendente soltanto sulla base di una diversa interpretazione della normativa applicabile al caso concreto, in quanto, secondo la pronunzia di legittimita’, aveva introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, alterando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia.

In particolare lo J. rinnovava l’impugnazione, con tutte le consequenziali statuizioni reintegratorie e risarcitorie, della delibera del Comune di Santa Marinella, con cui era stata dichiarata la risoluzione di diritto del rapporto di impiego a far data dal 15 settembre 1998, deducendo tre profili di illegittimita’ per violazione delle seguenti norme:

1) del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58 cosi’ come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 26;

2) della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 3.

La Corte di rinvio riteneva inammissibile la prima censura, perche’ la diversa interpretazione offerta dal dipendente, intesa a ritenere non necessaria l’autorizzazione del Comune, in applicazione dell’ipotesi derogatoria prevista appunto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 13 era contraria a quanto affermato nella decisione di legittimita’.

Respingeva poi il secondo motivo, valutando che correttamente il giudice di prime cure avesse ritenuto insussistente l’omessa motivazione della delibera comunale impugnata, dato che quest’ultima faceva un formale ed espresso riferimento al difetto di legittimazione, in capo allo J., in ordine al rivendicato esercizio della facolta’ prevista del predetto art. 13.

Accoglieva, invece, il terzo motivo, ritenendo fondate le censure del dipendente relative alla totale mancanza, nel caso di specie, delle garanzie disciplinari. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, dovevano essere applicate le formalita’ procedimentali previste dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 3 cosi’ come richiamato dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59. Nel caso specifico era pacifica, invece, la mancanza della formale contestazione dell’addebito all’interessato prima dell’adozione del provvedimento di risoluzione del rapporto. Disponeva percio’ l’annullamento del recesso del Comune, tenendo ferme le oltre statuizioni contenute nella sentenza d’appello e dirette al ripristino del rapporto di lavoro ed al risarcimento dei danni.

Non poteva piu’ essere esaminato, invece, il tema relativo all’accertamento della responsabilita’ contrattuale ed extracontrattuale dell’Amministrazione, in quanto lo J. aveva impugnato, in via incidentale, la decisione della Corte territoriale solo sul diverso punto relativo all’insufficienza del periodo preso in considerazione ai fini risarcitori.

4. Avverso questa pronunzia di rinvio, depositata in cancelleria l’otto febbraio 2007 (e notificata solamente in forma esecutiva unitamente a precetto) il Comune di Santa Marinella ha proposto ricorso per cassazione, con sei complessivi motivi di impugnazione, notificato, a mezzo del servizio postale, con due separati plichi inviati, in termine, il 5 giugno 2007. L’intimato signor J. C. ha resistito con controricorso notificato, a mezzo del servizio postale con plico inviato, in termine, il lunedi’ 16 luglio 2007. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Nel primo motivo di impugnazione (sub 1/a) il ricorrente deduce la violazione degli artt. 383 e 384 oltre che dell’art. 394 c.p.c. e 2909 c.c. ed inoltre Sa violazione di legge, la nullita’ del procedimento e della sentenza, e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Sottolinea, innanzi tutto, che il giudice di rinvio era vincolato alle questioni decise dal giudice di legittimita’ con la sentenza di annullamento, e che non poteva esaminare gli antecedenti logici e giuridiche di esse.

Nel caso specifico la pronunzia di legittimita’ aveva gia’ deciso anche sul terzo motivo del ricorso che riguardava la contestazione dell’indebito, ne’ aveva demandato al giudice di rinvio l’esame della questione; nel farlo il giudice di merito era andato oltre i compiti che gli erano stati assegnati.

1.2. Il motivo e’ infondato.

Come risulta dal testo completo della motivazione della sentenza precedente, questa Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo in questione fosse assorbito dall’accoglimento del primo dei motivi del ricorso allora presentato dallo J., e per questo non dovere esaminare la questione. Per questo non ha preso posizione, ne’ in senso positivo, ne’ in senso negativo, sulla questione specifica della preventiva contestazione dell’addebito.

2.1. Nel secondo motivo sub 1/b) il Comune lamenta la falsa applicazione e la violazione di alcune norme, vale a dire del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59, della L. n. 300 del 1970, art. 18 degli artt. 2121 e 2697 c.c., e art. 342 c.p.c., nonche’ la mancata ed errata applicazione dell’arto, quinto comma, della legge n.127/97 e del D.Lgs. n. 80 del 1996, art. 26.

Sottolinea che spettava all’attore l’onere probatorio (mai assolto sotto questo profilo) di dimostrare l’esistenza di un maggior danno oltre il minimo delle cinque mensilita’. Sostiene anche che con l’impugnazione della delibera di risoluzione del rapporto di impiego il dipendente aveva contestato la risoluzione di diritto del rapporto, e che percio’ il risarcimento del danno era stato richiesto secondo le regole comuni, e non invece (se non tardivamente) secondo la previsione della L. n. 300, art. 18.

Sottolinea ancora, sotto piu’ profili, che il comportamento illegittimo dello J. aveva comportato appunto la risoluzione del rapporto per legge.

2.2. Il motivo e’ infondato.

Indipendentemente da ogni valutazione relativa al merito, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti rientra nell’ambito del cosiddetto lavoro pubblico privatizzato, cui si applicano le norme proprie del rapporto di lavoro privato, che comportano inevitabilmente la necessita’ della contestazione preventiva del comportamento contestato.

Indipendentemente poi dalla formulazione del provvedimento, quello adottato dal Comune di Santa Marinella ha comportato il recesso dal rapporto di lavoro di lavoro. Si applicano, percio’, tra le altre norme relative alla disciplina del rapporto di lavoro privato (e non di quelle proprie in precedenza del pubblico impiego, che, del resto, e’ assai problematico potessero comportare, nel caso di specie, risultati differenti), e percio’ anche la L. n. 300, art. 18 sulla liquidazione del trattamento del danno in caso di un recesso comunque infondato del datore di lavoro. Correttamente, dunque, il giudice del merito aveva applicato l’art. 18 e non la normativa generale in materia di risarcimenti.

Sono inconferenti, e rimangono assorbite, tutte le argomentazioni relative al merito sostanziale del comportamento dello J..

3. Nel terzo motivo (sub 3) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione delle norme contrattuali e dell’arto, quinto comma, della L. n. 127 de 1997, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ed infine la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1375 c.c..

Il Comune contesta, in particolare, che fosse legittima la pretesa dello J. di auto collocarsi in aspettativa. La deliberazione comunale impugnata era strettamente collegata al disconoscimento dell’esistenza di un simile potere del lavoratore, ed il giudice del merito aveva erroneamente interpretato l’effettivo contenuto dell’atto impugnato.

4. Nel quarto motivo (sub 2) il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., la nullita’ della sentenza, e la mancanza, e comunque insufficienza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione.

Il Comune contesta che il motivo di appello avesse la necessaria specificita’ di fronte della completezza della motivazione della sentenza di primo grado.

Nega, in particolare, che il provvedimento tosse stato adottato senza un preventivo procedimento amministrativo. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che in questo caso operasse la risoluzione di diritto dal rapporto di impiego, ma il giudice di rinvio non ne aveva tenuto conto, e non aveva motivato su questo punto.

5.1. Nel quinto motivo (sub 3) il Comune denunzia nuovamente la violazione e falsa applicazione di norme e di contratti collettivi, la nullita’ del procedimento e della sentenza, l’omesso esame e l’omessa motivazione si di un punto decisivo, e la violazione degli artt. 410 e 412 bis c.p.c..

Sostiene che in ogni caso avrebbe dovuto essere esperito preventivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione.

5.2. Il motivo e’ inammissibile per tardivita’ perche’ non risulta proposto nel ricorso introduttivo del giudizio, e comunque nelle precedenti fasi del giudizio; in ogni caso, il ricorrente non precisa dove e quando, e in quali termini, lo avrebbe proposto.

6.1. Infine, nel sesto motivo (sub 4) il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1990, art. 8 e art. 112 c.p.c..

Il Comune lamenta che il giudice abbia liquidato in favore dello J. quanto dovutogli dal Comune di Santa Marinella in mensilita’ pari all’ultima mensilita’ di retribuzione. Invece, dato che lo J. si trovava in aspettativa senza assegni non poteva pretendere piu’ delle sei mensilita’ previste come massimo dallo stesso art. 8.

La sentenza, inoltre, nel disporre la reintegrazione dello J. nel posto di lavoro aveva annullato illegittimamente la comunicazione e non il provvedimento amministrativo.

6.2. Il motivo e’ infondato.

E’ vero che la L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 come sostituito dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 2, comma 5, dispone che “quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e’ tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennita’ di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto”, ma questo principio vale soltanto per i casi di tutela obbligatoria, nei quali il rapporto di lavoro e’ comunque estinto anche se il recesso era illegittimo, non nei casi – come quello in esame – in cui opera invece la tutela reale con diritto del prestatore alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Come ritenuto, infatti, dalla giurisprudenza di questa Corte, “in caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale – in forza dell’efficacia ripristinatoria del rapporto attribuita dalla legge – l’indennita’ sostitutiva del preavviso e’ incompatibile con la reintegra, perche’ non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto all’indennita’ sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto e’ risolto. In quest’ultimo caso, l’indennita’ prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 2 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l’indennita’ sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, e’ stato intimato in tronco” (Cass. civ., 16 ottobre 2006, n. 22127, ed otto giugno 2006, n. 13380).

E’ infondato anche secondo dei profili di illegittimita’ dedotti nello steso motivo di impugnazione, proprio perche’ si applicano le regole proprie del rapporto di lavoro privato, e non disposizioni di carattere amministrativo. Di conseguenza il giudice non annulla ne’ il provvedimento ne’ la sua comunicazione in quanto tali, ma dichiara l’illegittimita’ del recesso illegittimo, indipendentemente dall’aspetto formale che assuma l’atto di recesso.

7. Infine, il terzo ed il quarto motivo, ancora non trattati, rimangono assorbiti dal rigetto degli altri motivi, e specificamente del secondo motivo di impugnazione.

8. Il ricorso percio’ deve essere rigettato siccome infondato.

Le spese, liquidate cosi’ come in dispositivo, seguono la soccombenza in danno del Comune ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 30,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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