Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19 del 04/01/2010

Cassazione civile sez. III, 04/01/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 04/01/2010), n.19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14536/2005 proposto da:

CREDIFARMA SPA (OMISSIS) quale mandataria della Dott.ssa

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. MARCELLO PISTOIESE

73, presso lo studio dell’avvocato FIECCHI PAOLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MACCIOTTA GIUSEPPE giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORE DELLA DISCIOLTA U.S.L. (OMISSIS) DI MESSINA in

persona del Direttore Generale pro tempore dell’AZIENDA UNITA’

SANITARIA LOCALE/(OMISSIS) DI MESSINA (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 22/12/2003, depositata il 16/04/2004, R.G.N. 600/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 16 aprile 2004 la Corte d’Appello di Messina – investita dell’appello proposto dalla Credifarma s.p.a., quale procuratrice speciale della farmacista M.S., avverso la sentenza del dicembre 2001 con cui il Tribunale di Messina, decidendo sull’opposizione proposta dall’U.S.L. n. (OMISSIS) di Messina avverso il decreto ingiuntivo n. 352 del 16 febbraio 1991 del Presidente del Tribunale di Messina, ottenuto dalla Credifarma nella detta qualità per una somma dovuta in parte (L. 272.898.639) a titolo di rimborso del prezzo dei medicinali forniti agli assistiti dal S.S.N. nel periodo dal settembre 1990 ed in parte (L. 26.419.732) a titolo di maggior danno per il ritardato pagamento, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, sostanzialmente riconoscendo che la somma richiesta a titolo di maggior danno spettava su una parte della somma capitale a far tempo da una costituzione in mora risalente all’8 novembre 1990 e sulla restante parte dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo, e, quindi, condannato la Credifarma alla restituzione delle somme per quel titolo riscosse in più in forza dell’esecuzione del decreto opposto – ha, per quanto ancora in questa sede interessa, rigettato l’appello, che era stato proposto dalla Credifarma esclusivamente quanto alla decisione del Tribunale in ordine alla decorrenza del credito a titolo di maggior danno dalla notificazione del decreto ingiuntivo.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo la Credifarma nella detta qualità.

Ha resistito con controricorso la Gestione Liquidatoria della disciolta U.S.L. (OMISSIS) di Messina, in persona del Direttore Generale prò tempore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Messina, quale commissario liquidatore della stessa gestione.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico complesso motivo di ricorso si deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè dell’art. 1224 c.c., in relazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nonchè “omessa e comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

L’illustrazione del motivo inizia con l’assunto che la dedotta censura riguarderebbe la parte della sentenza impugnata con cui la Corte d’Appello avrebbe “nel riportare integralmente la sentenza di primo grado (….) statuito che Nella fattispecie, al fascicolo dell’opposta è allegato solo l’atto di costituzione in mora relativo alla distinta del mese di settembre, datato 8/11/1990, pertanto gli interessi legali ed il maggior danno, costituiti dal tasso convenzionale di anticipazione praticato dalla Credifarma alla Dott.ssa M., erano dovuti a partire da quella data sino all’effettivo pagamento di L. 104.540.595. Era inoltre dovuta la restante sorte, pari a L. 168.358.044, oltre gli interessi al medesimo tasso convenzionale, a decorrere dalla data di notifica del decreto ingiuntivo sino all’effettivo pagamento o assegnazione. Deve pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, e, rilevato che esso è stato eseguito con pagamenti successivi ed assegnazione di somme pignorate in sede esecutiva, ordinarsi alla Credifarma S.p.A. la restituzione di interessi e spese riscosse in eccesso dalla U.S.L. opponente. In considerazione dell’accoglimento parziale dell’opposizione e della dubbiezza della lite, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di opposizione, restando confermata la condanna dell’opponente al pagamento di quelle della fase monitoria, la quale, per costante giurisprudenza, trova sufficiente legittimazione nella circostanza che, al momento dell’emissione dell’ingiunzione, il ricorrente abbia fornito la prova del credito ex art. 634 (nella fattispecie per quanto riguarda il maggior danno e la mora ex re, ai sensi della giurisprudenza del tempo)”.

Ora, questo assunto iniziale dell’esposizione del motivo, là dove vorrebbe identificare una prima parte della motivazione oggetto di censura è palesemente privo di aderenza con essa. Le affermazioni richiamate, infatti, non sono state oggetto di una statuizione della Corte d’Appello, cioè non costituiscono, neppure in parte, ratio decidendi della sua decisione, ma figurano nella sentenza della stessa Corte riportate – fra virgolette – solo nella parte – pagine dieci – undici – dedicata all’esposizione del contenuto della decisione del Tribunale, che, a partire dalla pagina sette e fino appunto alla undici viene espressamente riportata appunto fra virgolette, dopo la premessa “l’appellata sentenza è così motivata”.

La motivazione della sentenza impugnata, – come rivela l’espresso riferimento, dopo la chiusura delle virgolette e con il secondo capoverso della pagina undici, al tenore dell’appello mediante l’espressione “Con il primo motivo di gravame l’appellante….” inizia, invece, soltanto successivamente.

Ne consegue che il motivo, nella parte in cui si riferisce alla motivazione del Tribunale sopra riportata attribuendola alla Corte d’Appello appare inammissibile, perchè non critica, come sarebbe stato necessario, la sentenza impugnata.

L’illustrazione del motivo di seguito assume che la statuizione prima riportate ed attribuita erroneamente alla stessa Corte d’Appello sarebbe “stata altresì confermata in un ulteriore capo della sentenza impugnata laddove risulta statuito che orbene l’appellante che non ha contestato le ragioni di diritto, vuole provata la mora ancora una volta dalla prodotta copia (non meglio specificata) degli estratti conto interessi dai quali risultava che alla dottoressa M., a fronte delle anticipazioni era stata dalla Credifarma addebitata la somma di L. 26.419.732. Orbene da una riverifica dei documenti dalla Credifarma allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo mentre è stato documentato che la Credifarma S.p.A. è procuratrice della Dott. M.S. per mandata in notaio Vincenzo Gregorio n. rep. 99853 del 26.02.1990 e che a questa ha anticipato nell’anno 1990 tutte le somme portate da distinte riepilogative per complessive L. 896.300.699 non sono stati minimamente documentati precedenti e diversi atti di messa in mora per la Dott. M. ed a danno della USL n. (OMISSIS)”.

1.1. La motivazione ora riprodotta viene impugnata assumendosi che sarebbe “pacificamente erronea atteso che la società odierna ricorrente…. aveva prodotto ed offerto in comunicazione, fin dal primo grado del giudizio, ed unitamente all’atto di costituzione in mora dell’8 novembre 1990, correttamente valutato dall’organo Giudicante, anche gli ulteriori atti di costituzione in mora rispettivamente in data 13 dicembre 1990 e 6 gennaio 1991”.

La censura appare inammissibile per un duplice gradato ordine di ragioni, correttamente prospettate dalla parte resistente.

La prima è che si tratta di censura diretta ad attribuire alla Corte d’Appello un errore di fatto di natura revocatoria, che cioè avrebbe dovuto essere fatto valere con il mezzo di impugnazione della revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4. Invero, addebitandosi alla sentenza impugnata di avere escluso l’esistenza di atti di messa in mora, mentre invece ve ne sarebbero stati due, appunto quelli indicati, si concreta nell’imputazione alla sentenza di avere erroneamente supposto l’inesistenza di un fatto che, viceversa, risultava esistente in atti.

La seconda ragione – ma a questo punto superflua ai fini del decidere – è che il motivo risulta assolutamente privo di autosufficienza, sia perchè non si indica (com’è desumibile formalmente dall’art. 366 c.p.c., n. 6) la sede nella quale in questa sede di legittimità sarebbero esaminabili i due pretesi atti di messa in mora, sia perchè non se ne riproduce il contenuto.

Al riguardo, viene in rilievo il principio di diritto, secondo cui “Con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione dev’essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, o di un vizio integrante error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava al lume della previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, vecchio n. 4, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 c.p.c.”, comma 1, (Cass. n. 12239 del 2007, seguita da numerose conformi).

Le considerazioni svolte nel ricorso successivamente al passo nel quale è esposta la censura sopra riprodotta non sono funzionali alla sua valutazione, ma ne suppongono la fondatezza e, quindi, non debbono essere considerate.

Va rilevato che la memoria di parte ricorrente svolge argomenti palesemente riferibili a questioni che non sono quelle sollevate con il ricorso.

2. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilacinquecento, di cui duecento per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2010

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