Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19 del 03/01/2011

Cassazione civile sez. I, 03/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 03/01/2011), n.19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., C.F. e C.S.

elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli 50, presso l’avv.

Picone Giuseppe, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce rep. n. 780/07 del

20.11.2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16.11.2010 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 20.11.2007 la Corte di Appello di Lecce rigettava la domanda proposta da C.G., C.F. e C.S. ai sensi della L. n. 89 del 2001, con riferimento alla durata di un procedimento penale, promosso nei loro confronti per il reato di cui alla L. Fall., art. 216 e protrattosi per poco piu’ di un anno (richiesta di giudizio immediato in data 30.11.2005 – sentenza di patteggiamento in data (OMISSIS)), ritenuta ragionevole.

Avverso la decisione gli originar istanti proponevano ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva l’intimato, con il quale denunciavano violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, oltre che vizio di motivazione, per l’omessa considerazione del periodo in cui erano state svolte le indagini preliminari, iniziate il 27.1.1999 e ultimate il 29.11.2005.

La censura e’ infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il termine di decorrenza iniziale per la determinazione del periodo di ragionevole durata va individuato nella data in cui risulti esercitata l’azione penale, ovvero in quella antecedente nella quale l’indagato abbia notizia di indagini a suo carico, ipotesi non verificatasi nella specie, in cui la sola doglianza prospettata riguarda il fatto in se della eccessiva durata delle indagini preliminari e le conseguenze che da cio’ dovrebbero derivare sul piano processuale. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali, poiche’ l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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