Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18999 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/07/2017, (ud. 07/03/2017, dep.31/07/2017),  n. 18999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.G. s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in

Roma, viale Angelico 38, presso lo studio dell’avv. Vincenzo

Sinopoli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo e Binelli

Matteo, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento S.G. s.r.l. in liquidazione;

– intimato –

e di:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova;

avverso la sentenza emessa in data 9 marzo 2011 e depositata in data

14 aprile 2011 dalla Corte di appello di Brescia;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Salvato Luigi che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova ha richiesto la dichiarazione del fallimento della s.r.l. in liquidazione B.G.. Nella richiesta della Procura si è fatto riferimento a una precedente istruttoria pre – fallimentare iniziata a seguito di istanza di fallimento di un creditore che aveva poi desistito.

2. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 17 settembre 2010, ha dichiarato il fallimento della s.r.l. B.G. in liquidazione nonostante la società avesse contestato sia la sussistenza del presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento di cui alla L.Fall., art. 5, sia quello soggettivo della legittimazione del Pubblico Ministero per mancanza dei presupposti di cui alla L.Fall., artt. 6 e 7.

3. Contro la sentenza dichiarativa del fallimento ha proposto reclamo L.Fall., ex art. 18, la società B. in liquidazione.

4. La Corte di appello di Brescia ha respinto il reclamo con sentenza n. 381/11 del 9 marzo – 14 aprile 2011 rilevando che il fallimento può essere dichiarato su iniziativa del P.M. legittimato a presentare l’istanza quando l’insolvenza risulti dalla segnalazione proveniente da un giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. La Corte di appello di Brescia ha ritenuto che tale presupposto fosse integrato dalla segnalazione proveniente dal Tribunale che aveva trattato la precedente procedura pre – fallimentare. Nel motivare la decisione la Corte d’appello ha argomentato le ragioni di dissenso dall’orientamento allora prevalente nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 4632 del 2009).

5. Ricorre per cassazione la s.r.l. B. in liquidazione affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione e la illegittima applicazione della L.Fall., artt. 6 e 7.

6. Non svolge difese la curatela fallimentare.

7. La Procura Generale della Corte di Cassazione chiede che la Corte rigetti il ricorso in continuità con il diverso orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla decisione delle Sezioni Unite n. 9857/2012 e confermato dalla sentenza n. 7255/2014.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

8. Il ricorso è infondato. Va infatti ancora una volta riconfermato l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte secondo cui “quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il tribunale fallimentare può disporre, ai sensi della L.Fall., art. 7, la trasmissione degli atti al P.M., affinchè valuti se instare per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice, di cui all’art. 111 Cost., per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell’imprenditore a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice” (cfr. Cass. civ. Sezioni Unite n. 9409 del 18 aprile 2013 e Cass. civ. sezione 1^, n. 7255 del 27 marzo 2014 e n. 9857 del 15 giugno 2012). Non sussistono argomenti contrari prospettati nel ricorso – che possano indurre a una riconsiderazione della giurisprudenza consolidata sulla questione oggetto del presente giudizio.

9. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese processuali del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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