Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18999 del 27/09/2016

Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 27/09/2016), n.18999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4735/2014 proposto da:

Z.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI ANEMONI

12-C, presso lo studio dell’avvocato FABIOLA TROMBETTA,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIANFREDO GIATTI, ANGELO

CONVERTINI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore Dr. C.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato FABIOLA TROMBETTA per delega;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo di

ricorso, rigetto degli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Z.O. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia (del 3 gennaio 2013) che rigettò l’impugnazione dalla stessa proposta condannandola alla rifusione delle spese del grado. Ai fini che ancora rilevano, relativi alla quantificazione del danno della Z. per le lesioni riportate in un sinistro stradale, la decisione gravata ha confermato quella di primo grado, che aveva ritenuto esaustivo quanto dalla danneggiata ricevuto in istruttoria dall’Assicurazione.

Si difende con controricorso l’assicurazione che deposita memoria.

L’altra parte intimata ( B.) non si difende.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le argomentazioni della sentenza della Corte di merito si snodano attraverso tre punti essenziali.

a) Nel confermare la decisione di primo grado, l’argomentazione centrale è costituita dalla considerazione che il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte dell’attrice – basata sulla non compatibilità delle lesioni subite con l’uso delle cinture – aveva contribuito all’aggravamento delle lesioni, come sostenuto dal consulente tecnico, che aveva riscontrato la richiesta di accertamento di tale profilo avanzata in sede di comparsa di risposta da parte della assicurazione.

b) Quanto alle critiche agli esiti della consulenza, con richiesta di nuovo accertamento o di supplemento per rispondere alle obiezioni dei consulenti di parte, la Corte di merito ha sottolineato che alle stesse critiche era stata già data risposta da parte del secondo consulente, che aveva escluso la riconducibilità di alcune lesioni all’incidente e che era irrilevante per il suo contenuto una testimonianza ( Z.).

c) In riferimento alla compensazione delle spese processuali di primo grado, la Corte di merito ha rigettato l’impugnazione argomentando in ordine al comportamento processuale della convenuta.

2. Con i primi due motivi, strettamente connessi, la ricorrente mira ad ottenere il riconoscimento di un maggiore risarcimento del danno per le lesioni personali, attraverso l’esclusione dell’incidenza del mancato uso delle cinture di sicurezza sulla entità dei danni riportati.

Da una prima prospettiva, deduce erroneamente una violazione processuale quale l’ultrapetizione (art. 112 c.p.c.), nonostante all’evidenza si tratti, a tutto voler concedere, dell’ipotetica ipotizzabilità della violazione di norme a carattere sostanziale (soprattutto primo motivo).

Da una seconda prospettiva, deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., considerando gli esiti della consulenza tecnica e del relativo supplemento, attraverso l’estrapolazione di frammenti della stessa e reiterando l’impostazione difensiva dell’appello, senza fare specificamente i conti con le argomentazioni del giudice a proposito di danni non riconducibili proprio al sinistro – indipendentemente dall’uso delle cinture – e prospettando, sempre, una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

Consegue l’inammissibilità di entrambi i motivi.

3. Del tutto inammissibile è il terzo motivo, dove, invocando solo tutti i vizi motivazionali – secondo la prospettiva della formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, antecedente alla riforma del 2012, non più applicabile ratione temporis alla decisione impugnata – si duole: – della conferma in appello della compensazione delle spese di primo grado, che il giudice ha motivato in riferimento al comportamento processuale; – della condanna alle spese nel giudizio di appello, nel quale era restata totalmente soccombente.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza nei confronti della assicurazione. Non avendo l’altra parte intimata svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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