Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18999 del 16/09/2011
Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 16/09/2011), n.18999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MA.SP.EDIL s.r.l. in liquidazione e M.R., con
domicilio eletto in Roma, via Calabria n. 56, presso l’Avv. D’AMATO
Antonio che li rappresenta e difende come da procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
L.E., con domicilio eletto in Roma, p.zza Augusto
Imperatore n. 22 presso l’Avv. Andrea Cuccia, rappresentato e difeso
dall’Avv. BOCCHINI Ermanno, come da procura a margine della memoria;
– resistente –
per l’impugnazione della ordinanza di sospensione del processo emessa
dal Tribunale di Napoli e depositata in data 3 febbraio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 25 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La MA.SP.EDIL s.r.l. in liquidazione ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Napoli L.E. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati quale amministratore della società con violazione dei doveri su di lui incombenti in virtù di tale qualifica.
Costituendosi il L. ha proposto due domande riconvenzionali rispettivamente per ottenere la condanna della MA.SP.EDIL s.r.l. al pagamento di quanto dovutogli per le funzioni di dirigente della società e responsabile della sicurezza nonchè al pagamento del corrispettivo della cessione della ditta individuale MA.SP.EDIL di L.E.; lo stesso L. ha altresì chiamato in causa M.R. chiedendone la condanna ai risarcimento dei danni provocati alla MA.SP.EDIL quale dominus e amministratore di fatto.
Dopo lo scambio di memorie e in esito alla fissazione dell’udienza avanti al Collegio il Tribunale, con l’impugnato provvedimento, ha disposto: la separazione della causa instaurata dal L. nei confronti della MA.SP.EDIL s.r.t.; l’invio degli atti al Presidente per la trasmissione al giudice competente per la causa di lavoro introdotta dallo stesso L.; la sospensione delle altre cause in attesa della definizione della pregiudicante causa di lavoro.
Contro tate provvedimento e per la parte che sospende il giudizio ha proposto ricorso ex art. 42 la MA.SP.EDIL. L.E. resiste con memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per inidoneità de motivo di diritto che lo correda.
Premesso che inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge (sul punto: Cassazione civile, sez. 3^, 17 luglio 2008, n. 19769; Cassazione civile, sez. 1^, 25 settembre 2007, n. 19892) tale è appunto il quesito in questione con il quale si chiede alla Corte di chiarire “in fattispecie in cui una società di capitali agisca per far valere responsabilità gestorie dell’amministratore e il convenuto spieghi domanda riconvenzionale diretta al riconoscimento di un presunto rapporto di lavoro dipendente con la società medesima, …(omissis) … se in seguito alla disposta separazione dei giudizi, sia legittima la sospensione necessaria del giudizio avente ad oggetto la responsabilità gestoria, in attesa della definizione del diverso giudizio avente ad oggetto l’accertamento del presunto rapporto di lavoro tra l’amministratore e la società medesima”, posto che si chiede sostanzialmente alla Corte di dire se il giudice a quo abbia agito bene o male sospendendo il giudizio ma non si indica, al fine di ottenerne la conferma o la smentita, il principio di diritto che lo stesso avrebbe dovuto applicare e in forza del quale l’azione avanti al giudice del lavoro non dovrebbe considerarsi pregiudiziale rispetto a quella sospesa.
L’inidoneità del quesito comporta l’inammissibilità del ricorso.
Il tenore delle difese della resistente induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011