Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18999 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 16/07/2019), n.18999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16634/2013 R.G. proposto da

COOPERATIVA CACHE CACHE A RL IN LIQUIDAZIONE, G.M.,

B.F.A.M., A.G., A.L.,

rappresentati e difesi dall’avv. Umberto Mancuso, elettivamente

domiciliati presso il suo studio, in Roma, via dei Mille n. 34 c/o

Istituto (OMISSIS).

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria, sezione n. 2, n. 115/02/12, pronunciata il 21/09/2011,

depositata il 31/05/2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 giugno 2019

dal Consigliere Dott. Guida Riccardo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Pedicini Ettore, che ha concluso chiedendo l’estinzione del

giudizio;

udito l’avv. Emanuele Valenzano per l’Avvocatura Generale dello

Stato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Cooperativa Cache Cache a r.l. in liquidazione ed i soci G.M., B.F.A.M., A.G. e A.L. impugnarono innanzi alla CTP di Perugia tre avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione IRPEG, IRAP, IVA, per le annualità 2003, 2004, 2005, ricavi non dichiarati, sulla base del processo verbale di constatazione della GdF che aveva accertato che la cooperativa, svolgente attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, era priva della finalità mutualistica, e che, in realtà, era una società di fatto intercorrente tra i medesimi soci, appartenenti ad un unico nucleo famigliare.

2. La CTP di Perugia, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 54/07/2009, li respinse e tale decisione è stata confermata dalla CTR dell’Umbria che ha disatteso il gravame dei contribuenti, rilevando che: a) gli avvisi di accertamento possono essere motivati per relationem con richiamo al contenuto del PVC redatto dall’organo di controllo; b) la circostanza che la cooperativa fosse priva del requisito della mutualità era confermata dai rilievi dei vigili urbani di Perugia e dal provvedimento della federazione nazionale consumo che, in esito ad un’ispezione, aveva cancellato l’ente dal libro matricola dei propri aderenti; c) in merito all’asserita legittimità dei finanziamenti soci per cassa, doveva essere confermata la pronuncia di primo grado, in quanto, testualmente: “la procedura adottata è priva di qualsiasi riscontro di carattere documentale.” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

3. I contribuenti ricorrono, con cinque motivi, per la cassazione di questa sentenza; l’Agenzia resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata ex adverso in udienza.

La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390 c.p.c., comma 2, per cui, a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo.

Stante l’adesione dell’Agenzia alla rinuncia, non v’è luogo a provvedere sulle spese (art. 391 c.p.c., comma 4).

5 Deve, infine, escludersi che possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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