Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18999 del 14/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 14/09/2020), n.18999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2112-2018 proposto da:
D.V.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO
SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PISTILLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3462/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 05/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA
ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettava la domanda avanzata nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca da D.V.S., docente alle dipendenze del predetto Ministero in virtù di numerosi contratti a tempo determinato, diretta a ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni;
che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.V.S.;
che il Ministero è rimasto intimato;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorrente ha fatto pervenire rinuncia al ricorso sottoscritta dalla parte e dal difensore;
che ex art. 390 c.p.c. la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione all’udienza o sino alla data dell’adunanza camerale, o finchè non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter, con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato;
che va dichiarata, pertanto, l’estinzione del processo, non essendo necessaria la notifica della rinuncia alla controparte non costituita (art. 390 c.p.c., comma 3), nei cui confronti non va disposta alcuna liquidazione delle spese;
che, stante l’esito del giudizio, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma comma 1 bis dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020