Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18999 del 02/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 02/09/2010), n.18999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11280/2009 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA

121, presso lo studio dell’avvocato PANUCCIO Giuseppe, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso

lo studio dell’avvocato CASALINUOVO ALDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROMUALDO Lucio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARINUZZI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar IGOR

GENGHINI di ROMA del 9/9/09, rep. 20894;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 175/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 06/03/2009 r.g.n. 1002/07;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;

udito l’Avvocato PANUCCCIO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La questione riguarda la pretesa di M.A. – già dipendente della Regione Calabria – nei confronti dell’INPDAP e della Regione Calabria – avente ad oggetto la riliquidazione dell’indennità premio di servizio, prendendo come base di calcolo le differenze stipendiali tra il livello formalmente rivestito di prima qualifica dirigenziale e quella di dirigente superiore, corrispondente alle superiori mansioni svolte.

Il Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto la domanda con sentenza n. 1549/07, emessa il 17 ottobre 2007, successivamente confermata dalla Corte di appello della stessa città con sentenza del 6 marzo 2009.

Avverso quest’ultima sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La Regione Calabria resiste con controricorso. L’ INPDAP – già contumace nel giudizio di appello – non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l’appello era stato motivato, essenzialmente, sul rilievo che la Corte dei Conti – in sede di riliquidazione della pensione del ricorrente – aveva avuto occasione di accertare i caratteri di “fissità e continuità” delle superiori mansioni espletate dal ricorrente 1 luglio 1990 al 31 luglio 1991.

La sentenza 6 marzo 2009 della Corte territoriale ha rigettato la domanda, così motivando:

a) la sentenza della Corte dei Conti – richiamata come precedente – in quanto pronunziata da una autorità giudiziaria speciale, competente in materia pensionistica riguardante il pubblico impiego, non esplica alcuna autorità di giudicato nella presente controversia, la quale, avendo ad oggetto l’indennità di premio di servizio dovuta ai dipendenti degli enti locali appartiene alla giurisdizione ordinaria;

b) nella presente controversia è emerso che solo per un periodo circoscritto (1.7.1990/31.7.1991) su una durata assai maggiore del rapporto si sarebbe avuto lo svolgimento di mansioni superiori.

Con il primo motivo di ricorso, denunciando la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla L. n. 152 del 1968, artt. 4 e 11, osserva il M. che l’art. 4 cit., evidenzia che l’indennità premio di servizio dev’essere definita con riferimento alla retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi. Detta retribuzione – ex art. 11 – è quella “costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura……….e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso….”. Le differenze retributive per espletamento di mansioni superiori costituiscono comunque maggiorazioni dello stipendio e, dunque, voci integrative, o costituiscono stipendio a tutti gli effetti in considerazione dell’art. 4 cit., che individua l’emolumento a base contributiva quale criterio per individuare lo stipendio stesso.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione con riferimento ad un punto decisivo della controversia, ovvero con riferimento alla valutazione della retribuzione contributiva, deduce il ricorrente che la maggiorazione per differenze retributive è stipendio e quindi rientra nella base di commisurazione dell’indennità premio di servizio.

Entrambi i motivi sono privi di fondamento.

Come anticipato dalla Corte territoriale, va esclusa ogni autorità di giudicato della richiamata sentenza della Corte dei Conti, rispetto alla presente controversia, dal momento che quest’ultima, ha ad oggetto l’indennità di premio di servizio, appartenente alla esclusiva giurisdizione ordinaria, mentre la prima riguarda prestazioni pensionistiche affidate alla giurisdizione speciale (v.

Cass. SSUIJ 5 aprile 2005, n. 6994).

Secondo le SSUU n. 3673 del 24 marzo 1997 la retribuzione contributiva cui, per i dipendenti degli enti locali si commisura – della L. n. 152 del 1968, ex art. 4 – l’indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5 di detta legge, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione “stipendio o salario” impone una interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura.

Vanno quindi esclusi dalla base di calcolo in questione, le differenze retributive spettanti a seguito dello svolgimento di fatto di mansioni superiori proprio perchè trattasi di emolumenti non fissi nè continuativi (conf. Cass., n. 19296 del 14 luglio 2008).

Giova sottolineare che il ricorrente è stato collocato in quiescenza mentre espletava di fatto mansioni superiori, in assenza di una preposizione ad hoc, il che esclude di per sè il carattere fisso e continuativo dell’emolumento: ed infatti, in mancanza di una attribuzione formale di tali mansioni, pur in presenza dell’obbligo di adeguamento retributivo, resta la facoltà della p.a. di porre fine alle superiori mansioni (ricorre nella fattispecie la nozione di “retribuzione provvisoria” come tale esclusa dall’elenco dettato dalla L. n. 152 del 1968, art. 11.

Da quanto precede deve, in conclusione, affermarsi che la domanda non è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della Regione Calabria, pari ad Euro 20,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori per onorali. Nulla nei confronti dell’INPDAP, inattiva nel presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

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