Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18998 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/07/2017, (ud. 07/03/2017, dep.31/07/2017),  n. 18998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Equitalia Umbra s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via

Cavalier D’Arpino 8 presso lo studio dell’avv. Enrico Fronticelli

Baldelli, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Franco Puppola, per

procura speciale del Notaio G.M. di (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione;

– intimato –

avverso il decreto in data 8/18 novembre 2010 del Tribunale di

Orvieto;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sostituto

procuratore generale dott. Salvato Luigi che ha concluso per il

rigetto dei primi due motivi e l’accoglimento del terzo motivo del

ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Equitalia Umbra s.p.a. ha proposto, con ricorso del 23 settembre 2010, domanda “supertardiva” con la quale ha chiesto l’ammissione del credito di 57.638,15 Euro, derivante da imposte non pagate, allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. (dichiarato il 22 dicembre 2006). Il giudice delegato ha dichiarato inammissibile la domanda perchè priva di deduzioni in merito alle ragioni della presentazione tardiva.

2. Equitalia Umbra s.p.a. ha proposto opposizione lamentando che il giudice delegato, contravvenendo al disposto della L. Fall., artt. 93 e 99, non aveva fissato udienza di comparizione dell’istante impedendo al curatore di esprimersi sull’ammissibilità del credito e all’istante di esporre le ragioni del ritardo nella presentazione della domanda al fine di farne apprezzare la scusabilità. A tale proposito ha dedotto quanto segue. Il credito era maturato originariamente nei confronti della società Le Felcete s.r.l., successivamente incorporata dalla società (OMISSIS). Nonostante la intervenuta dichiarazione di fallimento di quest’ultima società il curatore aveva omesso di avvisare la creditrice Equitalia Umbra. Inoltre la società istante aveva avuto conoscenza dell’incorporazione della società debitrice e della possibilità di far valere il proprio credito nei confronti della società incorporante con grave ritardo e solo a seguito dell’avviso ex art. 498 c.p.c., notificato dal creditore fondiario Meliorbanca s.p.a. pignorante i beni della (OMISSIS), beni che erano stati oggetto di precedente iscrizione ipotecaria da parte dell’istante nei confronti della società incorporata Le Felcete s.r.l.

3. Si è costituito il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. e ha contestato sia l’ammissibilità della domanda proposta tardivamente senza indicazione dei motivi del ritardo, sia la fondatezza delle ragioni addotte con l’opposizione. Ha affermato la curatela che l’istante aveva avuto tempestiva conoscenza del trasferimento alla (OMISSIS) dei beni, su cui aveva iscritto ipoteca esattoriale nel 2005, e quindi successivamente al passaggio della proprietà dei beni stessi dalla società Le Felcete alla (OMISSIS) s.r.l. Inoltre ha rilevato la curatela fallimentare che la istante era stata avvisata della dichiarazione di fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. intervenuta peraltro dopo la dichiarazione di fallimento della stessa società Le Felcete.

4. Il Tribunale di Orvieto, con decreto dell’8/18 novembre 2010, ha respinto l’opposizione ritenendo che la mancata esposizione nell’istanza di ammissione tardiva della giustificazione del ritardo aveva reso la domanda inammissibile. Tuttavia il Tribunale ha anche motivato sulla infondatezza della opposizione rilevando che già dall’iscrizione ipotecaria la società creditrice aveva avuto cognizione della appartenenza dei beni alla società successivamente fallita.

5. Ricorre per cassazione Equitalia Umbra s.p.a. deducendo: a) violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il tribunale di Orvieto omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità del decreto del G.D. emesso senza fissazione dell’udienza per l’esame della domanda di insinuazione al passivo; b) violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 101 nella parte in cui ha ritenuto corretto l’operato del giudice delegato; c) violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 101, u.c. in ordine al concetto di “prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile” all’istante.

Diritto

RITENUTO

che:

6. Il ricorso è infondato quanto al primo motivo. Non sussiste infatti il vizio di omessa pronuncia dato che il Tribunale ha rigettato esplicitamente la eccezione di nullità del decreto del giudice delegato, per omessa fissazione dell’udienza dedicata all’esame della domanda supertardiva, e dato che ha comunque valutato, con distinta ratio decidendi, il merito dell’opposizione e specificamente le ragioni addotte dall’opponente a giustificazione della tardiva presentazione dell’istanza. Tale pronuncia sulle difese della opponente circa le ragioni del ritardo appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il decreto del giudice delegato che, senza fissazione di udienza, sancisca l’inammissibilità della domanda tardiva di credito, perchè formulata oltre il termine di cui alla L. Fall., art. 101, così impedendo alla parte istante di fornire la prova della non imputabilità ad essa del ritardo, è impugnabile con l’opposizione di cui alla L. Fall., art. 99, trattandosi di provvedimento che concorre alla formazione definitiva dello stato passivo ed incide sul diritto alla partecipazione al concorso del creditore (cfr. Cass. cív. sezione 1 n. 21596 del 3 dicembre 2012). Se pertanto è fondato l’argomento, di cui al secondo motivo della ricorrente, circa la necessità, ai sensi della L. Fall., artt. 93-95, della fissazione, da parte del giudice delegato, in seguito alla presentazione della domanda supertardiva, dell’udienza di trattazione dell’istanza, è tuttavia da rilevare che l’esame delle ragioni della presentazione tardiva, che avrebbe dovuto compiersi davanti al giudice delegato, consentendo così all’istante di fornire la prova della scusabilità del ritardo in contraddittorio con la posizione espressa al riguardo dalla curatela fallimentare, è stato compiuto dal tribunale nel giudizio di opposizione con autonoma ratio decidendi che presuppone implicitamente l’illegittimità della dichiarazione di inammissibilità emessa de piano dal giudice delegato.

7. E’ fondato il terzo motivo del ricorso. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’ammissibilità della domanda cd. supertardiva, di cui alla L. Fall., art. 101, u.c., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall’art. 92, integra la causa non imputabile del ritardo, ma il curatore ha facoltà di provare che il creditore, pur in mancanza del predetto avviso, abbia comunque avuto notizia del fallimento, spettando al giudice di merito la valutazione del relativo accertamento di fatto, che, se congruamente e logicamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. civ., sezione 1, n. 23302 del 13 novembre 2015). Nella specie difetta tale logicità e congruità della motivazione dato che la prova della effettiva conoscenza del fallimento deve essere rigorosa, a fronte dell’inosservanza dell’obbligo di informazione gravante sulla curatela, e non può essere basata quindi su mere supposizioni e specificamente sulla sola qualità di creditore ipotecario dell’istante risolvendosi tale presupposizione in una automatica esenzione dell’obbligo informativo in violazione di quanto previsto dalla L. Fall., art. 92 e art. 101, u.c..

8. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Terni che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Terni anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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