Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18998 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 27/09/2016), n.18998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21399/2013 proposto da:

M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO PERONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO GIANCONE giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (già INA ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA), in

persona del suo Procuratore, la S.c.P.A. Generali Business

Solutions, società soggetta alla Direzione e Coordinamento di

Assicurazioni Generali SPA, in persona del Dott. P.V. e

Dott. D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO CARNEVALE giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.A. & FIGLI SNC, IVECO FINANZIARIA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 122/2013 del TRIBUNALE DI NAPOLI – SEDE

DISTACCATA di CASORIA, depositata il 22/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato LORENZA IANNELLI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Dal Giudice di pace venne rigettata, per difetto di legittimazione attiva in capo all’attore, la domanda di risarcimento dei danni materiali proposta da M.L.. Questi assunse che il proprio ciclomotore aveva riportato danni, essendo stato investito da un autocarro mentre era in sosta, e agì nei confronti della società proprietaria (Iveco) dell’autocarro, assicurata con INA Assitalia, la quale, costituendosi, chiamò in causa la società ( G.A. & figli snc), restata contumace, che lo deteneva in locazione finanziaria.

L’impugnazione fu rigettata e la sentenza di primo grado fu confermata, con diversa argomentazione, dal Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Casoria (sentenza del 22 febbraio 2013).

2. Avverso la suddetta sentenza, l’originario attore propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Generali Italia (già INA) spa resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie.

Iveco e G., ritualmente intimati, non si difendono.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulle argomentazioni che si riassumono sinteticamente.

a) Al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal Giudice di pace, l’attore/appellante M. è legittimato ad agire per il risarcimento del danno in quanto proprietario del ciclomotore.

b) Non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il Tribunale in sede di impugnazione deve decidere sulla domanda avanzata.

c) L’attore non ha fornito la prova che l’autocarro che ha impattato contro il ciclomotore di sua proprietà fosse effettivamente l’autocarro, di proprietà della Iveco, concesso in locazione finanziaria alla società G.. In definitiva, non ha fornito la prova della identificazione del veicolo investitore, che costituisce un indefettibile antecedente logico-giuridico rispetto all’accertamento della titolarità dello stesso.

A tal fine, rileva che l’unica testimonianza non ha fornito elementi di identificazione dell’autocarro investitore. Invece, agli stessi fini, nessuna valenza probatoria ha la certificazione relativa alla proprietà dell’autocarro, che l’attore assume come investitore, in capo all’Iveco. Nè argomenti di prova si possono trarre dai comportamenti delle parti, ex art. 116 c.p.c., comma 2, per essere le parti (proprietaria e locataria) restate contumaci. D’altra parte, l’attore avrebbe potuto chiedere di provare il coinvolgimento dell’autocarro, rispetto al quale sono stati convenuti la proprietaria e la locatrice, mediante deferimento di interrogatorio formale.

2. Con i due motivi di ricorso, si censura la decisione sotto due profili.

2.1. Dalla prima prospettiva si assume la violazione del giudicato interno (art. 324 c.p.c.) che si sarebbe formato sulla legittimazione passiva della società G., locataria, e sul concreto coinvolgimento dell’autocarro di cui la stessa disponeva come locataria, per aver il giudice di primo grado, pronunciando sul difetto di legittimazione attiva, superato il profilo della legittimazione passiva e per non essere stato tale profilo oggetto di appello incidentale da parte degli appellati.

La censura è manifestamente infondata.

In disparte la sovrapposizione concettuale esistente nel ricorso tra legittimazione a contraddire in capo alla G., locataria del bene che l’attore assumeva essere stato causa del sinistro, e la titolarità passiva a rispondere del danno per l’ipotesi che quel veicolo fosse stato provato essere stato coinvolto nel sinistro, per escludere ogni giudicato implicito in ordine alla legittimazione passiva della G. e alla identificazione del veicolo è sufficiente dire che la verifica della legittimazione attiva dell’attore costituisce un antecedente logico-giuridico necessario nello scrutinio della domanda che il giudice deve effettuare, una volta verificati preliminarmente i profili puramente processuali. Ne consegue che, al fine di escludere la legittimazione attiva (anche se erroneamente), il giudice non prende in esame, neanche implicitamente, alcun altro aspetto attinente al merito della domanda.

2.2. Dalla seconda prospettiva, nel ricorso si assume la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice pronunciato d’ufficio su una eccezione, quella che l’autocarro non era coinvolto nel sinistro, che non era stata sollevata dalla assicurazione, costituita in giudizio.

Anche tale censura è manifestamente infondata.

La sentenza di appello, decidendo correttamente la causa come giudice di primo grado, ha verificato un elemento costitutivo dell’azione di risarcimento del danno relativo alla identificazione del veicolo che si assumeva esserne stata la causa.

All’esito di tale scrutinio ha escluso, con plurime argomentazioni (cfr. sintesi p. 1) restate non censurate nel ricorso, che l’attore avesse fornito la prova, su di lui incombente.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza nei confronti della assicurazione. Non avendo le altri parti intimate svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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