Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18998 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 14/09/2020), n.18998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28381-2018 proposto da:

K.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SILVIA LUCANTONI, ARMANDO TURSI,

MARIALUCREZIA TURCO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,

GIUSEPPE AMTANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 379/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di L’Aquila, a conferma della sentenza del Tribunale di Pescara, ha rigettato la domanda proposta da K.K., produttore diretto di assicurazioni, rivolta all’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo in capo alla stessa dell’iscrizione alla gestione commercianti per il periodo 2008-2011;

la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’opposizione della K. all’avviso di addebito in quanto depositata oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, decorrenza documentalmente provata in primo grado e non oggetto di contestazione in appello;

la cassazione della sentenza è domandata da K.K. sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

l’unico motivo di ricorso, formulato sulla base dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato sul motivo di appello concernente la domanda di accertamento negativo relativo all’anno 2007”;

prospetta l’esistenza di un vizio di omessa pronuncia, consistente nel fatto che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla domanda di accertamento dell’obbligazione contributiva, avanzata da parte ricorrente già nel ricorso di primo grado;

il primo motivo è inammissibile per carenza di specificità;

secondo la giurisprudenza di legittimità, anche il caso di denuncia di error in procedendo, e specificamente con riguardo all’omessa pronuncia, è necessario che la domanda che si assume trascurata sia riportata negli esatti termini e non per riassunto e siano indicati compiutamente gli atti nei quali è stata formulata, corredando la censura di adeguate allegazioni (Cass. n. 15367 del 2014; Cass. n. 20924 del 2019);

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, poichè la ricorrente non si è attenuta ai suddetti oneri di allegazione.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

In considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

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