Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18998 del 02/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 02/09/2010), n.18998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29429-2008 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DE

BURRO’ 165, presso lo studio dell’avvocato PELAGGI LUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PELAGGI ANTONIO, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A.;

– intimata –

nonchè da:

TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A., in persona dei legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 24,

presso lo studio dell’avvocato FARESE PAOLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CICERCHIA PIETRO, giusta mandato a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DE

BURRO’ 165, presso lo studio dell’avvocato PELAGGI LUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PELAGGI ANTONIO, giusta

mandato in calce al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 219/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/08/2008 R.G.N. 2769/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;

udito l’Avvocato PELAGGI ANTONIO;

udito l’Avvocato CICERCHIA PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G., dipendente della società TOYOTA MOTOR ITALIA, responsabile dell’Ufficio “Grandi eventi Flotte” riceveva lettera di licenziamento disciplinare, previa contestazione – in data 24.3.1998 – dei seguenti addebiti:

a) aver autorizzato, tramite sottoscrizione di un ordine di acquisto, la spesa di L. 435.000 relativa al trasporto di un’autovettura da Taranto a Roma, destinata allo svolgimento di un test presso i Vigili del Fuoco (trasporto che in realtà riguardava non una vettura aziendale, ma privata);

b) aver violato la procedura aziendale che prevede la sottoscrizione di un “ordine di acquisto” prima dell’assunzione, di un impegno di spesa in quanto il trasporto era avvenuto in data 31 luglio 1996, mentre l’ordine era stato sottoscritto in data 7 novembre 1996;

c) aver concesso in uso ad un cliente, per svariati mesi, un’autovettura assegnata al servizio e destinata alle prove.

Premesso di non aver mai svolto – contrariamente all’inquadramento riconosciutogli – mansioni dirigenziali, il B. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la soc. Toyota chiedendo:

a) l’accertamento dell’insussistenza della qualifica di dirigente;

b) l’accertamento della illegittimità del licenziamento per carenza di giusta causa o/ giustificato motivo;

c) la condanna della TOYOTA alle conseguenze ex art. 18 stat. lav.

oltre al risarcimento dei danni connessi all’ingiuriosità del licenziamento;

d) in subordine, l’accertamento della “ingiustificatezza” del licenziamento ai sensi dell’art. 22 c.c.n.l.. Dirigenti, e la condanna della società al pagamento dell’indennità di preavviso, al versamento delle retribuzioni relative ai periodi di malattia seguito al licenziamento e al versamento dei contributi previdenziali all’INPDAI, oltre all’indennità supplementare prevista dall’art. 19 del cit. c.c.n.l. per i dirigenti industriali, nella misura di 22 mensilità;

e) in ulteriore subordine, l’accertamento dell’insussistenza di una giusta causa di licenziamento, e la condanna della società datrice di lavoro all’indennità di preavviso, alle retribuzioni per periodo di malattia conseguente al licenziamento ed alle contribuzioni INPDAI e degli altri Fondi previsti dal c.c.n.l.. In particolare, il B. eccepiva:

a) l’illegittimità del licenziamento per tardività della contestazione (elevata il 24.3.1998 per fatti verificatisi nel 1996;

b) l’insussistenza dei motivi del licenziamento;

c) il motivo illecito del licenziamento;

d) la violazione del principio di immutabilità della contestazione per evidente difformità tra fatti contestati e i motivi del licenziamento;

e) la sproporzionalità tra i fatti contestati e motivazioni del licenziamento;

f) l’intrinseca ingiuriosità del licenziamento e l’aggravamento del danno all’onore subito.

La Toyota contestava integralmente la domanda invocandone il rigetto.

Il Tribunale adito, pur avendo acquisita la sentenza emessa dal g.u.p. di Roma il 25.1.2001 che aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti del ricorrente per non aver commesso il fatto, all’udienza del 28.11.2002 ha respinto integralmente il ricorso.

Il ricorrente interponeva appello eccependo:

a) la nullità delle prove testimoniali perchè nuove;

b) la tardività della contestazione e del licenziamento;

c) il difetto di proporzionalità tra infrazione e sanzione;

d) la violazione degli oneri probatori in ordine alla qualifica dirigenziale dell’attore;

e) il mancato accertamento della sussistenza del danno da licenziamento ingiurioso.

La società convenuta, nel costituirsi, formulava appello incidentale, producendo nuova documentazione, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Dopo ampia istruttoria, la Corte di appello, in data 10.1.2008, ha confermato la sentenza di primo grado, in quanto:

a) la società si era limitata a riprodurre senza sostanziali modifiche i capitoli di prova già allegati nella memoria difensiva;

b) il B. doveva essere considerato dirigente;

c) il licenziamento presentava il requisito della “giustificatezza” (cioè la non arbitrarietà);

d) doveva tenersi conto della ragionevole tempestività della contestazione dell’addebito, in relazione alla complessità delle indagini;

e) la posizione di vertice e di responsabilità particolare in cui si trovava il B. conferiva un rilievo particolare alla fiduciari età nel rapporto tra le parti.

Avverso detta sentenza, il B. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tredici motivi cui ha reagito con controricorso e ricorso incidentale la società Toyota Motor Italia s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DI DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 420, 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità delle prove testimoniali acquisite nel corso dei giudizi di merito, nonchè carenza di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe stravolto il sistema di preclusioni e la parità di posizioni delle parti nel processo, ispirate al principio costituzionale dettato dall’art. 24) (v. SS.UU. n. 477 del 2006);

cfr. anche Cass. nn. 1130/05; SS.UU. n. 11353/04).

Per superare questa censura sarebbe sufficiente osservare – come già fatto dal giudice di appello – che essa è tardiva non avendo la società appellata contestato alcunchè tempestivamente dopo l’ammissione delle prove da parte del giudice di 2^ grado).

Nell’ambito del medesimo motivo, il ricorrente deduce ulteriori profili di illegittimità costituiti dall’ammissione immotivata, da parte del giudice territoriale, di prove testimoniali richieste da entrambe le parti in violazione dell’art. 134 c.p.c., nonchè l’irrituale espletamento della stessa prova testimoniale in quanto raccolta dal Collegio diversamente composto, con conseguente nullità della medesima ordinanza ammissiva della prova.

Avverso tale censura è sufficiente osservare, da un canto, che appartiene alla competenza del giudice di merito tanto più ampia nel processo del lavoro, in virtù dell’art. 421 c.p.c – la “gestione” delle acquisizioni istruttorie, e dall’altro, che ai sensi degli artt. 202 e 276 c.p.c. non è sempre causa di nullità il frazionamento della trattazione in più udienze e l’assunzione delle deposizioni testimoniali da parte di relatori differenti. Potrebbe altresì osservarsi che l’art. 276 cit. riguarda la necessità che vi sia identità del collegio operante nella fase giudicante con il collegio che ha istruito la causa, ma non anche l’identità del giudice in tutte le fasi dell’istruttoria frazionata in più udienze non prossime).

La formulazione di più profili di illegittimità all’interno del primo motivo di ricorso rende più visibile la carenza di una configurazione unitaria dei diversi profili che avrebbe richiesto la formulazione di un quesito di diritto sintetico ed organico, secondo la prescrizione dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile anche al presente giudizio ratione temporis con la conseguente inammissibilità dell’intera censura (cfr, Cass. SS.UU., 17 aprile 2009, n. 9153 ed altre).

Il secondo motivo riguarda la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in ordine all’appartenenza del B. alla categoria dei dirigenti.

Il punto di partenza per l’apprezzamento del motivo è costituito dal principio – ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui l’onere della prova in ordine all’appartenenza della categoria di dirigente spetta al datore di lavoro (Cass. n. 7880 del 2007), e che spetta a chi vuole far valere un diritto in giudizio l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.).

Nel caso presente quest’ultimo principio, del tutto generale, prevale sul primo, una volta che la natura dirigenziale dell’attività lavorativa del ricorrente, costituisce uno specifico interesse dello stesso. Nello specifico contesto, il B. avrebbe dovuto provare, per fruire del più favorevole regime restrittivo del licenziamento, che al formale inquadramento dirigenziale riconosciutogli dalla società datrice di lavoro non corrispondeva una attribuzione effettiva di mansioni e poteri propri del dirigente, quale collaboratore del datore di lavoro. In altre parole, il B. avrebbe dovuto provare che il suo inquadramento formale doveva ritenersi meramente convenzionale e non effettivo (cfr. Cass., n. 1836 del 1992) e che te mansioni effettivamente svolte non corrispondevano a quelle previste, ovvero che, in concreto esse difettassero delle connotazioni proprie della categoria dirigenziale.

Tale prova non è stata fornita.

Il terzo motivo di ricorso concerne la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del c.c.n.l. dirigenti industriali e degli artt. 1362 e ss. c.c. in ordine all’appartenenza alla categoria dei dirigenti di industria.

L’art. 1 del c.c.n.l. per i dirigenti industriali vigente all’epoca dei fatti prevede che “sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 c.c. e che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi di impresa.

Sotto questo profilo, la censura appare inconsistente se si tiene conto che la sentenza di appello concentra l’attenzione sulla natura fiduciaria del rapporto che lega le parti, in relazione al complesso di poteri – decisori o, comunque discrezionali – affidati al dipendente nell’ambito di una impresa di piccole o grandi dimensioni.

In particolare, la sentenza ha colto i connotati della dirigenza, nel caso concreto, sottolineando la posizione di vertice del B. al quale veniva riconosciuta la competenza su importanti servizi o uffici presso la società datrice di lavoro, quali ad es., la responsabilità del reparto “Fleet e Special Sales, unico effettivo settore di vendita diretta da parte della società appellata, oltre alle Pubbliche Relazioni della società, tutte competenze significative di settori nevralgici e di rilevanza strategica per la Toyota.

Conferme ulteriori della posizione genuinamente “dirigenziale” sono evidenziate dalla sentenza di appello con riferimento alla retribuzione “particolarmente elevata riconosciutagli ed ai numerosi consistenti “fringe benefits” allo stesso elargiti.

Il quarto motivo concerne la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente, l’omessa e contraddittoria motivazione in ordine all’accertamento dell’appartenenza alla categoria di dei dirigenti.

La censura è inammissibile in sede di legittimità in quanto costruita tutta sulla riproduzione della “procedura acquisti” e della documentazione già valutata dai giudici di merito e non riproponibile in sede di legittimità.

Sul quinto e il sesto motivo di ricorso – entrambi riferiti alla violazione e falsa applicazione dell’art. 7 stat. lav., in ordine alla tempestività della contestazione, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la contestazione dell’addebito deve essere ”ragionevolmente” immediata, nel senso che essa debba avvenire in stretta connessione temporale con la condotta del lavoratore, ma il requisito della immediatezza deve parametrarsi con riferimento alle particolarità delle infrazioni commesse ed alla necessità di un certo margine temporale per il loro preciso accertamento da parte del datore di lavoro. Ciò comporta che in caso di indagini complesse e difficili è necessaria un’adeguata ricostruzione e valutazione della complessiva condotta del dipendente la quale può richiedere un maggiore lasso di tempo, specie quando – come nella specie – si trattava di verificare il carattere isolato ovvero duraturo, o reiterato della condotta del lavoratore.

In proposito è opportuno ricordare che la tempestività della contestazione costituisce oggetto di un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità (Cass., n. 19159 del 2006).

11 settimo e l’ottavo motivo riguardano la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 in ordine all’immutabilità dei fatti contestati, e della stessa contestazione.

Il nono motivo riguarda la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e cioè l’insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione in ordine all’accertamento della legittimità del licenziamento e alla contestuale conferma della sentenza di 1 grado.

Il decimo motivo riguarda la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per l’insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro e dei principi enunciati dal diritto vivente ai fini della legittimità del licenziamento.

L’undicesimo motivo allude alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. dell’art. 19 del c.c.n.l. applicato al rapporto di lavoro; il dodicesimo motivo fa riferimento alla violazione dell’art. 23 del c.c.n.l., nella parte in cui riconosce che il licenziamento non è assistito da una giusta causa, ma è giustificato ai sensi del c.c.n.l..

Il tredicesimo motivo attiene alla insufficiente, omessa o contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza di un motivo illecito, alla ingiuriosità del licenziamento e al risarcimento del danno biologico e morale (v. appresso gli ultimi due motivi di ricorso incidentale) è sufficiente rilevare la totale assenza di specifici riscontri del carattere ingiurioso del licenziamento, in astratto correlati ai contenuti lesivi degli addebiti mossi a carico del B., alle modalità ed al contesto, anche ambientale, dei medesimi addebiti.

I motivi, dall’undicesimo al tredicesimo, riguardano aspetti di merito sicchè non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.

II tredicesimo motivo di ricorso è altresì inammissibile poichè impropriamente articolato sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5: non si tratta tanto di incompiutezza della motivazione, ma di una censura che colpisce frontalmente le norme di diritto per il mancato riconoscimento di un danno asseritamente ascrivibile alla società datrice di lavoro:

Quest’ultimo motivo è anche infondato poichè il ricorrente non può lamentarsi di non essersi visto esaminare la sua domanda risarcitoria in quanto, avendo la Corte di appello accertato la legittimità del licenziamento, sono venuti meno i presupposti stessi per ottenere il risarcimento del danno.

Alcuni (in verità scarsi) elementi aggiuntivi di valutazione dei motivi formulati dal ricorrente e sin qui esaminati, sono rinvenibili nei controricorsi, e nei ricorsi incidentali articolati da entrambe le parti.

Col proprio ricorso incidentale condizionato (quest’ultimo destinato ad essere assorbito, nell’ipotesi di accoglimento del controricorso principale) la società resistente denuncia:

la violazione e falsa applicazione degli artt. 420, 421 e 437 c.p.c. per l’inammissibilità dei quesiti multipli, o ambigui, quali quelli articolati in riferimento al primo e secondo motivo di ricorso;

– l’inammissibilità dei quesiti terzo, quarto, quinto, e sesto, in quanto prospettano la violazione di principi – anche costituzionali – non richiamati nell’intestazione, nè esplicitati nel corpo del ricorso; – l’inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo in quanto ricollegati ad un apprezzamento di merito, come tale incensurabile, circa la natura dirigenziale delle prestazioni svolte dal B.;

– l’inammissibilità della questione relativa all’applicazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, poichè l’omessa rappresentazione della realtà impedisce un’adeguata conoscenza della vicenda;

– la violazione degli art. 1362 ss. c.c., in materia di interpretazione della contrattazione collettiva nella parte in cui, senza specificare le altre norme parametro, si compie una generica ricognizione delle disposizioni codicistiche in materia di ermeneutica dei contratti;

in ogni caso, l’infondatezza del terzo motivo del ricorso principale del B., in quanto incensurabile o fondato su apprezzamenti di merito non valutabili in questa sede la configurazione della categoria dei “dirigenti”;

– l’incensurabilità, in questa sede di legittimità, in quanto basata su profili di merito, della valutazione compiuta dai giudici di merito in ordine alla tempestività della sanzione disciplinare impugnata: “i giudizi sulla immediatezza della contestazione non può prescindere dal momento in cui il datore di lavoro sia venuto a conoscenza della riprovevole condotta del dirigente (conf. Cass. n. 24584/2001);

– l’inammissibilità di buone parte dei quesiti giuridici in quanto formulati in termini generici non esplicitamente riferibili alla fattispecie;

– l’infondatezza dei motivi settimo e ottavo riguardanti l’immutabilità dei fatti contestati, non ravvisandosi alcuna modifica di contenuto nel corso dei gradi di giudizio;

– l’inammissibilità del 12mo motivo di ricorso a causa di un quesito di diritto formulato in termini del tutto generici, in spregio all’art. 366 bis c.p.c.;

Ulteriori elementi critici si colgono nel controricorso, ex art. 370 c.p.c., del B., rispetto al quale la società resistente invoca, preliminarmente, l’inammissibilità, ex art. 366 c.p.c. nella parte in cui non sono esposti in maniera sintetica i fatti della causa.

Più precisamente osserva il B., in ordine alle risposte fornite dalla società convenuta ai 13 motivi di ricorso principale, quanto segue:

– quanto al motivo n. 1, che le deduzioni difensive della società sono assolutamente pretestuose: i giudici di merito hanno erroneamente interpretato e violato gli artt. 420, 421 e 437 c.p.c., disponendo la riformulazione dei capitoli di prova pur in assenza di richieste di parte;

– quanto al secondo motivo, l’assoluta genericità della la censura, e della relativa “questione di diritto”, il che si riflette nella inammissibilità del gravame;

– anche il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non risulta prodotta il testo della fonte pattizia invocata (l’art. 1 del c.c.n.l., dirigenti industriali (conf. Cass. SS.UU. n. 10374/2007);

Alla luce delle considerazioni che precedono, condivisa la natura dirigenziale del lavoratore ricorrente, già ritenuta da entrambi i giudici di merito, va ritenuta la legittimità del licenziamento impugnato.

Deve sottolinearsi – in aderenza alla costante giurisprudenza, condivisa anche dalla Corte territoriale che, gli addebiti contestati al dipendente che rivesta una effettiva posizione dirigenziale, vanno valutati non tanto sotto il profili della giusta causa, ma della sua giustificatezza, alla cui stregua può rilevare qualunque motivo purchè giustificato, ossia costituente base di una decisione coerente e sorretta da ragioni apprezzabili sul piano del diritto, le quali richiedono non l’analitica verifica di specifiche condizioni salvo quelle che si identifichino in quella costituita dalla proporzionalità tra sanzione e infrazione (richiesta dalla norma base contenuta nell’art. 2104 c.c.) – ma una globale valutazione che escluda l’arbitrarietà e la pretestuosità del licenziamento (Cass., n. 15496 del 2008).

In conclusione, esclusa l’arbitrarietà o la pretestuosità del licenziamento impugnato, sulla base di una indagine assai puntuale compiuta dalla sentenza di appello, una volta assorbiti i ricorsi incidentali formulati da entrambe le parti, non resta che respingere il ricorso del B. con le conseguenze sulle spese di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, pari ad Euro 120,00, oltre ad Euro 3.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

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