Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18997 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 27/09/2016), n.18997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10985/2014 proposto da:

IMC SRL, in persona dell’amministratore unico A.A.,

A.A., A.M., V.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI PAOLO D’INCECCO BAYARD DE VOLO, rappresentati

e difesi dall’avvocato DONATO DI CAMPLI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT LEASING SPA, (già LOCAT SPA), in persona del Dott.

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO 6, presso

lo studio dell’avvocato GIANCARLO CATAVELLO, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 182/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/03/2013;

uditala relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato DONATO DI CAMPLI;

udito l’Avvocato ALVISE VERGERIO DI CESANA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Nel 2003 IMC s.r.l. e i signori A.A. e M. e V.G. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara la Locat s.p.a., esponendo che la società aveva concesso in locazione finanziaria alcuni macchinari industriali alla IMC, con prestazione di fideiussione da parte degli A. e della G. e che la stessa aveva in seguito ottenuto un decreto ingiuntivo per i canoni non pagati e per la restituzione dei beni, sulla base del quale aveva iscritto ipoteca giudiziale sui beni di proprietà dei fideiussori. Successivamente tra le parti interveniva transazione per la cancellazione dell’ipoteca ed il ripristino del contatto, ma gli attori affermavano, che la Locat avesse omesso di consegnare loro l’originale dell’atto di assenso alla cancellazione delle ipoteche, provocando ingenti danni agli attori in quanto aveva creato nelle banche la convinzione che la società non fosse più solvibile ed esse avevano poco dopo revocato gli affidamenti. Gli attori chiedevano quindi che il tribunale dichiarasse l’inadempimento della Locat all’obbligo di prestare il consenso alla cancellazione delle ipoteche, e la condannasse al risarcimento degli ingenti danni recati alla società e ai fideiussori.

Il Tribunale di Pescara dichiarava la propria incompetenza territoriale per le domande proposte dalla IMC, in virtù della clausola contrattuale che prevedeva il foro esclusivo del Tribunale di Bologna, e rigettava la domande dei fideiussori in mancanza della prova della sussistenza e dell’entità del danni.

Proposto appello dinanzi alla Corte d’Appello de L’Aquila da parte dei fideiussori e della società, lo stesso è stato rigettato con condanna degli appellanti al pagamento delle spese. I.M.C. s.r.l., A.A. e M. e V.G. propongono ricorso per cassazione, articolato in sette motivi ed illustrato da memoria, contro la sentenza n. 182/2013, depositata dalla Corte d’Appello dell’Aquila in data 6 marzo 2013, non notificata, nei confronti di Locat s.p.a., ora Unicredit Leasing s.p.a..

La Unicredit Leasing s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 1223 c.c., laddove la corte d’appello ha negato che i danni lamentati dai garanti fossero in rapporto di consequenzialità immediata e diretta con l’omessa consegna da parte della Locat dell’atto di assenso alla cancellazione delle ipoteche giudiziali.

Sostengono i ricorrenti che la corte d’appello avrebbe confuso affidabilità ed insolvenza, in quanto non avrebbe considerato che la IMC era una società in crescita, alla quale le banche avevano dato fiducia e concesso un cospicuo credito (circa quattro miliardi di Lire), che le esposizioni debitorie erano garantite dalle ipoteche volontarie sugli immobili e dai fideiussori, e quindi era una società operativa ed in espansione e non una società insolvente.

Addebitano al comportamento incontestatamente inadempiente della Locat (che solo in giudizio, ad anni di distanza dalla conclusione della transazione produceva l’originale dell’atto di assenso alla cancellazione dell’ipoteca), che non consegnando l’atto di assenso alla cancellazione impediva di fatto, oltre alla cancellazione, la possibilità di fornire nuove garanzie, la perdita di affidabilità rispetto al sistema bancario, che nello stesso periodo ha iniziato a revocare i fidi e a chiedere il rientro delle esposizioni debitori.

Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nelle prove orali richieste: in entrambi i gradi, la domanda è stata rigettata senza che il giudice si pronunciasse sulle prove orali articolate dagli attori senza neppure rigettarle o dichiararle inammissibili.

Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza in ragione della omessa pronuncia sulle prove orali richieste.

Con il quarto motivo i ricorrenti tornano a denunciare la violazione dell’art. 1223 c.c., laddove la corte d’appello pone in rapporto di causalità i danni dei quali si chiede il risarcimento non con la mancata prestazione dell’assenso alla cancellazione di ipoteca da parte di Locat, ma con la più ampia esposizione debitoria in cui di per sè autonomamente si trovava la società, riconducendo il danno da perdita di affidabilità rispetto al sistema bancario ad un rapporto di causalità diretta con il mancato pagamento delle varie fideiussioni, e laddove pone in rapporto di causalità il danno da perdita di commerciabilità dei beni ipotecati con le ipoteche iscritte dai vari istituti di credito.

Il primo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono entrambi infondati.

In realtà, i ricorrenti contrappongono la loro ricostruzione dei fatti, e la loro concatenazione degli stessi in un rapporto di causa ed effetto a quella operata dalla corte d’appello, che ricostruisce il quadro complessivo evidenziando che nello stesso periodo della iscrizione dell’ipoteca giudiziale in favore di Locat la società IMC versava in una situazione di grave difficoltà finanziaria, comprovata, oltre che dalla cospicua esposizione debitoria sopra menzionata, dalla incapacità della società di far fronte ai debiti in scadenza con gli ordinari mezzi di pagamento, il che aveva portato alla emissione nei suoi confronti di numerosi decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi e sulla base dei quali altri creditori avevano iscritto altre ipoteche, e al mancato pagamento di decine e decine di effetti cambiari protestati. Sulla base di tutti gli elementi indicati la corte d’appello, con una motivazione dettagliata e articolata, e che non può certo essere rinnovata in questa sede non rientrando la valutazione dei fatti tra i compiti di questa corte di legittimità, ha escluso che il comportamento della Locat, benchè negligente, fosse in rapporto di causalità con il discredito commerciale, la revoca degli affidamenti e i danni lamentati dalla società e dai suoi fideiussori.

Anche il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, ed anch’essi devono essere rigettati: in realtà, la corte d’appello fonda la motivazione sulle cospicue prove documentali prodotte dagli stessi appellanti, con una implicita valutazione di irrilevanza in riferimento alle prove orali.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 642 c.p.c., laddove la corte d’appello ha ritenuto che, anche se fosse stata tempestivamente cancellata l’ipoteca, il decreto ingiuntivo emesso in favore del Banco di Napoli sarebbe stato ugualmente concesso dotato di provvisoria esecutorietà, attesa la situazione debitoria complessiva della società e gli effetti insoluti emessi.

Sostengono che la corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che a fondamento del decreto ingiuntivo emesso in favore del Banco di Napoli vi fossero titoli di credito insoluti, in quanto si trattava di semplici ricevute bancarie, e quindi avrebbe errato nell’affermare che quel particolare decreto ingiuntivo sarebbe stato comunque emesso dotato di provvisoria esecutorietà.

Il motivo è infondato ed ininfluente, in quanto innanzitutto il trattarsi di ricevute bancarie o titolo di credito è apprezzamento in fatto demandato in esclusiva al giudice di merito, inoltre nell’economia della motivazione complessiva si prende in considerazione solo uno dei molteplici profili sulla base dei quali la corte d’appello ha rigettato l’azione risarcitoria, inidoneo, anche in caso di eventuale fondatezza, a minare il complesso della decisione (lo stesso ove fondato avrebbe potuto consentire al più una correzione sul punto della motivazione).

Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in punto di liquidazione delle spese giudiziali. Sostengono che, essendo risultato accertato l’inadempimento della Locat rispetto agli obblighi assunti con la transazione, avrebbe dovuto essere accolta la domanda di liquidazione delle spese di giudizio a suo carico.

Infine, con il settimo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’inadempimento della Locat rispetto al suo obbligo di consegnare l’atto di assenso, che avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla corte d’appello quanto meno ai fini della pronuncia sulle spese.

I motivi, connessi, sono entrambi infondati: la corte d’appello dà atto dell’inadempimento della Locat e tuttavia lo ritiene irrilevante ai fini del danno rivendicato dai ricorrenti, che non pone in rapporto causale con questo singolo comportamneto inadempiente, ma con la complessiva situazione debitoria la cui responsabilità fa ricadere sulla stessa società IMC e sui suoi fideiussori: la liquidazione delle spese a carico dei ricorrenti consegue ad una valutazione complessiva dell’esito della lite dalla quale gli attuali ricorrenti escono soccombenti.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti in solido le spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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