Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18997 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 14/09/2020), n.18997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13890-2018 proposto da:

COOP. AGRICOLA M.R. A R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GREGORIO VII 133, presso lo studio dell’avvocato CARMINE DI PIETRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DONATO DE SARNO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO,

EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7116/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Napoli ha rigettato il gravame interposto dall’odierna ricorrente alla decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto il ricorso proposto dalla medesima parte (Cooperativa agricola M.R. a r.l.), nei confronti dell’INPS, avverso il verbale ispettivo con cui l’Istituto escludeva l’esistenza di rapporti di lavoro agricolo con la cooperativa (e ritenuto la stessa cooperativa costituita al solo fine di creare fittizie posizioni assicurative);

in particolare, la Corte territoriale ha escluso che il verbale ispettivo fosse nullo per il difetto di indicazione degli estremi dei rapporti di lavoro agricolo disconosciuti, rapporti numerosi in ragione del lasso temporale oggetto di accertamento; a tale riguardo, la Corte di merito ha rilevato come siffatta omissione non impedisse alla cooperativa di individuare i propri lavoratori dipendenti, trattandosi di informazioni a sua disposizione; ha, quindi, osservato come l’ispezione avesse coinvolto una cinquantina di lavoratori, di cui nessuno rinvenuto al lavoro nel corso di quattro accessi ispettivi, durante i quali, peraltro, il presidente della cooperativa dichiarava agli ispettori che l’attività si sarebbe svolta all’interno di locali di un ufficio in evidente stato di abbandono e senza attrezzature e macchinari; ha osservato, ancora, in ordine alla statuizione di inattendibilità dei testi escussi, come la decisione del giudice di primo grado poggiasse (correttamente) non solo sulla considerazione che l’testi avessero un interesse alla affermazione di sussistenza dei rapporti di lavoro, invece disconosciuti, ma, altresì, sul contenuto delle dichiarazioni medesime, giudicate generiche ed inidonee a sorreggere la deduzione di effettività dei rapporti;

per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la Cooperativa, fondata su due motivi;

l’INPS si è costituito con memoria in calce al ricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver la sentenza impugnata valutato in maniera adeguatamente sufficiente le ragioni del datore di lavoro, atteso che, nel caso di specie, il verbale impugnato difettava palesemente degli elementi formali tali da consentire di prendere specifica posizione sulle circostanze di fatto, così ledendo il diritto di difesa; nella sentenza risulterebbe omessa qualsiasi valutazione circa la eccepita carenza dei requisiti di forma del verbale ispettivo ed altresì circa la provata esistenza di un fondo ove veniva espletata l’attività difensiva; secondo la parte ricorrente, le omissioni riguardavano una domanda o un eccezione e, quindi, avrebbero integrato errores in procedendo; in ogni caso, la Corte di merito avrebbe attribuito rilievo unicamente alle risultanze del verbale, sebbene la fede privilegiata non si estenda alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni dei verbalizzanti, sminuendo del tutto la valenza probatoria dei testi escussi;

il motivo è inammissibile;

in disparte rilievi di non specificità del motivo, si osserva che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente” di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (per tutte, in motivazione, Cass. n. 23940 del 2017 con i richiami ivi indicati);

all’evidenza, nessuna di tali evenienze ricorre nel caso di specie; il percorso argomentativo della Corte di appello, come sinteticamente riportato nello storico di lite, rende comprensibile le ragioni della decisione, sicchè potrà discutersi di condivisibilità o meno dello stesso ma non di una situazione di “anomalia motivazionale” (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014), nei termini di cui si è detto;

del tutto inconferente è, poi, il richiamo all’art. 112 c.p.c., giacchè il vizio di omessa pronuncia è prospettato con riferimento all’omesso esame di argomenti difensivi posti a sostegno della azione di opposizione all’accertamento del verbale ispettivo;

la dedotta violazione (id est: violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia), invece, è configurabile solo in assenza della decisione di un capo di domanda, intendendosi per tale “ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (ex plurimis, Cass. n. 28308 del 2017);

con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 13 e della L. n. 183 del 2010, art. 33 per avere la sentenza impugnata trascurato di valutare le norme che hanno disciplinato, nel tempo, il contenuto del verbale unico di accertamento e notificazione; la parte ricorrente assume che, nel caso di specie, il verbale sarebbe stato privo delle necessarie indicazione di legge;

anche il secondo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;

le censure difettano di specificità: il verbale di accertamento non è trascritto, nè risulta indicata la sede processuale in cui sia rinvenibile (Cass. n. 19048 del 2016);

tali omissioni si pongono in contrasto con i principi sanciti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., n. 4 che impongono alle parti, ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo” ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., 8877 del 2012; ex plurimis, Cass. n. 13713 del 2015);

sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

in ragione del mancato espletamento dell’attività difensiva da parte dell’INPS, va omessa la pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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