Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18997 del 02/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 02/09/2010), n.18997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20078/2007 proposto da:

P.L., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA A MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato

ABATI MANLIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

IUDICA GIOVANNI, giusta procure speciali in calce al presente atto –

e, quanto ai Sigg.ri A.P., AS.GI., C.

B.E., D.R., M.G.,

P.S. e PI.VI., in virtù di separate

procure speciali infra meglio indicate – dall’avvocato GIOVANNI

IUDICA DEL FORO DI MILANO, nonchè, anche in via disgiuntiva, in

forza di ulteriore procura speciale in calce al presente atto

rilasciata in forza dei poteri conferiti a quest’ultimo,

dall’avvocato MANLIO ABATI del FORO DI ROMA, e tutti elettivamente ai

fini del procedimento presso lo Studio dello stesso avvocato Manlio

Abati in Roma Via antonio Mordini 14;

nonchè nell’interesse dei signori:

S.P.D.N.A.M., + ALTRI OMESSI

(coniuge e figlio), tutti rappresentati

e difesi, in virtù di separate procure speciali infra meglio

indicate – e, quanto ai signori: P.A.M., C.

D., R.A.M., E V.L., in virtù di procure

speciali in calce al presente atto – dall’avvocato GIOVANNI IUDICA

del Foro di Milano, nonchè, anche in via disgiuntiva, in forza di

ulteriore procura speciale in calce al presente atto rilasciata in

forza dei poteri conferiti a quest’ultimo, dall’avvocato MANLIO ABATI

del Foro di Roma, e tutti elettivamente domiciliati ai fini del

procedimento presso lo studio dell’avvocato MANLIO ABATI in Roma Via

Antonio Mordini 14;

– ricorrenti –

contro

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA, già “FONDO Di

PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA”, già “FONDO

PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI ROMA”;

e contro

G.G., + ALTRI OMESSI

;

e nei confronti di:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA;

– intimati –

sul ricorso 21055-2007 proposto da:

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA, già “FONDO DI

PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA”, già “FONDO

PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI ROMA”, in persona del

Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante

avvocato Prof. D.B.L., il quale, lo rappresenta e

difende nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 86 c.p.c.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo

studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LEONARDO DI BRINA, GIACOBBE GIOVANNI, giusta

mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

P.L., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA A MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato

ABATI MANLIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

IUDICA GIOVANNI, giusta procure speciali in calce al presente atto –

e, quanto ai Sigg.ri A.P., AS.GI., C.

B.E., D.R., M.G.,

P.S. e PI.VI., in virtù di separate

procure speciali infra meglio indicate – dall’avvocato GIOVANNI

IUDICA DEL FORO DI MILANO, nonchè, anche in via disgiuntiva, in

forza di ulteriore procura speciale in calce al presente atto

rilasciata in forza dei poteri conferiti a quest’ultimo,

dall’avvocato MANLIO ABATI del FORO DI ROMA, e tutti elettivamente ai

fini del procedimento presso lo Studio dello stesso avvocato Manlio

Abati in Roma Via antonio Mordini 14;

nonchè nell’interesse dei signori:

S.P.D.N.A.M., + ALTRI OMESSI

(coniuge e figlio), tutti rappresentati

e difesi, in virtù di separate procure speciali infra meglio

indicate – e, quanto ai signori: P.A.M., C.

D., R.A.M., E V.L., in virtù di procure

speciali in calce al presente atto – dall’avvocato GIOVANNI IUDICA

del Foro di Milano, nonchè, anche in via disgiuntiva, in forza di

ulteriore procura speciale in calce al presente atto rilasciata in

forza dei poteri conferiti a quest’ultimo, dall’avvocato MANLIO ABATI

del Foro di Roma, e tutti elettivamente domiciliati ai fini del

procedimento presso lo studio dell’avvocato MANLIO ABATI in Roma Via

Antonio Mordini 14;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1585/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/07/2006 r.g.n. 10986/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;

udito l’Avvocato ABATI MANLIO; udito l’Avvocato DI BRINA LEONARDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto anche

dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La questione riguarda alcuni dipendenti del Banco di Roma associati al Fondo pensione per il personale della medesima Banca – riconosciuto come persona giuridica con D.P.R. n. 759 del 1951 – allo scopo di assicurare secondo le modalità dettate dallo statuto (art. 40, e segg.) – una pensione diretta al partecipante e una pensione di riversibilità ai superstiti, L’art. 27, e segg. dello statuto stabilivano le modalità di svolgimento della assemblea generale, precisando che le deliberazioni dell’assemblea generale venivano prese per referendum, anzichè con le modalità ordinarie di presenza.

Con delibera presa il 14.10.1975, l’Assemblea aveva modificato l’art. 40 e segg. dello statuto, e, in particolare, le modalità di erogazione delle indicate prestazioni.

Detta delibera, in applicazione dell’art. 16 cod. civ., u.c., veniva approvata con D.P.R. 7 ottobre 1981, n. 674.

Va sottolineato che il sistema vigente prima del referendum (artt. 40 e 42 dello statuto) prevedeva che:

l’ammontare annuo delle pensioni dirette doveva essere determinato in ragione del 42% della somma delle prime cinque annualità di contribuzione versate dal partecipante a decorrere dal 1.1.1959, ed iscritte a suo nome nel “conto speciale”…..nonchè del 30% della somma degli ulteriori contributi versati fino alla cessazione del rapporto di lavoro con la Banca, ed iscritti sempre nel suddetto “conto”.

Il nuovo sistema prevedeva che:

….con decorrenza 1.1.1975 l’ammontare annuo delle pensioni dirette di cui all’ari. 20, sarebbe stato determinato in ragione di uno 0,6% della retribuzione annua contrattuale, per ogni anno di iscrizione e di contribuzione al Fondo con un massimo di 40 anni, calcolandosi detta retribuzione sulla base di quella fruita nell’ultimo mese di servizio…e nei limiti del massimale stabilito dall’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti”.

Dunque, mentre prima del referendum del 1975, il personale direttivo (che aveva sempre goduto di stipendi superiori ai tetti pensionistici) riceveva una pensione corrispondente ai contributi versati, successivamente lo stesso personale continuava a versare contributi proporzionali allo stipendio, ma a causa del massimale, appena introdotto, continuava a percepire una pensione inferiore ai contributi versati.

Con atto di citazione del 12.10.1985 – davanti al giudice ordinario M.A. ed altri – convenivano in giudizio il Fondo assumendo l’inesistenza, o l’assoluta invalidità della deliberazione del 1975:

a) perchè assunta in violazione del principio di parità di trattamento tra gli associati ed in violazione dei diritti quesiti degli stessi;

b) perchè adottata in violazione della disciplina propria dell’assemblea delle persone giuridiche associative, secondo la quale le relative deliberazioni debbono essere adottate nel corso di una assemblea realizzata con la presenza fisica di tutti gli associati e non mediante referendum.

Il Fondo pensioni, ritualmente costituitosi eccepiva:

a) la prescrizione del diritto posto a fondamento della domanda;

b) nel merito, la piena legittimità dell’assemblea in quanto realizzata secondo le norme statutarie, convalidate dal citato D.P.R..

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26.5.1994 dichiarava l’inesistenza della delibera impugnata e il conseguente diritto al precedente trattamento pensionistico da parte degli istanti.

A seguito di impugnazione da parte del Fondo, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 14.7.1997 dichiarava l’incompetenza funzionale del giudice adito essendo la controversia devoluta al giudice del lavoro.

A seguito di riassunzione del processo davanti al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, quest’ultimo pronunciava sentenza in data 12.1.2000 con la quale:

a) dichiarava l’inesistenza della delibera del 1975;

b) l’inefficacia nei confronti di tutti i ricorrenti del tetto pensionistico introdotto dall’art. 22 dello Statuto.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Fondo eccependo:

a) la violazione dell’art. 102 c.p.c., in quanto Fazione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti gli iscritti al Fondo;

b) violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il giudice di primo grado aveva pronunziato “ultra petita” avendo dichiarato l’inesistenza della delibera laddove l’atto introduttivo del giudizio si limitava esclusivamente alla declaratoria di nullità;

c) nel merito, la piena validità della delibera del 1975.

Con sentenza del 19.2.2002 la Corte di appello di Roma dichiarava la nullità dell’intero giudizio di primo grado (rimettendo le parti innanzi al primo Giudice) perchè non era stato presente il P.M..

A seguito di riassunzione del giudizio davanti al Giudice di primo grado, il Tribunale di Roma, con sentenza del 27.7,2003 dichiarava:

a) l’inesistenza della delibera del 1975;

b) l’inefficacia nei confronti dei ricorrenti del tetto pensionistico di cui all’art. 22 dello statuto del Fondo.

Quest’ultima sentenza è stata impugnata dal Fondo davanti alla Corte di appello di Roma la quale, con sentenza del 7.7.2006:

a) ha respinto la censura concernente l’asserito difetto di giurisdizione del giudice ordinano (conf. Cass. n. 3892/2004);

b) ha respinto l’eccepita violazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione alla ritenuta necessaria integrazione del contraddittorio, osservando che l’interesse sotteso alla controversia in esame da parte di tutti gli associati non era attuale, ma solo eventuale (il che, se mai, avrebbe potuto legittimare un intervento ad adiuvandum di chi ha ritenuto opportuno assumere la veste di parte, al fine di far propri i risultati della decisione in giudizio;

c) ha disatteso l’eccezione di ultrapetizione sollevata per il fatto che l’originaria domanda dei ricorrenti aveva per oggetto la nullità o l’annullabilità della delibera in questione e non anche l’inesistenza della medesima. Ed infatti, una volta che la parte abbia dedotto il fatto asseritamente invalidante, spetta al giudice ricondurlo alla categoria giuridica più adatta, senza che questo – permanendo immutata la situazione di fatto dedotta – costituisca un vizio di ultrapetizione (Cass. nn. 20322/05; 7783/01; 8879/00);

d) ha accolto il quarto motivo di appello con il quale si era censurata la decisione di primo grado in relazione alla natura giuridica del Fondo di previdenza, rilevandosi che la qualificazione di tale Fondo – come tertium genus – aveva portato a sottovalutare la rilevanza dell’autonomia negoziale che aveva legittimamente introdotto il metodo referendario per la formazione delle volontà assembleari;

e) ha considerato assorbito il quinto motivo con il quale si era dedotta la violazione degli artt. 12, 16,20 e 21 c.c., in relazione all’art. 27, e segg. dello statuto del Fondo avendo il giudice di primo grado pronunziata l’inesistenza della delibera oggetto di impugnativa;

f) ha considerato altresì assorbito il sesto motivo di gravame col quale si era dedotta l’omessa motivazione su punti decisivi della controversia e conseguente violazione degli artt. 20 e 21 c.c., rilevandosi che per effetto della errata pronuncia di inesistenza della deliberazione oggetto di esame, il tribunale aveva omesso di valutare il merito della controversia, in relazione alla inammissibilità della impugnazione della delibera assembleare e, comunque, l’infondatezza della predetta impugnazione.

g) fondata è stata ritenuta la quarta censura della sentenza di primo grado nella parte in cui, in relazione alla natura giuridica del Fondo di previdenza, è stata ritenuta come inderogabile l’applicazione degli artt. 20 e 21 c.c.. La Corte territoriale ha sottolineato che l’art. 27 dello Statuto prevede che l’assemblea generale è indetta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, o, in sua vece, il vicepresidente, su deliberazione del Consiglio; all’assemblea generale hanno diritto di voto i partecipanti ed i titolari di pensione diretta. Le deliberazioni dell’assemblea generale sono prese per “referendum” con le modalità di cui ai successivi artt. 28 e 29, la cui osservanza, nel caso in esame, non è stata oggetto di discussione.

Nelle more del giudizio, veniva emanato il D.Lgs. n. 252 del 2005 (recante la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari, in attuazione delle deleghe conferite dalla L. n. 243 del 2004) il cui art. 20, comma 9 ha affermato la validità del sistema referendario per le votazioni dell’assemblea generale.

Peraltro, questa norma a giudizio della Corte territoriale – non ha l’effetto retroattivo che le voleva attribuire il Fondo appellante al fine di dedurne la cessazione della materia del contendere.

Osserva, infatti, la Corte di appello di Roma, che, secondo l’art. 20 appena citato che “fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano l’art. 4, comma 5, e art. 6, commi 1, 3 e 5: “le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano ad essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli artt. 20 e 21 c.c.”.

In sostanza, secondo la Corte territoriale il D.Lgs. n. 289 del 2005, art. 20, introduce un sistema completamente innovativo al quale si accompagna un precetto finale che fa salve le delibere adottate secondo le procedure statutarie previgenti al fine di consentire una trasformazione graduale delle varie forme di previdenza complementare.

Nè sembra sostenibile che il riferimento espresso alle forme pensionistiche preesistenti al 1992 possa tradursi nella interpretazione dello statuto che le regola, anche perchè ciò è contraddetto da un argomento insuperabile rappresentato dal successivo art. 23 il quale prevede l’entrata in vigore della nuova normativa al 1 gennaio 2008, facendo salva l’efficacia immediata esclusivamente dell’art. 16, comma 2, artt. 18, 19 e art. 22, comma 1.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, i ricorrenti hanno proposto ricorso cui ha replicato il Fondo pensione con controricorso e ricorso incidentale condizionato, quest’ultimo seguito da controricorso. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi a norma dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

Iniziando con il primo motivo del ricorso principale concernente la violazione dell’art. 12 c.c., artt. 20 e 21 c.c.: – osservano i ricorrenti che il Fondo pensioni deve qualificarsi come associazione, in quanto apparato organizzativo di soggetti che costituiscono una collettività di appartenenti al mondo del lavoro che perseguono uno scopo che non si esaurisce nel realizzare interessi individuali.

Rispetto al Fondo pensioni appare del tutto adeguato il regime dettato dall’insieme delle disposizioni del primo libro del codice civile, dove gli artt. 20 e 21 provvedono a disciplinare la materia “assembleare”.

Secondo i ricorrenti, mentre le associazioni non riconosciute sono regolate a norma dell’art. 36 c.c., dagli accordi degli associati, le altre associazioni, riconosciute come persone giuridiche (tra le quali, appunto, il Fondo pensioni) debbono conformare la propria organizzazione interna e amministrazione alle disposizioni di cui all’art. 11 c.c., e segg., e, per quanto riguarda l’organo assembleare, al disposto degli artt. 20 e 21 c.c..

Aspetti essenziali della disciplina codicistica in materia sono: a) l’assemblea, organo legale della persona giuridica; b) il principio maggioritario; c) il principio della collegialità, secondo cui non basta che la volontà della persona giuridica è quella espressa dalla maggioranza dei partecipanti, ma soprattutto, che tale volontà deve formarsi nel rispetto del metodo collegiale, cioè tra persone fisiche intervenute e presenti. Ne consegue, dunque, che, mentre l’assemblea associativa può funzionare solo mediante riunioni assembleari degli associati, non sono invece ammissibili le deliberazioni adottate per referendum.

La diversità dei due sistemi è palese: con il sistema referendario non è assicurata la collegialità dell’organo, ossia la partecipazione in unico contesto, oltre che di tempo, anche di luogo degli aventi diritto: l’espressione in forma collegiale della volontà dell’organo implica come momento essenziale formativo della volontà stessa, la fase della discussione e cioè si deve garantire a tutti i partecipanti il diritto di illustrare la propria opinione in contraddittorio con tutti gli altri partecipanti. Nel referendum, invece, è garantita soltanto l’espressione del voto, mentre manca del tutto la fase del dibattito preventivo.

Ad avviso dei ricorrenti, la determinazione che scaturisce dal referendum non è la delibera assemblea prevista dall’art. 21 c.c., mancando il requisito della collegialità: ne consegue che quanto deciso a seguito del referendum in data 14 ottobre 1975 è inesistente quale atto avente la veste giuridica a tutti gli effetti di delibera assembleare. Il che comporta, quindi, che non è applicabile l’art. 23 c.c., che regola il regime di annullabilità delle delibere assembleari, mentre è imprescrittibile l’azione volta a far valere la nullità e l’inesistenza, assoluta e radicale (Cass. n. 1408/1993).

2. Falsa applicazione degli artt. 12 e 36 c.c..

La Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio sulla base di una erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 12 c.c., nel senso di evincerne la compatibilità, nell’ordinamento pro tempore vigente, di un tertium genus di enti riconosciuti, svincolato dalla inderogabile disciplina di cui agli artt. 20 e 21 c.c..

3. Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa motivazione e pronuncia circa la contestata violazione del principio di parità di trattamento tra gli associati.

Secondo i ricorrenti, la radicale illegittimità della Delib. 17 ottobre 1975, è determinata anche da ulteriori vizi: la delibera del 1975 ha vulnerato i principio della parità di trattamento tra tutti gli associati determinando un regime diseguale, a danno del personale direttivo il quale ha in seguito versato contributi non secondo criteri uguali per tutti, ma per ricevere un trattamento pensionistico diverso da quello degli altri associati, essendo stato introdotto solo per loro il massimale stabilito dall’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

4. Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa motivazione e pronuncia circa la contestata violazione dei diritti quesiti degli associati.

Una ulteriore ragione di invalidità radicale della delibera impugnata risiederebbe nel fatto che quella decisione – maggioritaria, ha alterato la parità di trattamento tra gli associati, sacrificando diritti quesiti degli esponenti: la sentenza impugnata non ha affrontato questa doglianza trascurando di assicurare l’integrità dei diritti quesiti i quali costituiscono un limite invalicabile alla possibilità di modificazioni peggiorative della disciplina contrattuale che regola i trattamenti pensionistici.

Tramite il proprio controricorso, i Fondo pensione articola quattro motivi:

1) Inammissibilità del ricorso per violazione dell’autosufficienza.

A tale rilievo può subito replicarsi che nè il testo dello statuto previgente alla delibera del 1975, nè la delibera stessa pur non essendo riportati per esteso, sono desumibili aliunde, anche dalle sentenze di merito in atti, gli elementi di giudizio necessari alla decisione.

2) improcedibilità del ricorso per intervenuta sanatoria della delibera impugnata.

La sanatoria (con conseguente cessazione della materia del contendere) potrebbe ricavarsi: a) dalle successive delibere assunte sulla stessa materia dall’assemblea straordinaria del Fondo (svoltasi il 25.11.2004: v. p. 42 del controricorso); b) dall’art. 2377 c.c., penultimo comma, e art. 2379 c.c., in tema di sanatoria delle delibere invalide (applicabili anche alle associazioni riconosciute, come il Fondo: cfr. le numerose sentenze della Cassazione); c) dalle delibere intervenute tra il 1975 e il 2000 (che hanno diversamente disciplinato la materia delle prestazioni previdenziali del Fondo).

In particolare, la Delib. 25 novembre 1986, ha sostituito il precedente art. 22 contenuto nella delibera del 1975 impugnata (v. il testo riprodotto a p. 56 del controricorso).

3) Infondatezza dei primi tre motivi del ricorso principale.

Muovendo dall’assunto che i fondi pensione sono necessariamente strutture associativi e che nella specie la soggettività del Fondo riposa sul “pacifico presupposto del riconoscimento della personalità giuridica”, i ricorrenti ritengono che il giudice avrebbe dovuto desumere l’applicabilità degli artt. 20 e 21 c.c., in tema di funzionamento degli organi. A questo proposito, ritenendo che l’assemblea del Fondo avrebbe dovuto funzionare secondo un procedimento conforme agli artt. 20 e 21 c.c., e in particolare, con la “presenza” degli associati, le delibere avrebbero dovuto essere inderogabilmente adottate con il metodo collegiale e non con quello referendario, pena l’inesistenza o nullità delle delibere.

Del tutto ineccepibile è la sentenza della Corte di appello di rigetto della domanda dei ricorrenti, la quale conferma nella più recente dottrina secondo la quale “nelle associazioni ad ampia base soggettiva, la prassi ha introdotto il sistema del voto per corrispondenza e del voto mediante referendum.

La più recente dottrina tiene conto anche del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il quale ha sostituito, abrogandolo, l’originario art. 12 cod. civ., riproponendo la medesima formulazione che richiama le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato. In sostanza, il dato testuale sul quale si fonda la ricostruzione operata dalla Corte romana ha trovato conferma nel recente testo legislativo il quale non può non avere tenuto conto della elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale alla quale si è fatto riferimento. Lungo questa linea si colloca la più recente dottrina secondo la quale “la categoria degli enti riconoscibili costituisce una categoria aperta: la possibilità di ottenere il riconoscimento non è, per l’ente che vi aspira condizionata alla condizione che esso conformi la propria struttura ai prototipi legislativa dell’associazione o della fondazione.

Del resto il principio del voto extrassembleare non costituisce una lesione del principio del procedimento, ma viene sempre più diffusa, specie negli organismi di grandi dimensioni (v. ad es., i Fondi pensionistici di grandi Banche i cui statuti prevedono tutti il sistema referendario).

4) sul quarto e quinto motivo del ricorso avversario.

Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa motivazione e pronuncia circa la contestata violazione del principio di parità di trattamento tra gli associati.

La censura è destituita di fondamento. L’affermazione che la Delib.

14 ottobre 1975, di modifica dello statuto abbia leso il principio di parità di trattamento tra tutti gli associati, determinando un regime diseguale a danno della categoria del personale direttivo, non trova alcun riscontro negli atti. In ogni caso i ricorrenti non precisano da quali norme derivi la pretesa sussistenza di un diritto di pari trattamento nel contesto in esame.

Con il ricorso incidentale condizionato (destinato, per sua natura, ad essere assorbite dall’accoglimento pieno del controricorso), il Fondo resistente solleva le seguenti censure:

1) difetto di giurisdizione della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza impugnata:

ed infatti, allorchè, come nella fattispecie, le modificazioni dello Statuto sono state approvate con decreto presidenziale, si avrà la conseguenza che l’atto espresso dagli organi deliberativi del Fondo si perfeziona con il provvedimento amministrativo. Ciò comporterebbe che le contestazioni circa la legittimità di quelle modificazioni debbono essere prospettate davanti al giudice amministrativo cui spetta la giurisdizione (contra Cass. ss.uu., n. 3892/2004);

2) Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 112 e 414 c.p.c..

Il Fondo, già nel primo atto costitutivo, in qualità di convenuto, aveva eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale dell’azione di nullità della delibera in questione: la domanda di nullità della delibera del 14 settembre 1975 risulta notificata in data 14 ottobre 1985 ben oltre il quinquennio (art. 23 c.c. – Cass., n. 702 del 1959).

I ricorrenti hanno modificato le loro difese, insistendo per l’inesistenza della delibera impugnata, ma così facendo hanno reso inammissibile ex art. 414 c.p.c., la domanda perchè modificata rispetto alla versione originaria.

A loro volta i ricorrenti originari hanno formulato un controricorso a ricorso incidentale condizionato:

A) Sulla generale ammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza.

Il ricorso principale contiene la trascrizione integrale delle disposizioni statutarie vigenti all’epoca della delibera impugnata (che prevedevano il referendum quale strumento di adozione delle delibere assembleari: artt. 27, 31 ecc..

B) Sulla pretesa improcedibilità del ricorso per intervenuta sanatoria della delibera impugnata.

Il Fondo sostiene che a causa di deliberazioni successive si sarebbe prodotta una sorta di sanatoria con la conseguenza che il presente giudizio dovrebbe dirsi improcedibile.

Il rilievo è inammissibile perchè non costituisce motivo di impugnazione; in subordine, l’eccezione in esame è inammissibile in quanto sollevata dal Fondo solo nel corso del processo di appello (come riconosciuto dalla controparte nel suo controricorso e ricorso incidentale).

Non potrebbe configurarsi alcuna “convalida” ex post della delibera del 1975 poichè non suscettibile di convalida ciò che non è mai venuto ad esistenza giuridica. Nemmeno, quindi, è sostenibile alcuna forma di cessazione della materia del contendere.

La Corte territoriale ha ritenuto che il D.Lgs. n. 289 del 2005, art. 20, ha introdotto un sistema complessivamente innovativo, al quale si accompagna un precetto finale che “fa salve le delibere adottate secondo le procedure statutarie previgenti al fine di consentire una trasformazione graduale delle varie forme di previdenza complementare”.

Più precisamente, la sentenza di appello, con ineccepibile motivazione, da un lato ha ritenuto che “non sembra che il riferimento espresso alle forme pensionistiche preesistenti al 1992 possa tradursi nella interpretazione dello statuto che le regola.

D’altro lato ha messo in evidenza come tale conclusione troverebbe conferma in un “argomento testuale rappresentato dal successivo art. 23 che prevede l’entrata in vigore della nuova normativa al 1 gennaio 2008, facendo salva “l’efficacia immediata esclusivamente dell’art. 16, comma 2, artt. 18, 19 e 22, ci con esclusione, quindi, dell’art. 20.

In conclusione, secondo i ricorrenti, la disciplina del D.P.R. n. 252 del 2005 sulle disciplina delle forme pensionistiche complementari “non può dirsi interpretativa” posto che tale normativa, innovando i parametri previgenti, rende palese che precedentemente all’innovazione essa non sussisteva per cui non c’è spazio per una sua natura interpretativa.

Sul secondo motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dal Fondo pensione.

Il Fondo censura la sentenza impugnata per aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario.

Tale motivo è inammissibile atteso che il Fondo non ha impugnato detta sentenza a sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, o per motivi attinenti alla giurisdizione, ma si è limitato a prospettare – impropriamente – una violazione di legge (segnatamente, dell’art. 16 c.c. e art. 5 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In ogni caso, la giurisdizione ordinaria è espressamente confermata dalle Sezioni unite della Cassazione in occasione di una identica fattispecie (sent. n. 3892 del 2004 ed altre).

Privo di fondamento è il terzo motivo del ricorso incidentale riguardante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i possibili litisconsorti.

In effetti, a ben vedere, non v’è alcun litisconsorzio poichè unico legittimato passivo è l’associazione stessa, titolare di una autonomia patrimoniale e non i singoli associati.

I restanti motivi di ricorso incidentale condizionato toccano la questione circa l’interpretazione autentica della disciplina dell’invalidità delle deliberazioni intervenute mediante referendum.

Sul punto la Corte di merito in relazione ad un sufficiente e contraddittorio, ha ritenuto infondata l’eccezione, in base ad un ragionamento censurabile in questa sede perchè basato su un’erronea applicazione di norme di diritto e comunque insufficiente e contraddittorio, in relazione ad un punto decisivo della controversia.

La sentenza ha parzialmente riportato il testo dei primi commi dell’art. 20 cit., per poi richiamare integralmente il nono comma (“le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano ad essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intentendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli artt. 20 e 21 c.c.”).

Deve osservarsi che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che “nel caso di specie il D.Lgs. n. 289 del 2005, art. 20, introduce un sistema complessivamente innovativo al quale si accompagna un precetto finale che fa salve le delibere adottate secondo le procedure statutarie previgenti al fine di consentire una trasformazione graduale delle varie forme di previdenza complementare”.

Con improprio collegamento funzionale – che non trova supporto nel testuale tenor della norma esaminata – la Corte territoriale ha limitato arbitrariamente la portata precettiva della medesima norma alle sole delibere future, collegate ad operazioni finalizzate agli adeguamenti di cui al citato art. 20.

Più appropriate sono le argomentazioni del Fondo resistente il quale ha concentrato l’attenzione sul valore interpretativo del D.Lgs. del 2005, art. 20, comma 9, laddove dispone che “le deliberazioni assembleari di forme di cui al comma 1 (quelle istituite prima della L. n. 421 del 1992) continuano ad essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli artt. 20 e 21 c.c..

Dall’inequivocabile tenore di questa disposizione deriva la sicura validità della deliberazione del 14 ottobre 1975 adottata dal Fondo resistente “secondo la procedura prevista dal rispettivo statuto” e cioè “con il metodo referendario”.

Resta, quindi, decisamente travolta la sentenza impugnata in questa sede la quale ha sostenuto addirittura l’inesistenza della deliberazione statutaria.

Risulta, quindi, confermata la natura di interpretazione autentica dell’art. 20, comma 9 cit., la cui applicazione anche ai giudizi in corso può desumersi da due elementi testuali: il primo, offerto dalla formula secondo la quale le deliberazioni assembleari “continuano ad essere validamente adottate secondo le procedure prevista dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario.

L’espressione “continuano…” implica, infatti, il necessario riferimento anche alle delibere assembleari adottate in passato, non avendo senso l’uso di quella espressione se il riferimento dovesse essere inteso come fatto esclusivamente alle deliberazioni che saranno adottate in futuro.

Il secondo elemento testuale è dato dalla formula “non intentendosi applicabili…. Le modalità di presenza previste dagli artt. 20 e 21 c.c.. Tale formula va messa in relazione all’espressione “continuano ad essere validamente adottate”, con l’inevitabile conseguenza che anche le delibere assembleari già adottate sono sottratte – per quanto attiene alle “modalità i presenza” – alla disciplina codicistica purchè siano state adottate “secondo le procedure previste dai rispettivi statuti anche con il metodo referendario”.

In sintesi deve ritenersi quanto segue.

“La giurisprudenza di legittimità più risalente ha qualificato i Fondi pensione – ove non ancora titolari della personalità giuridica – sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute la quali sono pur sempre centri di imputazione di rapporti giuridici con altri soggetti dell’ordinamento, compreso, tra questi ultimi, il datore di lavoro che assume l’obbligo di contribuzione, e “sono retti da statuti, aventi natura negoziale, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, o per vizio di motivazione (Cass., n. 5362/2001).

Tale orientamento ha trovato un ampio consenso anche presso la dottrina secondo la quale, ove i Fondi di previdenza non abbiano di per sè personalità giuridica, la loro regolamentazione va ricondotta alla volontà negoziale manifestata nello statuto Orbene, dal momento che, nella fattispecie, il Fondo è stato costituito con personalità giuridica conferita con decreto presidenziale, non può ignorarsi l’art. 12 c.c., sostituito dal D.P.R. n. 361 del 2000, art. 11, il quale, nel disporre in ordine alle persone giuridiche, oltre a contemplare le fondazioni e le associazioni, individuavano “altre istituzioni di carattere privato” che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso dal decreto presidenziale.

La Corte ritiene che la natura “intermedia” e “peculiare”di tali istituzioni è quella che meglio si attaglia alla fattispecie iniziale in quanto gli artt. 20 e 21 c.c. (espressamente riguardanti la convocazione dell’assemblea delle associazioni) possono ben subire il temperamento derivante da una diversa manifestazione dell’autonomia negoziale, consacrata oltretutto in un atto la cui conformità all’ordine pubblico è stata appositamente vagliata attraverso il decreto presidenziale di approvazione.

In tale situazione – anche secondo la Corte di appello – non è dato comprendere come possa affermarsi l’illegittimità della norma statutaria che preveda il metodo referendario per le delibere dell’assemblea generale, norma, questa, da sempre vigente, regolarmente approvata con decreto, mai messa in discussione, ed espressamente inserita nel contratto di lavoro di ogni singolo dipendente, cosi come previsto dagli artt. 6 dello Statuto in esame e 5 dello Statuto successivo: norma della cui esistenza i ricorrenti erano dunque a conoscenza fin dal momento in cui aderirono al Fondo.

Tale convincimento trova conferma nel D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 20, comma 9, che ha rimarcato espressamente la validità del metodo referendario introducendo una norma che, per le argomentazioni sopra esposte in ordine alla natura di fatto interpretativa, è idonea a fornire criteri di lettura coerenti.

Dovendosi rispettare, come approccio ermeneutico, anzitutto “il significato proprio delle parole” utilizzate dal legislatore (art. 12 preleggi) e rispettare il metodo logico-storico suggerito dalla “connessione propria delle parole, nonchè l’intenzione del legislatore”, non può seguirsi la lettura proposta dalle controparti, non spiegandosi perchè la norma si è preoccupata di precisare che le delibere in questione “continuano ad essere validamente adottate” potendosi dire che la nuova disposizione riguarda solo le deliberazioni future.

Nè vale richiamare l’art. 23 della medesima legge del 2005 che ha previsto l’entrata in vigore della nuova normativa alla data del 1.1.2008 (poi anticipata al 31 dicembre 2007, facendosi poi salva l’efficacia immediata dell’art. 16, comma 2, artt. 18, 19 e art. 22, comma 1.

Va altresì respinta nuovamente l’eccezione di difetto di giurisdizione, già disattesa dai giudici di merito, poichè essa trova riscontro dalla stessa Corte territoriale la quale correttamente rinvia alla “risposta” negativa espressa dalla sentenza n. 3892 del 2004 di questa Corte dalla cui posizione non v’è ragione di allontanarsi.

Non va neanche trascurata la particolare idoneità funzionale del sistema referendario rispetto all’attività specifica dei fondi pensione, analogamente a quanto avviene nell’ambito delle società finanziarie di grandi dimensioni. Anche la dottrina societaria è dello stesso parere.

Ulteriore profilo di illegittimità della delibera impugnata, sollevata dai ricorrenti, è quello che chiama in causa il principio di parità di trattamento tra gli associati al Fondo, sacrificando altresì un diritto quesito in danno ad una parte soltanto dei dipendenti della Banca di Roma rispetto agli altri.

E’ sufficiente osservare, in proposito, che nella disciplina della previdenza complementare, alla stregua dei principi che regolano i rapporti di durata, possono considerarsi “diritti quesiti” (e come tali intangibili dall’istituzione che eroga i relativi trattamenti) solo i crediti, tempo per tempo, irreversibilmente maturati in capo al beneficiario.

Al contrario, dalla complessiva impostazione che i ricorrenti configurano come “diritti di credito quesiti” nei confronti del Fondo pensione in epoca anteriore alla modifica statutaria, quelle che – più correttamente – costituiscono mere aspettative di futuri trattamenti pensionistici, tempo per tempo maturandi sulla base della (previgente) disciplina statutaria. Essi, in sostanza, rivendicano qualificandole come diritti soggettivi, le ipotetiche evoluzioni accrescitive dei trattamenti pensionistici derivanti che sarebbero maturate dopo la deliberazione impugnata con il presente giudizio.

L’erroneità di un tale ragionamento trova riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità secondo la quale “…….le utilità previste, in favore degli associati, dallo statuto di una associazione di lavoratori dipendenti possono essere ridotte o soppresse, nei confronti della generalità degli associati, in virtù di delibere dei competenti organi dell’associazione che modifichino lo statuto di questa o ne deliberino lo scioglimento (Cass. 28.1.1985, n. 462 la quale specifica: “…..che è fatta salva l’intangibilità dei diritti di credito acquisiti dagli associati nei confronti dell’associazione in epoca anteriore agli atti suindicati”.

Ne consegue, anche per tale ultimo motivo, che la delibera assembleare in contestazione deve ritenersi del tutto legittima e che la pretesa originaria dei ricorrenti va respinta, una volta assorbiti gli altri motivi di gravame nonchè l’appello incidentale.

Nei termini che precedono, va dunque respinto il ricorso principale, e assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dal Fondo ricorrente.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti principali, in solido, alla rifusione delle spese che liquida in Euro 167,00 oltre ad Euro 6.000,00 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

 

 

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