Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18996 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 27/09/2016), n.18996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3817/2014 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore

Dott.ssa C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato G. GEROLAMO BONFANTI PALAZZI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.C. METALLI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3722/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato PAOLO DE ANGELIS per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

La V.C. Metalli s.p.a. (d’ora in avanti, V.) nel 2005 conveniva in giudizio sia la (OMISSIS) s.r.l. che i signori B.A., A.L. e Al., nonchè C.G.O.. Assumeva di essere creditrice verso la società e verso i fratelli B. che avevano prestato fideiussione, e chiedeva dichiararsi l’inefficacia dell’atto di donazione in data (OMISSIS) con il quale B.A. aveva trasferito a titolo gratuito alla (OMISSIS) s.r.l. la proprietà di quattro suoi appartamenti e la nuda proprietà di altri due appartamenti e di un’autorimessa siti nello stesso stabile, nonchè dell’atto con il quale Be.Al. e la moglie C.G.O. avevano conferito in fondo patrimoniale altri immobili.

Il processo si interrompeva per il fallimento della società convenuta, quindi proseguiva nei confronti del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., che si costituiva eccependo l’improponibilità di tutte le domande di condanna e l’inopponibilità al fallimento della scrittura privata di ricognizione di debito e fideiussione in atti, completamente priva di data.

Il Tribunale nel 2009 respingeva tutte le domande proposte dalla società attrice nei confronti del Fallimento.

La Vedani proponeva appello solo avverso il rigetto della domanda di revoca dell’atto a titolo gratuito posto in essere in data (OMISSIS) da B.A., fideiussore della (OMISSIS) s.r.l., in favore della stessa società garantita.

Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’Appello di Milano accoglieva l’azione revocatoria, puntualizzando che l’obbligazione fideiussoria assunta dal donante, anche se priva di data, era di certo collocabile prima dell’atto di donazione come emergeva dal contesto dell’atto di fideiussione, con lesione del diritto dell’appellante, in quanto singolo creditore garantito che aveva visto un cospicuo numero di beni immobili uscire dal patrimonio di uno dei garanti e che si trovava costretto a soddisfarsi in concorso con la più vasta platea dei creditori della società (OMISSIS), dichiarata fallita in corso di causa.

Il Fallimento (OMISSIS) B.(OMISSIS) s.r.l. propone ricorso articolato in due motivi e illustrato da memoria per la cassazione della sentenza n. 3722/2013, depositata dalla Corte d’Appello di Milano in data 11 gennaio 2013, non notificata, nei confronti di V.C. Metalli s.p.a..

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che il ricorrente Fallimento (OMISSIS) ha depositato, in data 3.6.2016, una “comunicazione ex art. 372 c.p.c.” con la quale chiede di produrre in questa sede la scrittura privata priva di data alla quale si fa riferimento nel ricorso, prodotta in primo grado dalla V.C. Metalli s.p.a., ora Intals s.p.a., che non si è costituita dinanzi a questa Corte.

La produzione documentale effettuata va però ritenuta inammissibile in quanto tardiva, non potendosi ovviare, con il ricorso allo strumento di cui all’art. 372 c.p.c., all’omesso adempimento, nei tempi e nei modi prescritti dall’art. 369 c.p.c., dell’onere a proprio carico di produrre all’atto della costituzione determinati atti e documenti a pena di improcedibilità, non essendo in ogni caso ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso (v. Cass. n. 870 del 2015).

Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2704 c.c., da parte della corte d’appello che avrebbe omesso di considerare che l’atto con il quale al contempo la società (OMISSIS) s.r.l. riconosceva i suoi debiti per oltre un milione di euro nei confronti della società Vedani sottoscrivendo un piano di estinzione del debito con pagamento rateale, e i fratelli B., si costituivano “fideiussori solidali a prima richiesta” a garanzia della obbligazione di pagamento rateale non soltanto era privo di data certa, ma radicalmente privo di data, e conseguentemente inopponibile alla curatela.

Evidenzia che vada distinta la sorte del documento privo di data da quello privo di data certa, e di conseguenza che non sia consentita al documento radicalmente privo di data l’applicabilità dell’art. 2704 c.c..

Aggiunge che, essendo la scrittura privata composta di tre fogli dattiloscritti e spillati, mancherebbe la prova che la scrittura provenga integralmente dai fideiussori, ed anche la prova che sia stata compilata nel medesimo contesto ed in unica soluzione.

Il motivo va rigettato.

La finalità delle proposte censure, non esplicitata all’interno del motivo di ricorso, sembra essere quella di privare la scrittura privata contestata (che contiene al contempo il riconoscimento del debito e la prestazione delle garanzie) del valore di prova del credito vantato dalla società Vedani nei confronti della soc. (OMISSIS) allora in bonis, ai fini dell’azione revocatoria (nella diversa sede fallimentare, sulla base della produzione di una diversa documentazione probatoria, il credito della Vedani è stato incontestatamente ammesso al passivo del fallimento (OMISSIS), come è riportato nella sentenza impugnata). Non osta, quanto alla utilizzabilità ai fini della collocazione nel tempo di un documento in termini di anteriorità o posteriorità rispetto ad un altro o ad un accadimento dei criteri di cui all’art. 2704 c.c., il fatto che il documento della cui collocazione temporale si discute sia privo di data.

E’ esente pertanto da vizi la sentenza d’appello laddove, per collocare nel tempo la scrittura privata contenente il riconoscimento di debito e le fideiussioni priva di data, si fonda su una serie di circostanze, emergenti dall’atto e aliunde, che consentono di risolvere in modo inequivoco la collocazione temporale dell’accordo e della fideiussione in un momento precedente all’atto di donazione. Essa prende in considerazione, in particolare, il riferimento nell’atto a precedenti, documentate forniture eseguite fino a (OMISSIS) e la fissazione di un piano di pagamenti mensili dal (OMISSIS) e l’esistenza, successiva a questa scadenza, di alcune ricevute attestanti che i primi pagamenti, nel rispetto del piano di rientro sottoscritto dalle parti, vennero in effetti eseguiti. Essa prende cioè in considerazione una serie di circostanze tali da rendere inequivoco che la scrittura privata di riconoscimento del debito e di costituzione della fideiussione, benchè priva di data, sia stata redatta e sottoscritta in un momento precedente all’atto dispositivo oggetto di revocatoria.

Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente ripropone la medesima questione sotto l’angolo visuale del vizio di motivazione: denuncia la illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata nel capo in cui ha affermato l’anteriorità della fideiussione priva di data rispetto alla donazione del (OMISSIS) sulla base di un mero riscontro di compatibilità logica dei fatti, senza tener conto della evidente inopponibilità al fallimento della fideiussione e del fatto che si trattasse di fogli distinti, dattiloscritti ed alcuni dei quali non firmati.

Sotto questo profilo, il motivo di ricorso è radicalmente inammissibile, perchè fa riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non più vigente al momento del deposito del ricorso.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimata.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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