Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18996 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 16/07/2019), n.18996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15907-2014 proposto da:

D.C., in proprio e n.q. dello Studio legale DEFILIPPI E

ASSOCIATI, domiciliato in PARMA VICOLO DEI MULINI 6, rappresentato e

difeso da se medesimo CLAUDIO DEFILIPPI (avviso postale ex art.

135);

– ricorrente –

contro

EQUITALIA EMILIA CENTRO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso

lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FIORENZA SOLAINI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2013 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato TOTA per delega dell’Avvocato

DEFILIPPI che chiede l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.T.R. di BOLOGNA con sentenza 79/04/13 rigettava l’appello proposto da D.F.C. in proprio e quale professionista appartenente all’associazione professionale “Studio Legale De Filippi-Associati” avverso la sentenza della CTP di Bologna 153/1/12, emessa nei confronti di Equitalia Emilia Centro, agente per la riscossione, e nei Regione Emilia Romagna chiamato in causa. Il ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento emessa da Equitalia spa di (OMISSIS), nonchè il ruolo n. (OMISSIS) emesso dalla Regione Emilia Romagna Servizio Bilancio e Finanze con cui era stata intimato il pagamento della somme di Euro 423,44 a titolo di tributo per tassa automobilistica 2008.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte il contribuente D.F. eccependo:

– la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per difetto di motivazione nonchè per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 12 giugno 2008, art. 26. A sostegno del ricorso il contribuente deduceva la inesistenza della notifica effettuata dal concessionario “a mezzo posta”. Il D.P.R. del 12 giugno 2008, art. 26, comma 1, che prevedeva la possibilità per gli agenti della riscossione di notificare i propri atti per posta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, individuava espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti di polizia municipale. Occorreva quindi sempre la presenza di un agente notificatore espressamente abilitato, che poteva anche avvalersi del servizio postale, mentre erano certamente illegittime le notifiche effettuate a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.

Applicando il detto principio al caso di specie risultava evidente la avvenuta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per difetto di motivazione nonchè per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 12 giugno 2008, art. 26, da parte della CTR di Bologna, in quanto se era vero che il mezzo postale era espressamente previsto in materia tributaria, lo era, tuttavia, solo in via subordinata e non diretta, come invece avvenuto nel caso di specie.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla CTR di Bologna, non era indispensabile il ricorso alla figura dell’Ufficiale giudiziario, in quanto tale affermazione non era mai stata fatta dal ricorrente. In tal senso la sentenza impugnata mostrava, altresì di non essere sufficientemente motivata e, pertanto, meritava censura. Inoltre, sempre con riguardo allo stesso profilo, il giudice di secondo grado non solo aveva omesso di specificare i motivi per cui era stata ritenuta idonea e legittima la notifica a mezzo posta, ma – ad una attenta lettura della motivazione – era evidente come non fosse possibile capire in base a quali mezzi di prova il giudice avesse raggiunto i propri convincimenti, essendo gli stessi incorsi in evidenti errori di valutazione.

L’intimata Equitalia Centro s.p.a. (già Equitalia Emilia Nord s.p.a.) si costituiva con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento vittoria di spese. Chiedeva altresì la condanna, per lite temeraria, al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato. Come più volte ritenuto da questa Corte, gli uffici finanziari possono procedere legittimamente alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. “Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992, cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14,come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39, (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014)” (Cass. ord. n. 3254/16)” (cfr. Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). (Cass. n. 28872/2018).

Nella stessa sentenza, nel ribadire la piena legittimità al ricorso di tale tipo di notificazione, si è altresì evidenziato come “Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato recente autorevole avallo nella sentenza della Corte Cost. n. 175 del 23/07/2018 che ha dichiarato la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1. Ha preliminarmente osservato la Corte “come il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, affermando che “da disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011). In questo contesto, l’agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo. E’ questa particolare funzione svolta dall’agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione “diretta” delle cartelle di pagamento”. Ha poi rilevato che “da semplificazione insita nella notificazione diretta”, consistente “nella mancanza della relazione di notificazione di cui all’art. 148 c.p.c., e L. n. 890 del 1982, art. 3,” e nella “mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)”, “anche se (…) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all’ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (…1 è comunque garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,comma 1”.

Ha precisato, infine, il Giudice delle leggi che, “seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione “diretta” ai sensi del citato art. 26, “c’è il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo”. Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2), del destinatario dell’atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto”.

Non trova, quindi, alcuno spazio il concetto di inesistenza giuridica della notificazione a mezzo posta, prospettato dal ricorrente ed, assorbite le ulteriori censure, stante la loro concreta irrilevanza, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza.

Con riferimento alla richiesta condanna ex art. 96 c.p.c., la stessa non può essere accolta, in quanto l’orientamento giurisprudenziale qui recepito è andato consolidandosi in corso di causa.

PQM

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 600,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n.. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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