Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18996 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 06/07/2021), n.18996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26475-2013 proposto da:

BIODOMUS DI S.T. & C SAS IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo

studio dell’avvocato ROCCO AGOSTINO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZIO LOGOZZO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRONTO 32,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO MUNDULA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO RENZELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2013 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA,

depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Esatri s.p.a., in data 2.11.2010, notificò a Biopharm s.a.s. di S.T. & C. tre intimazioni di pagamento per il recupero di imposte portate da tre cartelle in precedenza notificate, per l’importo di complessivi Euro 90.833,75. Sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle, la società impugnò dette intimazioni (e le stesse cartelle) con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Milano, che lo rigettò con sentenza n. 158/41/12 del 11.5.2012. Detta decisione venne poi confermata dalla C.T.R. della Lombardia con sentenza n. 52/32/13 del 15.4.2013; nel rigettare l’appello della società, rilevò la C.T.R. che Equitalia, all’atto della costituzione in primo grado, aveva allegato gli estratti di ruolo relativi alle cartelle nonchè i referti attestanti il buon fine delle notificazioni, ribadendo nel resto la facoltà del concessionario di procedere alla notifica delle cartelle stesse, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, vigente art. 26 direttamente a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, come avvenuto nella specie.

Biodomus s.a.s. di S.T. & C. in liq. (nuova denominazione della società, a seguito di variazione della ragione sociale) ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste Equitalia Nord s.p.a. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la C.T.R. ritenuto adeguatamente fornita la prova della notifica delle cartelle mediante l’esibizione di estratti di ruolo, e non già delle afferenti relate di notifica, che il Concessionario ha l’onere di conservare per cinque anni e di esibire a richiesta del contribuente.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto la C.T.R. che le cartelle di pagamento possano essere notificate direttamente dal Concessionario a mezzo raccomandata postale, donde l’inesistenza della notifica stessa, non rilevata dal giudice d’appello, con conseguente illegittimità della pretesa creditoria.

2.1 – Il secondo motivo, da esaminare per primo per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, è infondato.

E’ oramai consolidato l’insegnamento di questa Corte – dal quale non v’è ragione per discostarsi – secondo cui “La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c.” (ex multis, Cass. n. 4275/2018).

Ne deriva che non può in ogni caso configurarsi l’inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento sottese alle intimazioni impugnate, come invece preteso dalla società ricorrente, nè può conseguentemente discenderne il corollario da questa prospettato.

3.1 – Anche il primo motivo segue la stessa sorte.

Al contrario di quanto sostenuto dalla stessa ricorrente, Equitalia non s’è limitata a produrre meri estratti ruolo, da cui evincere le date di notifica delle cartelle, ma ha anche versato in atti copia conforme delle cartoline di ricevimento (in sentenza: “… allegava gli estratti di ruolo relativi alle cartelle ed i relativi referti attestanti il buon fine della notificazione. La produzione della copia conforme delle relate di notificazione delle cartelle… ecc.”), sulla cui idoneità a fornire la prova in questione pare perfino superfluo indugiare.

Pertanto, non può configurarsi nè violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, avendo la C.T.R. accertato – sulla base di documenti in sè idonei a fornire la relativa prova, e con valutazione di merito insindacabile in questa sede – che le notifiche delle cartelle stesse erano regolari.

4.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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