Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18996 del 02/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 02/09/2010), n.18996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23971/2006 proposto da:

C.F., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO

BANTI 34, presso lo studio dell’avvocato SALIVETTO Giuseppe, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso e da ultimo

domiciliato d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AEROPORTI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8,

presso lo studio dell’avvocato SALONIA Rosario, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

SODECAER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI QUIRITI 3, presso lo

studio dell’avvocato PROIETTI FABRIZIO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ROSTI PAOLO, FORTI BRUNO, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4891/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/08/2005 R.G.N. 2292/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato SALIVETTO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO per delega SALONIA ROSARIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso in via principale per

l’inammissibilità e in subordine per il rigetto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.F. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 22 agosto 2005, che ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto del suo ricorso nei confronti di Aeroporti di Roma spa e SODECAER spa.

Il ricorrente ha stipulato quattro successivi contratti di lavoro a termine con la prima società ed un contratto a tempo indeterminato con la seconda società, alla quale è stato ceduto un ramo d’azienda della prima. Ha sostenuto in giudizio l’illegittimità delle clausole appositive dei termini, chiedendo la conversione dei contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di inizio del primo rapporto.

Il Tribunale di Civitavecchia ha respinto il ricorso e la Corte d’Appello ha confermato la decisione.

Il ricorso per cassazione consta di un duplice motivo.

Le società intimate si difendono con distinti controricorsi.

Con il primo motivo si denunzia la violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, perchè l’assunzione a tempo indeterminato è avvenuta in base alla previsione autorizzativa contenuta in un contratto collettivo valido per soli due anni e già il primo contratto a termine della serie di quattro venne stipulato a biennio scaduto.

Il secondo motivo ripropone la stesso concetto sotto il profilo della mancanza di una motivazione logica e conseguente.

Il ricorso non è fondato.

La Corte d’Appello ha interpretato il contratto collettivo nel senso che alla scadenza del biennio esso potesse essere rinnovato tacitamente.

La questione dunque è di interpretazione del contratto collettivo e il ricorso è impostato come violazione diretta dello stesso, in un’epoca in cui ciò non era possibile. Non vengono indicati i criteri ermeneutici che la Corte avrebbe violato con la sua scelta interpretativa. L’affermazione sulla sussistenza di un vizio di motivazione è peraltro formulata in modo apodittico.

La Corte di merito ha indicato le ragioni per quale ragione la durata del contratto collettivo deve intendersi prorogata: l’accordo contiene una disposizione di chiusura che prevede espressamente che deve intendersi rinnovato, di anno in anno, se non disdettato sei mesi prima della scadenza. La Corte ha spiegato per quali motivi tale disposizione presenta carattere generale e concerne anche la disciplina dei contratti a termine contenuta nell’accordo.

Tale interpretazione dell’accordo non viene censurata indicando specifiche violazioni dei criteri ermeneutici che regolano l’interpretazione dei contratti, come era doveroso fare considerato che la sentenza è stata pubblicata prima del marzo 2006 quando non era ancora stato modificato il contenuto del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.. Mentre il vizio di motivazione indicato nel secondo motivo non indica specifiche incompletezze o contraddittorietà del ragionamento della Corte, ma si risolve in un giudizio apodittico. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti, liquidandole, per ciascuna, in Euro 30,00, nonchè Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

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