Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18995 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 16/07/2019), n.18995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17093-2014 proposto da:

CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA (OMISSIS), in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PO 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MANUEL SERI giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/2013 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per la cessata materia del

contendere.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza n. 53/3/2013 della CTR di Ancona, contro B.A. relativa alla cartella di pagamento di Euro 104,30, per l’annualità 2004.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Alla luce della documentazione prodotta, si deve rilevare che nelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di Euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, convertito in L. n. 136 del 2018, c.d. decreto fiscale). Detta norma, al comma 1, prevede che “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui al D.Dirett. Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, allegato 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015”.

La cartella in esame rientra nello stralcio e il valore del procedimento complessivamente dichiarato è di Euro 104,30, nè sul punto l’Agenzia muove contestazioni. Deve allora darsi atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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