Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18995 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29031-2018 proposto da:

D.P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE

5/G, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO TESEO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4418/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – D.P.R., già socio della cessata Tipolitografia RB di R. e B.D.P. s.n.c., ricorre per due mezzi, nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. contro la sentenza del 28 giugno 2018 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto il suo appello avverso sentenza che aveva disatteso la domanda di detta società.

Ha ritenuto la Corte territoriale che l’appellante avesse omesso di depositare il fascicolo di parte, precludendo al giudice l’esame nel merito delle doglianze, anche con riguardo al profilo di ammissibilità di un ordine di esibizione dal medesimo formulato.

2. – La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo di avere in realtà depositato il fascicolo, in formato cartaceo, sicchè ricorreva nella sentenza impugnata un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4;

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo che la Corte d’appello sarebbe incorsa in un ulteriore errore percettivo, richiamando nella propria decisione una massima concernente il caso della trasmissione del fascicolo di parte di primo grado, ad opera del Cancelliere, nonostante la mancata costituzione della parte medesima.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – Il primo motivo è inammissibile giacchè denuncia un ipotetico errore revocatorio (la Corte d’appello avrebbe difatti ritenuto non prodotto un fascicolo di parte che era stato invece prodotto), e dunque non un vizio riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., come del resto riconosce lo stesso ricorrente.

4.2. Il secondo motivo è inammissibile giacchè non coglie la ratio decidendi: la Corte d’appello ha si trascritto una massima di questa Corte nel cui corpo si fa anche menzione della circostanza della mancata costituzione della parte il cui fascicolo sia stato nondimeno trasmesso dal Cancelliere del giudice di primo grado, ma non ha affatto ritenuto che il D.P. non si fosse costituito, e che per questo non potesse tenersi conto del suo fascicolo, pur reso disponibile da quel Cancelliere. Al contrario, la Corte d’appello ha del tutto inequivocabilmente affermato che “il difensore di parte appellante ha omesso di depositare, come era suo onere, il fascicolo di parte”, mentre la trascrizione della massima non importa affatto che il giudice abbia ritenuto integralmente ricorrente la situazione di fatto ivi descritta. Il che esime dall’aggiungere che, ove tale ulteriore ipotetico errore percettivo vi fosse stato, anch’esso non sarebbe stato suscettibile di impugnazione mediante ricorso per cassazione.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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