Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18995 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 06/07/2021), n.18995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22795-2014 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e

difeso clan avvocato GIUSEPPE DI PRIMA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, 143 VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e sul ricorso 22841-2014 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di ò Cassazione rappresentato è

difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI PRIMA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso rispettivamente le sentenze n. 363/2014 e n. 362/2014 della

COMM.TRIB.REG. SICILIA, depositate il 05/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenze n. 363/24/14 e n. 362/24/14 pubblicate entrambe il 5 febbraio 2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in accoglimento degli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, rispettivamente, n. 24/3/11 e n. 23/3/11 che avevano accolto i ricorsi proposti da T.P. avverso gli avvisi di accertamento, rispettivamente, n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) emessi nei suoi confronti e con il quale veniva accertata l’omessa contabilizzazione di ricavi, rispettivamente, per Euro 82.340,00 per l’anno 2005 e per Euro 80.648,32 per l’anno 2006 sulla base della movimentazione bancaria con conseguente maggiore imposizione di IVA ed IRPEF, ha dichiarato la legittimità di tale accertamento, considerando che il contribuente non aveva fornito adeguata motivazione delle operazioni bancarie riscontrate, ed ha considerato assorbite le ulteriori censure sollevate dalle parti;

che T.P. ha proposto distinti ricorsi per cassazione avverso tali sentenze, articolati su due motivi di analogo tenore;

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorsi;

che i due ricorsi, vanno riuniti, per connessione soggettiva e, parzialmente, oggettiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ciascun ricorso si lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si deduce che sarebbe stato violato il termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di accertamento, per l’emissione dell’avviso di accertamento;

che con il secondo motivo di ciascun ricorso, in subordine, si assume violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si assume che non sarebbe stata applicato il principio della continuazione in materia di sanzioni;

che il primo motivo è infondato. Come già affermato da questa Corte (confr. Cass. 2 aprile 2014, n. 7598, Cass. 9 settembre 2014, n. 21391 con specifico riferimento al contraddittorio negli accertamenti bancari, in continuità con il principio affermato dalle sezioni Unite (Cass. SS.UU. 9 dicembre 2015, n. 24823), il termine dilatorio previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 la cui applicazione postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, non si estende all’ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall’esame di atti sottoposti all’amministrazione dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio;

che il secondo motivo è invece fondato. Dalla documentazione allegata al ricorso espressamente richiamata, si evince che le sanzioni sono state applicate secondo il cumulo materiale, contravvenendo al principio secondo cui, per quanto qui rileva, “(d)al complesso normativo dettato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 si evince che in ipotesi di violazioni rilevanti ai fini di più tributi, la sanzione base a cui riferire l’aumento indicato nel comma 1 è quella più grave aumentata nella misura prevista dal comma 3 e che quest’ultima, ove le violazioni riguardino periodi d’imposta diversi, deve essere aumentata per effetto del comma 5 prima dell’ulteriore aumento di cui al comma 1 (Cass.8 ottobre 2007, n. 21043).

Le sentenze impugnate vanno per l’effetto cassate in relazione al secondo motivo di ciascun ricorso, con rinvio alla Commissione tributaria della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà quindi accertare, se in applicazione del principio di cui sopra – come sembra riconosciuto dallo stesso Ufficio nelle controdeduzioni depositate nel primo grado di ciascun giudizio – derivi un trattamento più favorevole per il contribuente sul piano sanzionatorio, rimodulando, quindi, unitariamente, le sanzioni irrogate. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, riuniti i giudizi, rigetta il primo motivo di ciascun ricorso ed accoglie il secondo in relazione ad entrambi i ricorsi; cassa le sentenze impugnate in relazione al motivo rispettivamente accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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