Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18994 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 27/09/2016), n.18994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5203/2014 proposto da:

MAMILE SRL, in persona del suo legale rappresentante l’amministratore

unico rag. M.P., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI 114, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GUIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO GABRIELLI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE M. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore signor M.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA POMA 2, presso lo studio dell’avvocato RANIERO VALLE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO SPECIALE giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.G., EUROINVEST SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato SERGIO GABRIELLI;

udito l’Avvocato PAOLO SPECIALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. agisce con atto notificato nell’aprile 1998 nei confronti della S.r.l. M. per l’adempimento ex art. 2932 c.c., di un contratto contenente una promessa di vendita per il prezzo di Lire 4.200.000.000 avente ad oggetto un immobile sito nel comune di (OMISSIS).

La società M., nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’inadempimento dello S. che non aveva rispettato le scadenze pattuite del 31 gennaio 1997 e 31 marzo 1997 per il versamento della caparra confirmatoria fissata in Lire 350.000.000. Nell’agosto 1998 viene introdotto un diverso giudizio dalla società Ma.Mi.Le Srl con il quale quest’ultima ha dedotto di aver concesso nell’anno 90 un finanziamento per l’importo di Lire 800.000.000 alla società Quercia Ferrata Srl.; che quest’ultima società, non essendo in grado di restituire il finanziamento, le aveva proposto di estinguere il debito mediante la cessione di un immobile in (OMISSIS) di cui era proprietaria, che era lo stesso immobile oggetto della promessa di vendita fra la S.r.l. M. e lo S..

Infatti il 31 ottobre 1994 fu stipulato tra la Ma.Mi.Le Srl e la Quercia Ferrata Srl un contratto preliminare di compravendita per il prezzo complessivo di Lire 1.000.780.000 avente ad oggetto l’immobile sito in (OMISSIS), da regolarsi, quanto a Lire 800.000.000, mediante compensazione dell’intero debito della Quercia Ferrata nei confronti della Ma.Mi.Le Srl, e per la restante parte con pagamento alla stipula, previa completa liberazione dell’immobile da ogni peso gravante.

Poichè la società Quercia Ferrata, divenuta nel frattempo Eurinvest S.p.A., non si era presentata alla stipula del definitivo e risultava aver alienato nel frattempo fraudolentemente l’immobile alla società M., che a sua volta l’aveva promesso in vendita allo S., la società Ma.Mi.Le Srl chiedeva di pronunciare sentenza ex art. 2932 e cumulativamente di revocare ex art. 2901 c.c., il contratto di vendita Eurinvest- M. del 18-9-96, con condanna della Eurinvest al rimborso del finanziamento e condanna in solido della M. a dello S. al risarcimento del danno.

Il giudice di primo grado ha respinto la domanda ex art. 2932 c.c., ed ha accolto la revocatoria, condannando la Eurinvest e la M. al risarcimento del danno in favore della Ma.Mi.Le Srl; ha respinto la domanda di risarcimento del danno nei confronti dello S..

La Corte di appello di Ancona, con sentenza dell’8-1-2013, per quello che qui ancora interessa, a modifica della decisione di primo grado, ha rigettato anche la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., proposta dalla Ma.Mi.Le Srl in relazione all’atto di vendita Eurinvest – M..

Propone ricorso la Ma.Mi.Le Srl con due motivi.

Resiste con controricorso la società Immobiliare M. Srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato regolarmente notificato alla Euroinvest S.p.A. in quanto risulta che il plico consegnato alla persona abilitata alla ricezione, specificatamente identificata, è stato da questa respinto.

Infatti è validamente compiuta, secondo le forme della notificazione cosiddetta “virtuale” ex art. 138 c.p.c., comma 2, la notificazione di un atto processuale, qualora il destinatario, vi correttamente identificato nelle sue generalità dall’ufficiale giudiziario, si rifiuti di ricevere la copia dell’atto, restando irrilevanti i motivi del rifiuto.

Cass. sent. n. 23388 del 03/11/2014.

2. Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e segg., artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, ed omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte omesso di valutare, ai fini della scientia fraudis, le risultanze processuali – contratto preliminare tra M. e S. – ai fini del valore dell’immobile e per aver erroneamente valutato altre risultanze processuali – accertamento del c.t.u.; per aver omesso di valutare che la venditrice si era disfatta dell’intero patrimonio immobiliare.

3. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 2901 c.c. e segg. e dell’art. 2697 c.c., vizio di motivazione per omessa valutazione della circostanza che l’atto dispositivo da revocare era successivo al sorgere del credito e per aver erroneamente valutato le risultanze processuali fra cui le prove testimoniali.

4. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono inammissibili.

Si osserva che sotto l’apparente denunzia di vizio di violazione di legge, la ricorrente, al di là della elencazione nel motivo di una serie di norme, non indica specificamente le violazioni di legge effettuate dai giudici di merito.

In realtà viene richiesto a questa Corte un riesame del merito della controversia in relazione all’accertamento in fatto della scientia fraudis del terzo acquirente e del valore effettivo dell’immobile venduto.

5. La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata nel gennaio 2013 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile e le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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